Per l'imputato che si trovi in stato di detenzione, il nuovo testo dell'art. 156 c.p.p., come integrato dall'art. 10, comma 1, lett. h) d.lgs. n. 150/2022, applicato il principio affermato da Cass. pen., sez. un., 12778/2020, che ha prescritto che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, precisando altresì che tale modalità debba trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario (come nel caso di ammissione a misura alternativa alla detenzione) e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del soggetto detenuto « ;per altra causa ;».
Si allinea, inoltre, alle indicazioni della Corte costituzionale che, con ordinanza n. 315/1998 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, comma 2, c.p.p., in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui subordina l'obbligatorietà delle notificazioni a mano all'imputato detenuto per altra causa al fatto che lo stato di detenzione risulti dagli atti.
Si chiarisce, inoltre, che il regime inderogabile per il soggetto in vinculis o in esecuzione di pena opera anche con riguardo alle «notifiche successive alla prima», per le quali è del pari escluso il ricorso alle procedure sussidiarie di cui all'art. 157 commi 2 e ss. c.p.p., con il pericolo di modalità presuntive di certezza.
Il nuovo sistema delle notifiche all'imputato non detenuto si caratterizza per due principali profili di innovazione.
Da un lato, l'ammissibilità della notifica in via telematica all'imputato non detenuto è subordinata alla formulazione degli avvisi in occasione del compimento del primo atto della autorità giudiziaria o soggetti da questi delegati ovvero della polizia giudiziaria, tenuti a dare avvertimento che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p. e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Il nuovo comma 1 dell'art. 161 c.p.p. tende a realizzare un meccanismo di elezione ex lege presso il difensore, fino ad oggi previsto per le notifiche successive alla prima.
La disposizione prevede come mera facoltà alternativa l'indicazione da parte dell'indagato/imputato, per le notifiche diverse da quelle relative alla citazione in giudizio, di un domicilio telematico idoneo alla certificazione della comunicazione, per la cui validità è richiesto l'effettiva ed esclusiva disponibilità da parte del ricevente, trattandosi di un domicilio “proprio”.
Dall'altro, l'avvertimento deve contenere una compiuta informazione per l'indagato o imputato così da garantire effettiva consapevolezza dell'accusa o della esistenza del procedimento, della identità del difensore di fiducia o di quello nominato d'ufficio, potenziali destinatari delle successive notifiche. La garanzia di effettività della informazione si proietta, poi, nella garanzia che l'elezione di domicilio presso il difensore sia immediatamente comunicata allo stesso (157, comma 4-bis c.p.p.), analogamente a quanto già accade per l'imputato detenuto, onerando l'Ufficio a dare tempestiva comunicazione all'interessato dei recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore nominato.
Restano immutate, ove risulti impossibile la consegna a mani proprie, le forme di notificazione alternative nelle mani di diversi soggetti legittimati passivi alla ricezione ovvero, in ultima ipotesi, della notificazione mediante deposito nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa (comma 8).
La mancata ottemperanza all'onere imposto dall'avvertimento comporta che l'omessa o ritardata comunicazione del difensore al proprio assistito dell'atto notificato, imputabile al fatto di quest'ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale (art. 1, comma 6, lett. d) della legge delega).
Il nuovo impianto normativo sulle modalità esecutive della “prima notifica” ha giustificato anche la riformulazione dell'art. 369 c.p.p., escludendo la previsione generale dell'invio per posta della informazione di garanzia, rispondendo ai dubbi interpretativi insorti.
Nel caso di irreperibilità dell'imputato, il legislatore ha preso atto dell'intervento della Corte costituzionale (C. cost., n. 89/2008, C. cost., n. 117/2007), che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, 160, 420-quater, comma 1, e 484, sollevata in riferimento agli artt. 3, 10, comma 1, 97, comma 1, e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono la sospensione obbligatoria del processo nei confronti degli imputati ai quali il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato previa emissione del decreto di irreperibilità, limitando la disciplina ai casi in cui sussistano elementi idonei a dare certezza della conoscenza della pendenza del processo e che l'assenza dell'imputato è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole (cfr., sul tema, Cass. pen., sez. un., n. 23948/2019 che afferma, ai fini della dichiarazione di assenza, come non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato).
La modifica dell'art. 160 c.p.p. coordina la disciplina dell'irreperibilità con il processo in assenza, prevedendo che l'efficacia del decreto di irreperibilità non cessi più con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare, bensì con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari o, più in generale con la chiusura della fase delle indagini preliminari. La notificazione all'imputato del successivo atto introduttivo del giudizio, quale l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, dovrà essere effettuata secondo le regole ordinarie e, solo in caso di mancato rintraccio dello stesso e di assenza di alcun indice di conoscenza della vocatio in ius e della pendenza del processo, il giudice, proprio in ragione del valore relativo della irreperibilità, dovrà disporre ulteriori ricerche per la notifica a mani e, alla fine, pronunciare la sentenza di non doversi procedere prevista dall'art. 420-quater c.p.p.
Del pari, per le notifiche al latitante ed all'evaso il nuovo comma 1-bis nell'art. 165 c.p.p. adatta la disciplina alle suindicate norme sul processo in absentia, disponendo che alla notificazione al difensore degli atti introduttivi del giudizio possa farsi ricorso solo dopo l'infruttuoso esperimento delle modalità ordinarie di notifica al domicilio eletto o dichiarato o indicate dall'art. 157 c.p.p., opportunamente distinte a seconda che la latitanza riguardi persona evasa o sottrattasi a misure cautelari detentive o riguardi persona sottrattasi alla misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio.