La Consulta sui limiti dell'obbligo vaccinale

Redazione Scientifica
22 Febbraio 2023

Con la sentenza n. 25 depositata il 20 gennaio 2023, la Corte costituzionale ha tracciato i confini dell'aggettivo “determinato” previsto dall'art. 32, comma 2, Cost. (nessuno può essere obbligato a un “determinato” trattamento sanitario se non per disposizione di legge), con specifico riferimento all'imposizione di un obbligo vaccinale.

La questione portata all'attenzione del Giudice delle Leggi riguardava l'obbligo vaccinale previsto per i militari da impiegare in particolari condizioni operative in Italia o all'estero. La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 206-bis del codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre a tale personale “profilassi vaccinali” non previamente individuate in via legislativa, bensì rimesse a fonti secondarie ovvero ad atti amministrativi.

La sentenza chiarisce che in questa materia la Costituzione stabilisce una riserva “relativa” di legge (che non obbliga il legislatore a introdurre una disciplina in tutto compiuta, ma lascia spazio a fonti secondarie), al contempo però, laddove si voglia imporre un obbligo vaccinale, la legge non può limitarsi all'indicazione generica della tipologia di trattamento richiesta, ma deve specificare anche le patologie che si intendano contrastare attraverso la profilassi vaccinale. Difatti, «proprio attraverso l'individuazione del trattamento vaccinale relativo alla patologia da contrastare che la legge può operare il bilanciamento tra libera determinazione individuale e tutela della salute collettiva. Correlativamente, questa stessa indicazione è essenziale per consentire, alla Corte costituzionale, il sindacato di non irragionevolezza della scelta legislativa di imporre la vaccinazione».

La norma sottoposta al vaglio della Consulta non contenendo, quanto meno l'elenco delle profilassi vaccinali che possono essere imposte al militare in base alle variabili condizioni di impiego, non adempie alla necessità che sia “determinato” il trattamento sanitario, come richiede l'art. 32, comma 2, Cost. «Fino a quando il legislatore non avrà provveduto al compito di fornire determinatezza al trattamento sanitario imposto nei termini qui indicati, resta dunque inteso – si legge nella sentenza - che, all'esito della presente pronuncia, il comma 1 dell'art. 206-bis cod. ordinamento militare non può fondare un obbligo vaccinale per il militare».

*Fonte: DirittoeGiustizia

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