Le notificazioni alla luce della Riforma Cartabia
02 Febbraio 2023
Premessa
L'obiettivo, nella architettura del processo penale, è in concreto realizzato attraverso l'introduzione della “modalità telematica” quale forma generalizzata e primaria di notifica per l'imputato, prima limitata agli adempimenti rivolti a persone diverse dall'imputato. nonché il ricorso ai mezzi offerti dalla innovazione tecnologica.
La ratio della complessa innovazione normativa, che coinvolge anche le novità in tema di obbligo/facoltà di indicazione di un idoneo “domicilio digitale”, è quella di raggiungere un ragionevole punto di equilibrio tra il principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 CEDU, delle garanzie di certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato, e il contenimento delle risorse a disposizione degli uffici giudiziari nella cura degli adempimenti connessi alle attività di notificazione.
La nuova disciplina delle notificazioni telematiche
L'intervento attuativo della delega normativa è stato realizzato mediante l'integrale sostituzione del testo originario dell'art. 148 c.p.p., disposizione di carattere generale dedicata alla disciplina gli «organi ed alle forme delle notificazioni», ad opera dell'art. 10, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 150/2022.
Riproducendo le indicazioni della legge delega, il primo comma del nuovo art. 148 c.p.p prevede che la notifica con modalità telematiche costituisce la regola generale, valida in ogni fase e grado del processo, derogabile solo in caso di espressa previsione normativa, in associazione alla previsione del deposito degli atti con modalità diversa da quella telematica solo come ipotesi di eccezione.
La modalità telematica, che riguarda in via generalizzata – senza distinzione tra realtà giudiziarie - gli atti del pubblico ministero e quelli del giudice, supera la generica indicazione dei mezzi tecnici idonei prevista dal comma 2-bis dell'art. 148 c.p.p., introdotto con il d.l. n. 374/2001, convertito in l. n. 438 del 2001, oggi riservata alle modalità sussidiarie di notifica, ivi comprese quelle ordinarie, discendenti dalla impossibilità di utilizzo di quelle in via telematica.
Restano ferme, tuttavia, le forme sussidiarie già previste, nel caso di accertata impossibilità di utilizzo del mezzo telematico. I commi 2 e 3 del nuovo art. 148 c.p.p. mantengono, quali forme “sostitutive”, le pregresse modalità di notifica mediante consegna diretta dell'atto e de praesenti.
In via ulteriormente sussidiaria l'art. 148, comma 4, c.p.p. prevede che, quando non sia possibile effettuare una notifica ai sensi del primo comma (perché la legge prescrive forme diverse; per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario; per la sussistenza di impedimenti tecnici), e non possa neppure farsi ricorso alle forme previste dal secondo e dal terzo comma, la notificazione disposta dall'autorità giudiziaria debba essere eseguita «dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo», ossia l'ufficiale giudiziario, ovvero chi ne esercita le funzioni, la polizia giudiziaria, che può operare su delega del pubblico ministero (nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire), o negli altri casi previsti dalla legge, la polizia penitenziaria, nei procedimenti con detenuti e, qualora ricorra una situazione di urgenza, in quelli davanti al tribunale del riesame.
L'intervento normativo ha necessitato l'adattamento della disciplina ordinaria di ulteriori disposizioni del codice di rito, di cui: all'art. 64 disp. att. c.p.p., che prevede la modalità telematica per la comunicazione o trasmissione di copia degli atti tra diversi giudici, tra giudice e pubblico ministero; all'art. 149 c.p.p. che introduce l'uso del mezzo telematico per le notificazioni, sia del giudice che del pubblico ministero, anche per le comunicazioni di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato dal destinatario; all'art. 152 c.p.p., che riconosce il mezzo telematico per le notificazioni richieste dalle parti private, mediante legittimazione del difensore anche all'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, in alternativa all'invio del documento in forma analogica, in forma di raccomandata; al nuovo art. 56-bis disp. att. c.p.p. che disciplina le notificazioni con modalità telematiche eseguite dal difensore, ove disponga di un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, pur restando ferma la previsione della notifica con attestazione di conformità, previa estrazione di copia informatica, nel caso in cui l'atto da notificarsi sia redatto in forma di documento analogico; ai nuovi artt. 153 c.p.p., per le notificazioni al pubblico ministero da eseguirsi con modalità telematiche, 154 c.p.p. per le notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria, ivi compresa la possibilità di ricorrere a forme massive di pubblicazione degli avvisi « ;nel sito Internet del Ministero della giustizia» (art. 155 c.p.p.). Notificazioni e PEC
La nuova formulazione dell'art. 148 c.p.p. supera la complessa evoluzione normativa e regolamentare sottesa alla introduzione nel processo penale della PEC (c.d. posta elettronica certificata, disciplinata dal d.P.R. n. 68/2005) ad opera dell'art. 4 della l. n. 24/2010, recante misure per la digitalizzazione della giustizia.
Il sistema di posta elettronica certificata realizza la certezza legale della comunicazione, fornisce al mittente, con valenza legale, la documentazione elettronica relativa alla comunicazione e attesta l'invio e la consegna di documenti informatici, garantendo sicurezza, certificazione e celerità, nonché, grazie ai protocolli di sicurezza, la certezza del contenuto del messaggio e dei suoi allegati, non permettendo alcuna modifica in merito da parte del destinatario o del mittente.
La nuova disciplina delle notificazioni telematiche si limita a richiamare la necessità di mezzi tecnicamente idonei a consentire la verifica di avvenuta consegna dell'atto, senza riferimento al sistema delle notifiche a mezzo PEC. Tale scelta tiene conto della necessità di consentire un adeguamento della disciplina alle possibili e imprevedibili evoluzioni tecnologiche e di riservare ad una normazione tecnica attuativa, piuttosto che alla sede codicistica, le specificazioni sulle modalità tecniche della notifica con mezzo telematico, in conformità alle indicazioni fornite in motivazione da Cass. pen., sez. un., 28451/2011, che, con riferimento ai “mezzi tecnici idonei” previsti dal comma 2-bis dell'art. 148 c.p.p., per le notificazioni o gli avvisi ai difensori, ricollega la caratteristica della idoneità alla assicurazione della effettiva conoscenza dell'atto, tale da configurarsi come norma aperta. Il nuovo domicilio digitale
I provvedimenti normativi emergenziali adottati per il contrasto alla pandemia avevano stabilito l'obbligatorietà del deposito telematico come una ipotesi derogatoria generalizzata, sebbene temporanea e legata alla dichiarazione dello stato di emergenza (art. 24 d.l. n. 137/2020, conv. con modif. in legge n. 176/2020) e poi estesa fino al 31 dicembre 2022 (come previsto dall'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15).
Il d.lgs. n. 150/2022, in attuazione della legge delega, ha inteso rendere obbligatorio il deposito telematico degli atti e dei documenti - una volta completata la fase di transizione attuativa per le forme di deposito prevista dalla legge n. 199 del 2022 - quale misura di sistema per l'efficienza del processo, estendendola anche all'imputato, prevedendo l'obbligo, se non detenuto o internato, fin dal primo contatto con l'autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha la disponibilità (art. 10).
Le coordinate di fondo della nuova disciplina in tema di domicilio telematico contemplano:
La disponibilità di un “domicilio digitale” - la cui definizione è contenuta nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), all'art. 1, comma 1, lettera n-ter - costituisce presupposto indefettibile per le notificazioni in via telematica. Tuttavia, ai sensi dell'art. 16-ter d.l. 179/2012 le notifiche nel processo debbano essere realizzate al domicilio digitale del destinatario reperito presso i pubblici elenchi.
L'art. 6-quater, comma 1, del CAD, poi, ha introdotto l'INAD, Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, gestito dall'AGID, Agenzia per l'Italia Digitale.
Quanto ai professionisti, l'art. 6-quater, comma 2, del CAD, prevede che il domicilio digitale iscritto in albi è quello contenuto nell'albo, salvo che non intenda eleggerne uno autonomo personale.
L'INAD pertanto, sarà popolato subito con l'inserimento degli indirizzi elettronici presenti nell'INI-PEC (salvo la scelta dei professionisti di individuarne uno personale e specifico: cfr. Linee guida Agid su INAD); i soggetti iscritti ad INI-PEC se non eserciteranno la facoltà di indicare un diverso domicilio si troveranno automaticamente inseriti nell'INAD con il domicilio digitale professionale.
Il semplice “recapito telematico” di una persona diversa dal professionista iscritto, in conclusione, non potrebbe mai costituire domicilio idoneo ai fini della notifica, perché difforme alle caratteristiche di cui alle previsioni del CAD (art. 16-ter del d.l. 179/2012) e della legge delega n. 134 del 2021 che richiede garanzie di “certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario”.
Per l'imputato che si trovi in stato di detenzione, il nuovo testo dell'art. 156 c.p.p., come integrato dall'art. 10, comma 1, lett. h) d.lgs. n. 150/2022, applicato il principio affermato da Cass. pen., sez. un., 12778/2020, che ha prescritto che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, precisando altresì che tale modalità debba trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario (come nel caso di ammissione a misura alternativa alla detenzione) e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del soggetto detenuto « ;per altra causa ;».
Si allinea, inoltre, alle indicazioni della Corte costituzionale che, con ordinanza n. 315/1998 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, comma 2, c.p.p., in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui subordina l'obbligatorietà delle notificazioni a mano all'imputato detenuto per altra causa al fatto che lo stato di detenzione risulti dagli atti.
Si chiarisce, inoltre, che il regime inderogabile per il soggetto in vinculis o in esecuzione di pena opera anche con riguardo alle «notifiche successive alla prima», per le quali è del pari escluso il ricorso alle procedure sussidiarie di cui all'art. 157 commi 2 e ss. c.p.p., con il pericolo di modalità presuntive di certezza.
Il nuovo sistema delle notifiche all'imputato non detenuto si caratterizza per due principali profili di innovazione.
Da un lato, l'ammissibilità della notifica in via telematica all'imputato non detenuto è subordinata alla formulazione degli avvisi in occasione del compimento del primo atto della autorità giudiziaria o soggetti da questi delegati ovvero della polizia giudiziaria, tenuti a dare avvertimento che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p. e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Il nuovo comma 1 dell'art. 161 c.p.p. tende a realizzare un meccanismo di elezione ex lege presso il difensore, fino ad oggi previsto per le notifiche successive alla prima.
La disposizione prevede come mera facoltà alternativa l'indicazione da parte dell'indagato/imputato, per le notifiche diverse da quelle relative alla citazione in giudizio, di un domicilio telematico idoneo alla certificazione della comunicazione, per la cui validità è richiesto l'effettiva ed esclusiva disponibilità da parte del ricevente, trattandosi di un domicilio “proprio”.
Dall'altro, l'avvertimento deve contenere una compiuta informazione per l'indagato o imputato così da garantire effettiva consapevolezza dell'accusa o della esistenza del procedimento, della identità del difensore di fiducia o di quello nominato d'ufficio, potenziali destinatari delle successive notifiche. La garanzia di effettività della informazione si proietta, poi, nella garanzia che l'elezione di domicilio presso il difensore sia immediatamente comunicata allo stesso (157, comma 4-bis c.p.p.), analogamente a quanto già accade per l'imputato detenuto, onerando l'Ufficio a dare tempestiva comunicazione all'interessato dei recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore nominato.
Restano immutate, ove risulti impossibile la consegna a mani proprie, le forme di notificazione alternative nelle mani di diversi soggetti legittimati passivi alla ricezione ovvero, in ultima ipotesi, della notificazione mediante deposito nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa (comma 8).
La mancata ottemperanza all'onere imposto dall'avvertimento comporta che l'omessa o ritardata comunicazione del difensore al proprio assistito dell'atto notificato, imputabile al fatto di quest'ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale (art. 1, comma 6, lett. d) della legge delega).
Il nuovo impianto normativo sulle modalità esecutive della “prima notifica” ha giustificato anche la riformulazione dell'art. 369 c.p.p., escludendo la previsione generale dell'invio per posta della informazione di garanzia, rispondendo ai dubbi interpretativi insorti.
Nel caso di irreperibilità dell'imputato, il legislatore ha preso atto dell'intervento della Corte costituzionale (C. cost., n. 89/2008, C. cost., n. 117/2007), che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, 160, 420-quater, comma 1, e 484, sollevata in riferimento agli artt. 3, 10, comma 1, 97, comma 1, e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono la sospensione obbligatoria del processo nei confronti degli imputati ai quali il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato previa emissione del decreto di irreperibilità, limitando la disciplina ai casi in cui sussistano elementi idonei a dare certezza della conoscenza della pendenza del processo e che l'assenza dell'imputato è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole (cfr., sul tema, Cass. pen., sez. un., n. 23948/2019 che afferma, ai fini della dichiarazione di assenza, come non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato).
La modifica dell'art. 160 c.p.p. coordina la disciplina dell'irreperibilità con il processo in assenza, prevedendo che l'efficacia del decreto di irreperibilità non cessi più con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare, bensì con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari o, più in generale con la chiusura della fase delle indagini preliminari. La notificazione all'imputato del successivo atto introduttivo del giudizio, quale l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, dovrà essere effettuata secondo le regole ordinarie e, solo in caso di mancato rintraccio dello stesso e di assenza di alcun indice di conoscenza della vocatio in ius e della pendenza del processo, il giudice, proprio in ragione del valore relativo della irreperibilità, dovrà disporre ulteriori ricerche per la notifica a mani e, alla fine, pronunciare la sentenza di non doversi procedere prevista dall'art. 420-quater c.p.p.
Del pari, per le notifiche al latitante ed all'evaso il nuovo comma 1-bis nell'art. 165 c.p.p. adatta la disciplina alle suindicate norme sul processo in absentia, disponendo che alla notificazione al difensore degli atti introduttivi del giudizio possa farsi ricorso solo dopo l'infruttuoso esperimento delle modalità ordinarie di notifica al domicilio eletto o dichiarato o indicate dall'art. 157 c.p.p., opportunamente distinte a seconda che la latitanza riguardi persona evasa o sottrattasi a misure cautelari detentive o riguardi persona sottrattasi alla misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio. Le notificazioni agli altri soggetti
L'opzione generalizzata per la forma telematica ha vieppiù necessitato un adeguamento del dettato normativo dell'art. 167 c.p.p. per le notificazioni ad altri soggetti (art. 10, comma 1, lett. t) d.lgs. n. 150/2022). Si tratta di norma di chiusura del sistema delle notificazioni, riguardando tutte le notifiche degli atti che devono essere effettuate nei confronti di quei soggetti che, pur partecipi del processo penale, sono prive di espressa disciplina, che « ;si eseguono a norma dell'articolo 148, comma 1» , ovvero, nelle forme sussidiarie previste dall'art. 148, comma 4, c.p.p. in caso di impossibilità, per diversa prescrizione di legge o per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario, o per la sussistenza di impedimenti tecnici).
Funzionale alla notificazione in via telematica, nel caso di querela, è l'obbligo per la persona offesa, anche successivamente alla proposizione, di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento (art. 153-bis c.p.p.). La dichiarazione (facoltativa) può avere ad oggetto un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
L'opzione abilita la possibilità del deposito in via telematica ex art. 111-bis della dichiarazione integrativa, in alternativa alle forme di trasmissione ordinaria a mezzo posta o di deposito presso la segreteria o cancelleria della autorità giudiziaria procedente (comma 2).
E' imposto un preciso onere di indicare un idoneo domicilio o di comunicarne il mutamento, sanzionato, in caso di rilevata inidoneità, dalla esecuzione delle notificazioni alla persona offesa querelante presso il difensore nominato ovvero, quando non vi abbia provveduto, mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice procedente. La disciplina transitoria
Per l'entrata in vigore del nuovo impianto normativo in tema di notificazioni non è stata dettata alcuna particolare disposizione transitoria. La nuova disciplina è destinata ad applicarsi, dunque, fin dal giorno in cui entrerà in vigore il d.lgs. n. 150/2022 (fissato al 30 dicembre 2022 dal d.l. n. 162/2022), disciplinando, da quel momento in poi, le notificazioni degli atti del procedimento penale, con validità delle notifiche in precedenza effettuate, in ossequio al principio generale del tempus regit actum.
Per le notifiche successive dovrebbero trovare innanzitutto applicazione le disposizioni degli artt. 161, comma 1 e comma 1, e 157, comma 8-ter, cod. proc. pen. in tema di avvisi che, alla prima occasione utile, devono essere forniti ad indagati ed imputati; dovrebbero, altresì, trovare piana applicazione le disposizioni di cui al nuovo testo dell'art. 156 cod. proc. pen., in tema di notificazioni di atti a soggetti detenuti, e quelle degli articoli 157, 157-bis e 157-ter c.p.p., in relazione alla prima notificazionealle notificazioni successive e alle notificazioni degli atti introduttivi del giudizio ai soggetti non detenuti.
Di contro, per il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale l'art. 87, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 detta un regime transitorio, rinviando ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, la definizione delle relative regole tecniche, «anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto».
Nessuna delle disposizioni analizzate è interessata dal differimento dell'entrata in vigore disposto dai successivi commi del medesimo art. 87, salvo il solo art. 162 c.p.p., che, come si è visto, ha previsto che l'imputato possa comunicare all'autorità procedente il domicilio eletto o dichiarato, ovvero il loro mutamento, anche con modalità telematiche, mediante il deposito di cui al nuovo art. 111-bis c.p.p. (ed invero, si tratta di disposizione che non potrà che entrare in vigore con l'effettivo avvio del processo penale telematico).
Infine, l'art. 86 d.lgs. n. 150 del 2022 prevede che il descritto regime semplificato di notificazione degli atti alla persona offesa che abbia sporto querela si applicherà solo alle querele presentate dopo l'entrata in vigore del decreto, salvi i casi in cui il querelante abbia comunque provveduto – pur non essendovi ancora formalmente tenuto – a dichiarare o ad eleggere domicilio, ovvero a nominare il proprio difensore di fiducia.
Per le querela già presentate, non sussistendo in precedenza l'obbligo legale di dichiarare ovvero eleggere domicilio a carico della parte offesa-querelante, deve ritenersi non applicabile modalità di notificazione “semplificata” mediante deposito dell'atto in cancelleria ai sensi dell'art. 153-bis, comma 5, c.p.p., in quanto tale forma “semplificata rappresenta una sanzione procedimentale ad una mancata o inidonea dichiarazione di domicilio
Quando il querelante non ha nominato un difensore, le notificazioni si eseguono presso il domicilio dichiarato o eletto dal querelante e, in mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, c.p.p.
Del resto, il querelante ha la possibilità, ai sensi delle nuove disposizioni, di conformare il proprio comportamento al nuovo regime delle notificazioni, integrando la dichiarazione originaria contenuta in querela. In conclusione
La nuova disciplina delle notificazioni è funzionale alla implementazione del processo penale telematicoper la rinnovata efficienza del processo penale e la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Le notifiche nel domicilio informatico costituiscono parte determinante dell'introduzione di un ambiente digitale anche per il procedimento penale, dando continuità alla normativa emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, grazie alla quale è stato ammesso il ricorso generalizzato alle notifiche ed alle comunicazioni telematiche degli avvisi e dei provvedimenti, e si è consentito, ed in alcuni casi imposto, il deposito telematico di atti, documenti ed istanze.
Chiara è l'opzione del legislatore per la forma digitale, in tema di notificazioni, ma anche di deposito degli atti, con valenza processualmente interlocutoria (memorie, istanze di rinvio) ovvero determinativa (impugnazioni, opposizioni, liste testimoniali), che necessiterà sin da subito un adattamento dei processi di lavoro degli uffici giudiziari.
Nessuna particolare emergenza quanto alla immediata applicazione delle nuove disposizioni in tema di notificazioni, avendo il legislatore recepito le indicazioni provenienti dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità nel suo Massimo Consesso.
Le norme attuative della “transizione digitale” riguardano in particolare il deposito telematico degli atti, per il quale sono rimaste ferme precise scansioni temporali, dovendo provvedere il Ministro della giustizia, con decreto da emanare entro il 31 dicembre 2023, al regolamento attuativo per i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale, nonché alla individuazione, previa interlocuzione, degli uffici giudiziari e tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche ed eventuali periodi di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione esclusivamente telematici. Riferimenti
|