L'atto d'impugnazione stampato e riscannerizzato non può essere dichiarato inammissibile

Redazione scientifica
17 Febbraio 2023

L'atto di impugnazione può essere considerato nativo digitale anche se, dopo la stesura tramite un programma di videoscrittura, viene stampato e successivamente scannerizzato e ritrasformato così in atto digitale, con formato immagine e corretta apposizione della firma digitale.

A seguito di un sequestro preventivo di due automezzi di proprietà di una società, questa chiedeva la revoca della misura ma il Tribunale di Bologna rigettava la richiesta. La società ha proposto ricorso in Cassazione dolendosi per la violazione dell'art. 24, commi 6-ter e 6 sexies d.l. n. 137/2020, in quanto l'atto di appello, pur essendo stato prodotto tramite scansione di un'immagine, non era privo di certezze quanto al sottoscrittore essendovi stata apposta la firma digitale con trasformazione del documento in un nuovo originale. Il ricorso è fondato.

Il Collegio ricorda che la giurisprudenza è già intervenuta sul tema (Cass. civ., sez. V, n. 22992/2022) precisando che l'art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137/2020, conv. con modif. in l. n. 176/2020, prevede cause tassative di inammissibilità, tra cui la mancanza di sottoscrizione dell'atto di impugnazione da parte del difensore. Nel caso di atto informatico è stato però ulteriormente precisato che l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità previste dal DGSIA 9 novembre 2020 che elenca i requisiti che deve rispettare il documento informatico (Cass. civ., sez. VI n. 11865/2022): «è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata».

Tirando le somme, nell'ambito della legislazione emergenziale dovuta alla pandemia COVID-19, «il documento informatico è un documento creato mediante un programma di videoscrittura e che, terminata la lavorazione con il programma di videoscrittura, viene trasformato direttamente in un documento di archiviazione dei dati elettronici, secondo lo standard internazionalmente noto ormai con l'acronimo pdf (portabke document format), senza passare prima per la stampa di un documento cartaceo, una volta trasformato in pdf, il documento viene firmato digitalmente».

Nel caso di specie, l'atto d'appello era stato creato mediante un programma di videoscrittura, stampato e trasformato in documento cartaceo successivamente scannerizzato e ritrasformato in digitale con un'immagine alla quale era stata poi apposta la firma digitale. Il Collegio sottolinea che tale procedura non è in alcun modo sanzionata dal legislatore emergenziale e dunque erroneamente il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca.

(fonte: dirittoegiustizia.it)