L'art. 612-bis è stato introdotto nel codice penale per effetto dell'art. 7 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella l. 23 aprile 2009, n. 38. La disposizione ha successivamente subito modifiche ad opera dell'art. 1-bis del d.l. 01 luglio 2013, n. 78, convertito in l. 09 agosto 2013, n. 94, con il quale si è provveduto ad aumentare il massimo edittale all'odierna pena di cinque anni di reclusione (invece degli originari 4) ed infine dall'art. 1, comma 3, del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in l. 15 ottobre 2013, n. 119, che ha modificato il novero delle aggravanti di cui al comma 2. La ‘storia' della nuova incriminazione risulta particolarmente travagliata. È bensì vero, infatti, che è stata introdotta a mezzo di un decreto legge (e dunque per fronteggiare la contingente emergenza dell'aumento di fenomeni ...