Quando sarà operativo il processo penale telematico?

Luigi Giordano
30 Gennaio 2023

La riforma della giustizia penale, cd. Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), ha compiuto il passo definitivo per la creazione di un ambiente digitale per tutte le fasi del procedimento penale. Quando sarà operativo il processo penale telematico?

Il d.lgs. n. 150 del 2022 (Rifiorma Cartabia del processo penale) ha compiuto il passo definitivo per l'istituzione del processo penale telematico.
È stato disciplinato un organico contesto normativo che costituisce “un ambiente digitale per il procedimento penale” (così, si esprime la relazione illustrativa allo schema del decreto legislativo), ritenuto in grado di contribuire in modo determinante al recupero di efficienza della funzione giudiziaria penale e alla celere definizione dei processi.

La scelta di fondo è consistita nella introduzione di alcune nuove norme nel Libro II del codice di procedura penale, che è dedicato agli atti del procedimento.
Queste nuove disposizioni istituiscono il citato ambiente digitale per tutte le fasi del procedimento penale, in particolare disciplinando:

  • la formazione, la conservazione e la sottoscrizione dell'atto “in forma di documento informatico” (art. 110 c.p.p.);
  • il deposito di atti, documenti, richieste e memorie “esclusivamente con modalità telematiche” (art. 111-bis c.p.p.);
  • la realizzazione del “fascicolo informatico” del processo penale (art. 111-ter c.p.p.).

L'introduzione di queste norme, che presentano una portata generale, ha permesso di limitare l'intervento sulle disposizioni dei libri successivi del codice di rito a pochi passaggi normativi che coinvolgono i temi del processo penale telematico.

Il legislatore, poi, opportunamente non ha voluto introdurre nuove previsioni di invalidità degli atti per favorire l'attuazione della riforma, provvedendo solo adadattare le cause di invalidità esistenti al passaggio al digitale.

Il profilo della gradualità della transizione al digitale, richiesto espressamente dall'art. 1, comma 5, lett. c), della legge delega n. 134 del 2021, inoltre, è stato realizzato per mezzo di una apposita disposizione transitoria contenuta nell'art. 87, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022.
Questa norma stabilisce che, con un regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, saranno individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché, soprattutto, i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

È stato previsto, dunque, che un decreto del Ministero della Giustizia accerterà l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di completa gestione del fascicolo informatico, lasciando prevedere una serena transizione digitale. Sino a quel momento, pertanto, l'utilizzo di applicativi informatici nel processo penale rimane disciplinato dalla normativa previgente, garantendo la funzionalità degli uffici segna soluzione di continuità.

L'art. 87 del d.lgs. n. 150 del 2022, poi, distingue tra le disposizioni normative di nuova introduzione nel codice di procedura e gli interventi modificativi di disposizioni del codice di rito vigenti: le prime, in base al comma 5 della noma, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti (ovvero dal diverso termine che fosse previsto da tali atti normativi); le seconde continuano ad applicarsi fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti (ovvero dal diverso termine che fosse previsto da tali atti normativi).

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