Anche se l'art. 473-bis. 49 non lo prevede espressamente, nulla osta al cumulo di separazione e divorzio anche nei procedimenti su domanda congiunta, in ragione dei rilievi che seguono
L'art. 473-bis.49 c.p.c. ha il fine di realizzare "economie processuali, considerata la perfetta sovrapponibilità di molte delle domande consequenziali che vengono proposte nei due giudizi (affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare, determinazione del contributo al mantenimento della prole) e, pur nella diversità della domanda, la analogia degli accertamenti istruttori da compiere ad altri fini (si pensi alle domande di contributo economico in favore del coniuge e di assegno divorzile per l'ex coniuge), con considerevole risparmio di tempo e di energie processuali"(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in G.U. Supplemento straordinario n. 245 del 19 ottobre 2022 - Serie generale); non v'è ragione per impedire il risparmio di energie processuali nei procedimenti su domanda congiunta; d'altro canto sarebbe paradossale ammettere il cumulo quando il divorzio è chiesto solo da una parte (nel procedimento contenzioso) e negarlo quando la richiesta proviene da entrambi i coniugi (nel procedimento su domanda congiunta).
La norma, poi, non distingue tra ricorso e comparsa di costituzione (distinzione che, ove introdotta, avrebbe fatto propendere per la non applicazione della norma ai procedimenti congiunti); conseguentemente, anche sotto il profilo meramente letterale, essa non esclude che la domanda di divorzio possa essere presentata unitamente al ricorso per separazione su accordo delle parti che costituisce, nei procedimenti su domanda congiunta, l'atto introduttivo, ancorché unico, del giudizio.
Né potrebbe assumersi, in tesi, che l'art. 473-bis.51 c.p.c. introduce un autonomo sub rito speciale; la norma opera in deroga rispetto agli artt. 473-bis.47 c.p.c. e seguenti e alle disposizioni generali del Capo I, solo con riferimento a quelli aspetti procedimentali non espressamente regolati dalle norme generali. D'altra parte, sia i procedimenti contenziosi sia quelli su domanda congiunta si concludono entrambi con sentenza e, in entrambi i casi, il giudice deve provvedere (direttamente o sulla base delle domande concordi delle parti) valutando l'interesse dei figli minori.
Occorre anche considerare che "la contemporanea proposizione di domande di stato, tra le quali sussista rapporto di pregiudizialità, essendo necessario il passaggio in giudicato dell'una domanda perché ricorra la condizione per proporre l'altra, non è ostacolata dall'esistenza di un rapporto di pregiudizialità, potendo la seconda domanda essere decisa solo all'esito del passaggio in giudicato della prima" (Rel.Ill., cit.) e che, dunque, come previsto dal combinato disposto degli articoli 473-bis.49 e art. 3 l. 898/1970, anch'esso oggetto di riscrittura, la pronunzia di separazione non è (più) un presupposto processuale della domanda di divorzio ma condizione di procedibilità.