Ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera j) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cosiddetto Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) per Fondo comune d'investimento si intende: “il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi”.I Fondi comuni d'investimento insieme alle Sicav (Società d'Investimento a Capitale Variabile) rientrano nella più ampio insieme degli OICR (Organismi d'Investimento Collettivo del Risparmio) organismi che investono in strumenti finanziari o altre attività somme di denaro raccolto tra il pubblico di risparmiatori. Il patrimonio del Fondo comune d'investimento rappresenta un'entità autonoma e distinta, sia dal patrimonio della società di gestione del risparmio (SGR) che istituisce e gestisce il fondo, sia dal patrimonio del partecipante. I soggetti che intendono partecipare al Fondo comune d'investimento devono sottoscrivere una quota il cui valore unitario, definito valore della quota o NAV, è calcolato come rapporto tra: il patrimonio complessivo del fondo e il numero delle quote in circolazione. I fondi comuni d'investimento, sulla base delle loro caratteristiche possono essere classificati in diverse categorie, in particolare Assogestioni (Associazione italiana dei gestori del risparmio) nel tentativo di facilitarne la comprensione, li ha classificati in cinque categorie omogenee: Fondi Azionari; Fondi Bilanciati; Fondi Obbligazionari; Fondi di Mercato monetario; Fondi Flessibili.