Superbonus e altre agevolazioni edilizie: stop definitivo a cessione del credito e sconto in fatturaFonte: DL 16 febbraio 2023 n. 11
17 Febbraio 2023
Divieto della cessione/sconto in fattura da parte delle P.A. Le Pubbliche Amministrazioni non possono essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 121 d.l. n. 34/2020.
Stop alle nuove cessioni/sconto in fattura. A decorrere dal 17 febbraio 2023 non è consentito l'esercizio della cessione del credito e dello sconto in fattura per il Superbonus e degli altri bonus edilizi. In particolare, l'art. 2, comma 1, d.l. 11/2023 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè dal 17 febbraio 2023), in relazione agli interventi di cui all'art. 121, comma 2, d.l. n. 34/2020 non è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge.
Eccezioni al Superbonus. Le norme del nuovo decreto legge non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 119 d.l. n. 34/2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, quindi fino al 16 febbraio 2023, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la (CILA); per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la presentata la (CILA); per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
Eccezioni agli altri bonus edilizi. Le norme del nuovo decreto legge non si applicano agli altri bonus edilizi (ad esempio, bonus casa, ecobonus, sismabonus ecc.): quindi, nel caso di interventi diversi da quelli di cui all'art. 119 d.l. n. 34/2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, cioè i fino al 16 febbraio 2023, risulti ove necessario presentata la richiesta del titolo abilitativo; per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori; risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986 o ai sensi dell'art. 16, comma 1-septies, d.l. n. 63/2013.
Nuove limitazioni della responsabilità. Le disposizioni del nuovo decreto limitano le responsabilità in relazione alla cessione del credito, In particolare, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della specifica documentazione. Ulteriori limitazioni riguardano i soggetti, diversi dai consumatori o utenti che hanno acquistato i crediti di imposta da una banca con la quale hanno stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la citata documentazione. Infine, come previsto dal Governo, l'assenza di documentazione, non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.
Detrazione diretta.In definitiva, alla luce delle nuove disposizioni, si potrà quindi continuare a optare per cessione del credito o sconto in fattura solamente per i lavori per cui prima dall'entrata in vigore del decreto sia stata presentata o CILAS (o la richiesta di titolo abitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione), mentre per tutti gli interventi successivi sarà utilizzabile solo la detrazione diretta IRPEF. |