Le ultime informazioni provvisorie delle Sezioni Unite penali

Redazione Scientifica
01 Marzo 2023

Lo scorso 23 febbraio 2023, con le informazioni provvisorie nn. 2 e 3, la Corte di Cassazione ha dato risposta a diversi quesiti riguardanti la pena per il reato di abusiva attività finanziaria e la legittimazione ad impugnare del procuratore generale.

Informazione provvisoria n. 2/2023. Al quesito «se la riformulazione dell'art. 132 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, riguardante il reato di abusiva attività finanziaria, ad opera dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, abbia comportato l'abrogazione tacita della previsione di cui all'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha stabilito il raddoppio delle pene previste, anche per detto reato, dal d.lgs. n. 385 del 1993 citato, ovvero se, invece, detto art. 39 abbia dettato una regola destinata a rimanere comunque insensibile alle modifiche sanzionatorie inerenti le fattispecie ivi ricomprese» le Sezioni Unite hanno risposto positivamente, affermando che «la riformulazione dell'art. 132 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 […] ha comportato l'abrogazione tacita dell'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nella parte in cui stabiliva il raddoppio delle pene comminate per il reato di cui all'art. 132 cit.».

Informazione provvisoria n. 3/2023. Di seguito i tre quesiti sottoposti alla Cassazione:

Primo quesito: quali presupposti legittimano il procuratore generale ad appellare ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, c.p.p.? Secondo le Sezioni Unite «la legittimazione del procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado consegue soltanto all'acquiescenza del procuratore della Repubblica quale risultato dalle intese o dalle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-bis disp. att. c.p.p. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni del procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della singola sentenza».

Secondo quesito: le Sezioni Unite hanno risposto negativamente alla domanda «se l'acquiescenza del procuratore della Repubblica al provvedimento (art. 593-bis, comma 2, c.p.p.) sia riferibile anche al pubblico ministero che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado».

Terzo quesito: in assenza delle condizioni per l'appello del procuratore generale di cui all'art. 593-bis, comma 2 c.p.p., il ricorso per cassazione dello stesso può essere qualificato come ricorso immediato ex art. 569 c.p.p. o come ricorso ordinario ai sensi dell'art. 606, comma 2 e art. 608 c.p.p.? Per le Sezioni Unite «in assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, c.p.p., il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 c.p.p. né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 c.p.p.».

*Fonte: DirittoeGiustizia