Riforma Cartabia: la relazione conclusiva del Massimario della Cassazione
12 Gennaio 2023
La relazione fa seguito alle precedenti, sempre pubblicate dal Massimario: dopo avere analizzato, con la relazione del 3 novembre 2021, i principali profili della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, tra cui, in primis, l'inedito istituto della improcedibilità, si è, con la relazione del 7 novembre 2022, affrontato l'esame del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nel prioritario aspetto della disciplina transitoria.
Ora, infine, dopo la conversione in legge del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, che ha riguardato la proroga dell'entrata in vigore della Riforma, ed ha comportato la modifica di alcune norme transitorie, si è posto mano allo studio della riforma nel suo complesso: come si legge nella presentazione della Relazione la cd. “riforma Cartabia” rappresenta la prima, vera, riforma organica del sistema processuale penale da quando, nel 1989, fu adottato il modello di processo “accusatorio” e la cui significatività è segnalata, oltre che dal copioso numero di articoli introdotti, anche dal varo di istituti, come la giustizia riparativa, di assoluta novità, probabilmente impensabili sino a pochi anni orsono e dalla evoluzione di altri, come le sanzioni sostitutive, oggi confluite nella nuova categoria delle pene sostitutive delle pene detentive brevi.
La Relazione si compone di tre sezioni.
La prima è dedicata alla riforma del processo penale: processo penale telematico; partecipazione a distanza ad udienze e atti del pubblico ministero e della polizia giudiziaria; documentazione degli atti processuali mediante videoregistrazione e fonoregistrazione; nuove disposizioni in tema di notificazioni; il controllo giurisdizionale sulla legittimità della perquisizione; le indagini preliminari; l'udienza preliminare; il processo in assenza; procedimenti speciali e sospensione del procedimento con messa alla prova; il giudizio dibattimentale; il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica; le impugnazioni; l'appello; il ricorso per cassazione; i rimedi restitutori; il rinvio pregiudiziale alla corte di cassazione sulla questione della competenza per territorio
La seconda riguarda la riforma del sistema sanzionatorio penale: pene sostitutive delle pene detentive brevi; la disciplina dell'esecuzione delle pene pecuniarie; procedibilità a querela; esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; estinzione delle contravvenzioni alimentari per adempimento di prescrizioni impartite all'organo accertatore; altre modifiche al codice penale – modifiche all'art. 159 c.p. in tema di sospensione del corso della prescrizione – beneficio della non menzione della condanna – modifiche all'art. 388-ter c.p.; altre modifiche di coordinamento al codice penale, al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione.
La terza, infine, riguarda la riforma per la giustizia riparativa: dalle fonti internazionali ed europee alla normativa nazionale; la disciplina organica della giustizia riparativa in ambito penale; le interpolazioni alla legislazione penale; il nuovo ruolo delle parti nella giustizia riparativa.
Conclude la Relazione il Prospetto schematico delle norme transitorie ricomprese nel d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (nel testo consolidato conseguente alle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199, di conversione, con modifiche, del d.l. 31 ottobre 2022 n. 162).
Nonostante la Relazione evidenzi quelli che possono essere i suoi limiti – nella consapevolezza dell'inevitabile approssimazione dovuta alla esigenza di una riflessione tanto più utile quanto più prossima all'introduzione delle nuove norme. È inutile aggiungere che a questa prima ricognizione, necessariamente effettuata in vitro, dovranno, inevitabilmente seguire le ben più organiche letture che solo l'applicazione concreta delle nuove norme potrà alimentare – tuttavia lo strumento appare, allo stato, un prezioso strumento in grado di guidare ogni penalista alla comprensione della Riforma non solo per l'autorevolezza dell'Autorità da cui promana, ma anche perché conclude, come già rilevato un rigoroso percorso esegetico avviato nel 2021. |