Revoca degli amministratori in caso di accesso ad una procedura del CCII

Matteo Lorenzo Manfredi
23 Febbraio 2023

Posto che agli amministratori compete, in via esclusiva, la scelta di accedere agli strumenti di regolazione della crisi previsti dal nuovo codice, ci si chiede se i soci possano decidere di sostituire l'amministratore che abbia compiuto tale scelta, e a quali condizioni.

In caso di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi alternativo alla liquidazione giudiziale l'assemblea dei soci può sostituire l'amministratore in carica?

Come noto il nuovo art. 120-bis CCII, introdotto con il d.lgs. 17 giugno 2022 n. 83, al fine di adeguare la normativa interna alla Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, (c.d. Direttiva Insolvency), dispone – per quanto qui ci occupa - che “l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano. La decisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società”.

Ai successivi commi 3 e 4 è invece previsto chegli amministratori sono tenuti a informare i soci dell'avvenuta decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e a riferire periodicamente del suo andamento” e che “dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa. Non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in presenza delle condizioni di legge. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati”.

La nuova disposizione, che detta le condizioni di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dal nuovo CCII, rimette dunque al solo organo amministrativo la decisione di ricorrere ad uno degli istituti ivi previsti, senza la necessità di preventive autorizzazioni da parte dell'assemblea, anche in deroga a diverse disposizioni statutarie.

Nella relazione illustrativa al CCII il Legislatore ha individuato la ratio di tale nuova disposizione nel non consentire “ai soci, che potrebbero non avere più un interesse nella società, di ostacolare l'attuazione di uno degli strumenti di regolazione della crisi”. Vi sono anche ragioni di speditezza delle scelte dell'organo amministrativo in presenza di uno stato di crisi ormai non più gestibile in via “ordinaria”, collegata alla personale responsabilità dell'organo amministrativo, che depongono a favore della nuova disposizione codicistica.

Del resto, la scelta dell'organo amministrativo è contemperata dalla previsione contenuta nel quinto comma della disposizione in esame, ove è fatta salva per i soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale la facoltà di presentare proposte concorrenti.

Come già nel vigore della previgente legge fallimentare, la disposizione in esame prevede che la decisione di accesso ad una procedura risulti da apposito atto notarile da assumere da parte dell'organo amministrativo, ove verrà dato atto della decisione assunta dall'amministratore di accesso allo strumento di regolazione della crisi prescelto.

A garanzia dell'organo amministrativo è altresì previsto che dal momento dell'iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino all'omologazione della procedura sia inefficace l'eventuale revoca che dovesse essere - medio tempore – assunta, salva l'ipotesi di giusta causa di revoca che – per espressa previsione normativa – non può essere ravvisata dalla scelta di ricorrere ad un istituto previsto dal CCII.

L'atto di revoca è quindi valido ma gli effetti sono sospesi sino all'eventuale omologa della procedura. L'Organo amministrativo resterà quindi in carica sino all'omologa con tutti i poteri statutariamente previsti, sino alla fine della procedura.

Infine, la nuova previsione normativa dispone che la revoca debba essere sottoposta al vaglio della sezione specializzata del Tribunale delle Imprese competente con avvio quindi di un procedimento giurisdizionale (si ritiene di volontaria giurisdizione) che, sentiti gli interessati, si concluderà con un decreto di approvazione o rigetto della richiesta di revoca dell'Organo amministrativo.

In conclusione, quindi si ritiene che in caso di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi alternativo alla liquidazione giudiziale l'assemblea dei soci possa revocare gli amministratori i quali, tuttavia, resteranno in carica – salva la ricorrenza di una ipotesi di giusta causa di revoca sino alla definizione della procedura concorsuale.

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