Dunque, il deposito cauzionale - disciplinato dall'art. 11 della l. n. 392/1978, relativamente alle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, ma operativo anche con riferimento alle locazioni di immobili ad uso diverso da quello di abitazione, in forza dell'espresso richiamo di cui al successivo art. 41 - garantisce tutte le prestazioni gravanti sul conduttore e, quindi, non solo i crediti per mancata corresponsione del canone e/o degli oneri condominiali, ma anche (e, talvolta, soprattutto) eventuali danni alla cosa locata.
E' pacifico che l'inosservanza dell'obbligo, da parte del conduttore, di corrispondere all'inizio della locazione il deposito cauzionale, comporti la risoluzione del contratto (Trib. Roma 20 luglio 1983; Trib. Brescia 17 febbraio 1992; ad avviso di App. Cagliari 17 maggio 1991, invece, la mancata integrazione del deposito cauzionale, contrattualmente convenuta, non costituisce grave inadempimento idoneo a provocare la risoluzione del contratto di locazione).
Resta fermo che, nel corso del rapporto, il conduttore non può imputare in conto canoni l'importo del deposito, costituendo un siffatto comportamento inadempimento grave, legittimante la risoluzione del contratto (tra le pronunce di merito, si segnalano: App. Cagliari 16 marzo 1985; Trib. Verona 18 dicembre 1981); in altri termini, prima della scadenza della locazione, il conduttore non può sospendere il pagamento del canone relativo agli ultimi mesi, imputando il mancato pagamento al deposito cauzionale; va, infatti, esclusa la compensazione, stante che il credito del conduttore non è ancora scaduto, mentre lo è quello del locatore per i canoni scaduti.
La restituzione del deposito deve avvenire dopo che lo stesso deposito ha esaurito la funzione di garanzia assegnatagli dalla legge e per la parte che supera il soddisfacimento dei crediti del locatore (v., ex multis, Cass. civ., sez. III, 15 dicembre 1987, n. 9287; Pret. Palermo 18 ottobre 1988).
In questa prospettiva, si è ribadito che il deposito cauzionale ed i relativi interessi, qualora per questi ultimi non si sia provveduto alle scadenze annuali a norma dell'art. 11 della l. n. 392/1978, vanno restituiti dal locatore al conduttore una volta che il vincolo contrattuale si sia risolto ed il conduttore abbia integralmente adempiuto le proprie obbligazioni (v., altresì, Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 1997, n. 538, in fattispecie in cui il locatore aveva dedotto che il conduttore, essendo receduto senza preavviso, gli aveva cagionato un danno di importo corrispondente al cumulo dei canoni scaduti durante tutto il periodo per il quale l'immobile era rimasto sfitto; tra le pronunce di merito, si segnalano: Pret. Pordenone 24 marzo 1999, che ha escluso l'esigibilità del credito per restituzione del deposito laddove il locatore abbia puntualmente fatto riserva di agire separatamente per i danni cagionati dal conduttore; Trib. Monza-Desio 3 novembre 2004, secondo cui, in caso di recesso del conduttore al di fuori delle ipotesi stabilite dalla legge, il locatore non è obbligato a restituire il deposito cauzionale, poiché tale obbligo sussiste solo se il conduttore ha adempiuto le proprie obbligazioni, ivi compresa quella di restituire l'immobile in buono stato e di pagare i canoni dovuti).
Quindi, l'obbligo di restituzione non sorge per il locatore a seguito della riconsegna della cosa, ma - come sopra anticipato - dell'integrale adempimento delle obbligazioni gravanti sul conduttore (Cass. civ., sez. III, 8 agosto 1997, n. 7360; Cass. n. 538/1997, cit.; Cass. n. 9287/1987, cit.), restando altrimenti il relativo credito inesigibile (Pret. Piacenza 15 marzo 1999; Trib. Milano 8 febbraio 1990).
Nella medesima prospettiva, il ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di rilasciare l'immobile costituisce un comportamento antigiuridico del conduttore, che legittima la condanna generica al risarcimento dei danni (salvo il relativo onere probatorio a carico del locatore in sede di liquidazione), mentre l'obbligo del locatore di restituire il deposito cauzionale sussiste solo se il conduttore ha integralmente adempiuto le proprie obbligazioni.
Pertanto, qualora il locatore abbia agito per i danni da inadempimento del conduttore, da liquidarsi in separata sede, il suo obbligo restitutorio sarà esigibile solo all'esito del relativo giudizio (Cass. n. 9160/2002, citata nella motivazione della sentenza in commento; dal canto suo, Trib. Roma 25 ottobre 2002 ha avuto modo di precisare che qualora, alla scadenza della locazione, il bene restituito al locatore presenti dei vizi, in mancanza di prove contrarie deve presumersi, ex art. 1590, comma 2, c.c., che, al momento della stipula del contratto, il bene stesso fosse in buono stato di manutenzione e che, quindi, i vizi esistenti siano stati prodotti dal conduttore, ma tale presunzione resta superata se il locatore accetta senza riserva l'immobile e restituisce al conduttore il deposito cauzionale).
Tuttavia, il locatore non può trattenere la somma a tempo indeterminato dopo la riconsegna dell'immobile (allo scopo di un'eventuale futura rivalsa dei danni), ma deve proporre un'apposita domanda giudiziale, restando altrimenti il diritto del conduttore alla restituzione azionabile anche con procedura monitoria.
In tal senso, gli Ermellini hanno puntualizzato che l'obbligazione del locatore di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore, a garanzia degli obblighi contrattuali, sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, la sua obbligazione di restituzione ha per oggetto un credito liquido ed esigibile, che legittima il conduttore ad ottenere decreto ingiuntivo (Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 2002, n. 14655; conformi, nella giurisprudenza di merito, Trib. Modena 9 marzo 2012, precisando che, in caso di cessione del contratto di locazione, è il conduttore cessionario ad essere legittimato alla restituzione del deposito cauzionale a suo tempo versato; Trib. Pordenone 9 ottobre 2003; Trib. Roma 30 ottobre 1995 ha ritenuto nulla, perché in violazione delle norme inderogabili di cui agli artt. 11 e 79 della l. n. 392/1978, la clausola che prevede l'incameramento, da parte del locatore, del deposito cauzionale per ritardata restituzione della cosa locata, salvo il risarcimento del maggior danno, potendo il locatore trattenere tale somma solo previa proposizione di domanda giudiziale).
In tal caso, i diritti del locatore potranno essere fatti valere in sede di opposizione all'ingiunzione, sempre che la sua pretesa sia compresa nei limiti della competenza del giudice che ha emesso il decreto (Cass. civ., sez. III, 9 novembre 1989, n. 4725; al contempo, Trib. Larino 14 gennaio 2016 ha affermato che, una volta terminato il rapporto locatizio e riconsegnato l'immobile, il deposito cauzionale non assolve più la funzione di garanzia prevista dalla legge, sicché il locatore è gravato dall'obbligo restitutorio della cauzione a suo tempo incassata, salva l'ipotesi in cui abbia agito in giudizio per ottenere il risarcimento di specifici danni cagionati dal conduttore, né il rifiuto di restituire il deposito cauzionale può essere giustificato da mere allegazioni del locatore, per cui, qualora il conduttore abbia ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione, gli eventuali diritti del locatore dovranno essere fatti valere in sede di opposizione all'ingiunzione o, se sia stata introdotta un'azione ordinaria, in sede riconvenzionale).
Pertanto, qualora il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione, non potendosi inferire, sempre e comunque, dalla sua dismissione l'insussistenza di obbligazioni inadempiute del conduttore o di danni da risarcire (Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2010, n. 9442).
Lo stesso dicasi laddove il locatore ometta di verificare, all'atto della riconsegna delle chiavi, le condizioni dell'appartamento locato ed i danni arrecativi dal conduttore: tale comportamento non è, di per sé, espressione di un'inequivoca volontà abdicativa del diritto del locatore al risarcimento del danno e non implica, quindi, tacita rinuncia a tale diritto (Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 1993, n. 10152).
Questa impostazione è stata oggetto di critica, sembrando “un po' fuori dalla realtà” ipotizzare che, nell'immediatezza della riconsegna dell'immobile, il locatore debba intentare un'azione giudiziaria per eventuali danni nei confronti del conduttore, senza prima avere il tempo di accertarli e, eventualmente, tentare, in contraddittorio con quest'ultimo, una definizione stragiudiziale.