Ordine di riduzione delle disposizioni lesive della legittima e regime di derogabilità

Monica Laudisio
10 Febbraio 2023

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte concerne, principalmente, l'ordine di riduzione delle disposizioni lesive della legittima e la sua possibile derogabilità mediante una redistribuzione del donatum tra i coeredi.
Massima

“Se il de cuius ha fatto più donazioni o disposizioni testamentarie, in prima linea sono soggette a riduzione, fino ad esaurimento dei beni che ne formano oggetto, le disposizioni testamentarie; successivamente si passa alle donazioni (artt. 555 comma 2, c.c.). Se le disposizioni testamentarie sono più di una la loro riduzione avviene proporzionalmente senza distinguere fra eredi e legatari (art. 558). In caso di più donazioni queste non si riducono proporzionalmente, come le disposizioni testamentarie, ma ‘cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori' (art. 559 c.c.) […] L'ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni lesive è tassativo ed inderogabile (Cass. n. 4721/2016)”.

In secondo luogo: “se il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l'immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti, che sono invece al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta (ad esempio, nell'intestazione di beni in nome altrui; infatti nella donazione indiretta, come chiarito da questa Suprema Corte nel 2010, poiché l'azione di riduzione non mette in discussione la titolarità del bene […] il valore dell'investimento finanziario con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito)”.

Il caso

Il giudizio di merito aveva ad oggetto una successione testamentaria in cui il de cuius aveva disposto dei propri beni con testamento, nominando erede la moglie e lasciando alle due figlie la sola quota di riserva. Una di esse – che non aveva ricevuto donazioni in vita dal de cuius - agiva in riduzione nei confronti della sorella, legittimaria e donataria, al fine di veder ridotta la donazione effettuata in favore della germana dal de cuius.

Il primo giudice, dopo aver ricostruito il relictum e il donatum, accertato che il valore dei beni relitti non eguagliava la quota riservata alla legittimaria ricorrente, che, diversamente dal coniuge e dall'altra figlia, non aveva beneficiato di donazioni, le attribuiva la totalità del relictum, procedendo poi alla riduzione del donatum ricevuto dalla sorella convenuta in giudizio, operando un'effettiva e parziale redistribuzione del donatum tra le coeredi/donatarie.

Difatti, il Tribunale e la Corte di appello, una volta accertato che la disponibile era stata esaurita in vita con donazioni, ritenevano la donazione più recente effettuata in favore del coniuge non lesiva della quota di legittima della ricorrente, in quanto di valore inferiore alla quota di eredità spettante al coniuge/donatario - nella specie pari ad un mezzo del patrimonio (avendo il de cuius istituito le figlie nella sola quota di legittima ad esse spettante) - riconoscendo, di conseguenza, il diritto dell'attrice a incamerare la totalità dei beni relitti e condannando la germana donataria, convenuta in riduzione, a corrispondere per equivalente quanto ancora occorrente per eguagliare la quota di riserva ad essa spettante, senza intaccare l'ultima donazione effettuata in favore del coniuge.

I giudici di merito decidevano, quindi, di operare la riduzione per equivalente, sulla scorta del rilievo – non oggetto di censura in sede di legittimità - che i beni fossero stati successivamente venduti dalla donataria.

La questione

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte concerne, principalmente, l'ordine di riduzione delle disposizioni lesive della legittima e la sua possibile derogabilità mediante una redistribuzione del donatum tra i coeredi, nonché la corretta individuazione delle differenze esistenti tra l'azione di riduzione e l'istituto della collazione.

In altre parole, si chiede se sia legittimo procedere alla riduzione delle donazioni anteriori se l'ultima effettuata dal de cuius prima di morire risulti inferiore alla quota di eredità lasciata al legittimario/donatario per testamento, riducendo, quindi, in presenza di più legittimari, le sole donazioni lesive, a prescindere dal tempo in cui esse furono fatte, con l'effetto di determinare una concreta redistribuzione del donatum, generalmente conseguente all'operare della collazione.

Altra problematica di rilevante interesse, affrontata solo per inciso, nell'ordinanza in commento, concerne la trasformazione del diritto del legittimario al bene in natura in un diritto di credito, nonché l'assoggettabilità delle donazioni indirette all'azione di restituzione di cui all'art. 563 c.c.

Le soluzioni giuridiche

Alla prima questione la Corte di Cassazione, con ordinanza del 2 dicembre 2022 n. 35461, ha dato risposta negativa.

A ciascun legittimario la legge riserva una quota intangibile di eredità, c.d. quota di riserva o di legittima. Nel caso in cui il legittimario risulti leso nel proprio diritto di legittima dal de cuius, che abbia disposto del suo patrimonio oltre la quota disponibile con delle donazioni o disposizioni testamentarie, egli potrà ottenere, a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, la reintegrazione nei propri diritti di legittima.

Per la Suprema Corte l'ordine di riduzione delle disposizioni lesive, siano esse testamentarie o donazioni, è inderogabile, in quanto saranno, in primo luogo, ridotte proporzionalmente le disposizioni testamentarie (art. 558 c.c.) e, solo successivamente, le donazioni. Queste ultime, non più proporzionalmente, ma partendo dall'ultima e risalendo, via via, a quelle anteriori. In caso di donazioni coeve o per le quali non sia possibile ricostruire l'ordine cronologico, le stesse si ridurranno proporzionalmente (art. 559 c.c.).

La Cassazione precisa che tale ordine di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni è inderogabile, nel senso che non può avvenire diversamente da quanto disposto dagli artt. 558 e 559 del codice civile, anche nel caso in cui la donazione più recente risulti di valore inferiore alla quota di eredità lasciata al legittimario/donatario. Ne consegue che la circostanza che l'ultima donazione effettuata in favore di un legittimario risulti inferiore alla quota di eredità ad esso attribuita non vale a sottrarla all'azione di riduzione, in quanto la salvaguardia della proporzionalità tra quota e porzione è assicurata dall'istituto della collazione e non da quello della riduzione, mirante alla sola reintegrazione della quota del legittimario leso nei propri diritti.

Pertanto, in caso di mancata applicazione dell'istituto della collazione, le regole della riduzione impongono di procedere tassativamente secondo l'ordine indicato dagli artt. 555 e 559 c.c., essendo la salvaguardia della proporzionalità fra quota e porzione assicurata dalla collazione e non dall'istituto della riduzione, avente come finalità la mera reintegrazione della quota di riserva lesa dalla donazione (Cass. n. 23403/2022; n. 28196/2020).

Quanto alla modalità con cui procedere a riduzione la Suprema Corte afferma che, trattandosi di donazioni dirette del de cuius, non doveva essere automaticamente riconosciuta la trasformazione del diritto del legittimario al bene in natura in un diritto di credito; diritto che invece viene riconosciuto al legittimario in caso di donazioni indirette, sulla scorta della seguente precisazione: “se il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l'immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti, che sono invece al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta (ad esempio nell'intestazione di beni in nome altrui; infatti nella donazione indiretta, come chiarito da questa Suprema Corte nel 2010, poiché l'azione di riduzione non mette in discussione la titolarità del bene […] il valore dell'investimento finanziario con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito”.

Osservazioni

La questione esaminata in sede di legittimità promuove le seguenti riflessioni relative all'ordine e alle modalità di esercizio dell'azione di riduzione e di restituzione delle donazioni dirette ed indirette effettuate in vita dal de cuius, nonché all'effettivo discrimen esistente tra l'istituto della riduzione e quello della collazione.

L'ordine con cui procedere a riduzione è ritenuto inderogabile dalla Suprema Corte ed è quello stabilito dagli artt. 555, 558 e 559 c.c. Ne consegue che il legittimario leso, agente in riduzione, potrà recuperare quanto dovuto, in primo luogo, sui beni relitti; in seconda battuta, al fine di recuperare l'eventuale differenza fra la legittima (calcolata sul relictum e il donatum) e il valore dei beni relitti, potrà richiedere quanto ancora dovuto ai donatari, partendo dall'ultimo e andando a ritroso verso quelli anteriori. Essendo tale ordine di riduzione inderogabile e tassativo, non lasciato alla discrezionalità del legittimario, se la donazione posteriore - non attaccata direttamente con l'azione di riduzione - risulterà capiente, le anteriori non saranno riducibili. Ne consegue che il legittimario, agente in riduzione, non potrà scegliere l'ordine con cui procedere, in quanto, proposta l'azione, dovrà rispettare l'ordine stabilito dagli artt. 555, 558 e 559 c.c., travolgente anche quelle donazioni posteriori astrattamente non lesive e non giudizialmente impugnate dal legittimario.

Secondo la dottrina, il ricorso al criterio cronologico ascendente per la riduzione delle donazioni, in luogo di quello proporzionale previsto per le disposizioni testamentarie, si giustifica in virtù del principio di irrevocabilità delle donazioni, derivante dalla loro natura contrattuale.

Secondo le regole della riduzione, le donazioni vengono rese inefficaci nei confronti del legittimario nell'ordine stabilito dagli artt. 555, 558 e 559 c.c., in quanto la riduzione delle sole donazioni lesive, anche se anteriori, comporterebbe per la Suprema Corte una redistribuzione delle donazioni tra i coeredi, effetto in concreto determinato dal differente istituto della collazione.

I due istituti perseguono, difatti, scopi differenti, essendo la riduzione diretta alla sola reintegrazione della quota di riserva eventualmente lesa dalle donazioni; mentre, la collazione alla salvaguardia della proporzionalità fra quota e porzione nei rapporti indicati dall'art. 737 c.c.

La collazione, quale istituto del contratto di divisione, comporta il sorgere in capo ai coeredi/donatari di una obbligazione con facoltà alternativa, consistente nella possibilità di scegliere tra imputare alla massa ereditaria il valore del bene ricevuto in donazione ovvero, ove esso non fosse stato alienato o ipotecato, conferendo nella massa la titolarità del bene stesso, facendolo divenire di comproprietà di tutti i coeredi e realizzando, in tal modo, un'operazione divisione ad effetti reali comportante una concreta redistribuzione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius.

L'azione di riduzione va, inoltre, distinta dalla conseguenziale azione di restituzione, in quanto, mentre la funzione della prima si esaurisce nel rendere inefficace nei confronti del legittimario le disposizioni testamentarie e le donazioni lesive dei suoi diritti di legittima; la seconda costituisce lo strumento processuale utilizzabile successivamente dallo stesso legittimario per ottenere la restituzione, dal beneficiario o dai terzi, dei beni oggetto delle liberalità rese inefficaci con l'azione di riduzione.

In tal senso, l'azione di riduzione non comporta, di per sé, il passaggio dei beni dal patrimonio del beneficiario a quello del legittimario. Affinché ciò avvenga è richiesto l'esperimento di una successiva azione di restituzione, la quale dovrà essere esercitata nei confronti del destinatario o dei terzi possessori delle liberalità ridotte. Si tratta, come osserva la più autorevole dottrina, di azioni che si distinguono quanto a natura, legittimazione, effetti ed oggetto, in quanto dirette a tutelare utilità diverse, espressive d'interessi patrimoniali differenti: la riduzione tutela l'interesse del legittimario ad ottenere la delazione; la restituzione tutela l'interesse del legittimario a vedere composta la sua quota di legittima dal bene in natura.

In caso di donazione diretta dell'immobile, l'azione di riduzione tende a rendere inefficace l'atto di liberalità nei confronti dei legittimari, i quali potranno successivamente esperire l'azione di restituzione del bene nei confronti dei terzi aventi causa dal donatario. Con l'azione di riduzione, quindi, l'egente non tende a riappropriarsi dell'immobile, ma solo a rendere rioperante la delazione legale; al fine di ottenere la restituzione del bene donato dovrà poi esperire l'azione di restituzione nei confronti del donatario e dei suoi successivi aventi causa.

Quanto alle modalità con cui procedere a riduzione, nell'ordinanza in commento i giudici di legittimità affermano propedeuticamente che le donazioni contrattuali, aventi ad oggetto beni provenienti direttamente dal patrimonio del donante, non comportano l'automatica trasformazione del diritto del legittimario al bene in natura in un diritto di credito, in quanto, in caso di alienazione dell'immobile da parte del donatario, il legittimario leso, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti. In altre parole, la Suprema Corte conferma la presenza nel nostro sistema legislativo di una tutela del legittimario in natura e non per equivalente, come invece erroneamente ritenuto dai giudici di merito.

Occorre, allora, ricordare che l'intento liberale può essere raggiunto sia in modo diretto, attraverso la donazione diretta di un bene dal donante al donatario, sia in maniera indiretta, attraverso l'acquisto dell'immobile da parte del donatario e pagamento del corrispettivo da parte del donante a titolo di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.) ovvero con un contratto in favore del terzo, in cui stipulante è il donante e beneficiario il donatario (art. 1411 c.c.).

Sul piano strutturale la donazione indiretta si caratterizza per un difetto di coincidenza oggettiva, in quanto, diversamente dalla donazione diretta, il bene che entra nel patrimonio del donatario non coincide con il bene uscente dal patrimonio del donante. Per tale ragione, secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza antecedente l'anno 1992, oggetto della donazione sarebbe il denaro effettivamente uscito dal patrimonio del donante. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9282/1992, ha qualificato la fattispecie come donazione indiretta dell'immobile e non del denaro, coincidente con l'intento liberale del genitore di arricchire il figlio dell'immobile e non del denaro.

La ricostruzione della fattispecie come donazione indiretta dell'immobile comporta cheoggetto di collazione (art. 724 c.c.) sarà l'immobile e non il denaro uscito dal patrimonio del donante, da valutarsi, ai fini della collazione per imputazione, al momento di apertura della successione (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 12 aprile 2018, n. 9177) e non della divisione.

In ordine all'applicazione alle donazioni indirette dell'azione di riduzione e restituzione dell'immobile donato (artt. 553 e ss. c.c.), il dubbio deriva dalla circostanza che la lettera dell'art. 809 c.c. richiama la sola azione di riduzione e non anche quella di restituzione.

Con la presente ordinanza la Cassazione conferma il precedente contenuto nella sentenza n. 11496/2010, in cui si affermava l'assoggettamento all'azione di restituzione dei soli immobili di provenienza donativa, intendendosi per tali solo quelli provenienti da donazioni dirette del de cuius e non anche da liberalità indirette dello stesso; poi ribaltato nella più recente pronuncia della Cassazione n. 4523/2022, in cui la Suprema Corte ha dato per scontata l'applicazione dell'azione di restituzione anche alle donazioni indirette.

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza in oggetto, torna sui suoi passi, asserendo esplicitamente che “se il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l'immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti, che sono invece al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta (ad esempio nell'intestazione di beni in nome altrui; infatti nella donazione indiretta, come chiarito da questa Suprema Corte nel 2010, poiché l'azione di riduzione non mette in discussione la titolarità del bene […] il valore dell'investimento finanziario con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito (così testualmente Cass. n. 11496/2010; contra Cass. n. 4523/2022, nella quale è data per scontata l'applicabilità dell'art. 563 c.c. anche alle c.d. donazioni indirette, senza tuttavia confrontarsi con Cass. n. 11496 del 2010 cit., che, recependo le indicazioni espresse in dottrina, tale applicabilità aveva motivatamente escluso”.

La pronuncia in commento appare rilevante per la stabilità dei traffici giuridici e la circolazione degli immobili provenienti da liberalità indirette, i quali, pertanto, non potranno essere aggrediti dall'eventuale azione di restituzione del legittimario leso, consentendo di superare l'ostacolo frapposto alla circolazione della ricchezza immobiliare dall'efficacia reale assicurata dalla legge alla tutela dei legittimari.

Riferimenti

A. Torrente – P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 2009;

G. Amadio, Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative, in Riv. not., 2009;

G. Iaccarino, Circolazione dei beni: la Cassazione conferma che gli acquisti provenienti da donazioni indirette sono sicuri, in Notariato, 2010.

L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, XLIII, tomo 2, Milano, 2000.

U. Carnevali, Sull'azione di riduzione delle donazioni indirette che hanno leso la quota di legittima, in Studi in onore di L. Mengoni, I, Milano, 1995.

G. Capozzi, Successioni e donazioni, Terza ed. a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, Milano 2009;

G. Bonilini, Trattato di diritto delle successioni, Milano, 2009.