Obbligo di contribuzione alle spese nel supercondominio
20 Gennaio 2023
Il caso. Un Condominio propone innanzi al giudice di merito opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di spese condominiali come da bilancio preventivo, intimato da altro Supercondominio. L'opponente negava di essere condomino del Supercondominio e deduceva di non essere tenuto al pagamento della somma ingiunta. Il Tribunale affermava che non vi fosse alcuna preclusione a che un condominio, caratterizzato dall'esistenza di proprietà comuni, sia a propria volta, condomino di altro condomino, ciò in base al regolamento del condominio opponente, accettato dagli acquirenti, che riconosceva la comproprietà del 50% della rampa di scale e del cortile a cielo aperto messo al piano interrato primo. Pertanto, secondo il giudice di primo grado, una parte comune del condominio opponente sarebbe al contempo parte comune del fabbricato del condominio opposto. Da ultimo la sentenza di prime cure affermava che la deliberazione assembleare su cui fondava il decreto ingiuntivo non era stata tempestivamente impugnata ai sensi dell'art. 1137 c.c. dal condominio opponente. Veniva, quindi, rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo così come proposta. Avverso tale pronuncia veniva proposto gravame innanzi alla Corte di appello territorialmente competente la quale dichiarava inammissibile l'impugnativa ai sensi dell'art. 348 c.p.c. Veniva proposto ricorso innanzi alla Suprema Corte sulla base di due motivi: con il primo motivo il ricorrente lamentava l'omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata esponendo che la tabelle millesimali dei condomini in lite non contemplavano quote spettanti al Condominio-autorimesse. Il secondo motivo ricorso deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1100,1104,1117,1123,1135,1137,1138,1362,1363,1367 c.c., nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c., ed ancora la insufficiente motivazione. La Cassazione riteneva di dover esaminare congiuntamente i due motivi di ricorso. Il contro ricorrente depositava memorie.
Disamina dei motivi di censura. Gli Ermellini in primo luogo affrontavano le eccezioni sollevate dal controricorrente; si stabiliva che la necessità dell'autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell'amministratore va riferita soltanto alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore ai sensi dell'art. 1131, commi 2 e 3, c.c. Il capo condomino non necessita di autorizzazione o ratifica dell'assemblea per proporre opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio da un terzo creditore. In tali controversie l'amministratore del condominio può impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea. Inoltre, non è comunque più configurabile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, restando denunciabile per cassazione la nullità della stessa per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nei casi di mancanza assoluta di motivi. La Cassazione ritiene ammissibile il ricorso proposto dal ricorrente poiché conforme ai dettami normativi di cui all'art. 366 comma 1, n. 3, c.p.c. Nel merito, con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, rileva il principio secondo cui il giudice può sindacare tanto la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, quanto l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta con apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., e non via di eccezione (Cass. civ. sez. un. 14 aprile 2021, n. 9839). Nel caso in esame, il Tribunale ha evidenziato che la deliberazione assembleare su cui si fondava il decreto ingiuntivo non era stata tempestivamente impugnata ai sensi dell'art. 1137 c.c. dal Condominio odierno ricorrente; ciò che è tuttavia messo in discussione in causa non è la validità della deliberazione di ripartizione delle spese su cui fonda il decreto ingiuntivo opposto, quanto la legittimazione passiva del Condominio ricorrente rispetto all'ingiunzione di pagamento ex art. 63 disp. att. c.c. domandata dal Condominio opposto. Inoltre, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, la questione dell'appartenenza o meno di una o più unità immobiliari di proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, ovvero della titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio, può formare oggetto di accertamento meramente incidentale; ciò comporta che l'accertamento della contemporanea appartenenza di parti comuni al Condominio resistente non può, influire su ulteriori interessi relativi all'appartenenza dei beni in comunione. La Suprema Corte, con recente ordinanza, decidendo in analoga fattispecie, affermava che legittimati passivi al pagamento delle quote relative ai beni avvinti da un vincolo supercondominiale sono i singoli condomini e non i condomini (Cass. civ. sez. II, ord. 22 luglio 2022, n. 22954). L'art. 1118 c.c. vincola ciascun condomino all'obbligo di contribuire alla partecipazione delle spese per la conservazione delle parti comuni; il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. In conclusione, il ricorso veniva accolto, rinviando alla Corte territoriale competente, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
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