Contributo Unificato: il Ministero della Giustizia fa chiarezza sulle modalità di pagamento

Redazione scientifica
07 Marzo 2023

Il Ministero della Giustizia ha chiarito se il contributo unificato, relativo al fascicolo ricevuto dall'ufficio del Giudice di pace tramite posta dopo il 1° gennaio 2023, ma spedito dal difensore in epoca antecedente a tale data, debba essere versato secondo modalità telematiche.

Per rispondere al quesito, il Ministero della Giustizia rileva preliminarmente che occorre coordinare la normativa che consente il deposito dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale dinanzi al giudice di pace con i recenti interventi del legislatore sulle modalità di pagamento del contributo unificato.

Il d.lgs. n. 150/2011 prevede all'art. 6, comma 6, che il ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione “è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. In difetto di previsione normativa in merito all'individuazione del momento di pendenza della lite, la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che, in tutte le ipotesi in cui è ammesso il deposito dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale deve considerarsi, “quale data di inizio della lite, quella di spedizione del ricorso contro l'ordinanza di ingiunzione».

Per quanto riguarda il pagamento del contributo unificato, l'art. 192 del d.P.R. n.115/2002 nel testo anteriore alla riforma, consentiva per i procedimenti iscritti presso il giudice di pace, il pagamento anche tramite contrassegni, ferma restando la possibilità di assolvere il pagamento con modalità telematiche consentita durante l'emergenza pandemica. La riforma del processo civile ha previsto, in forza di quanto stabilito dall'art. 192, commi 1 e 1-quinquies, d.P.R. n. 115/2002, come modificati dall'art. 13, comma 1, lett. e), n. 1) e n. 2), d.lgs. n. 149/2022, che a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei procedimenti dinanzi al giudice ordinario, e dunque anche nei procedimenti dinanzi al Giudice di pace, il pagamento del contributo unificato deve avvenire tramite la piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005 (PagoPA).

Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che, per i ricorsi proposti al Giudice di pace a mezzo del servizio postale, con consegna del plico all'agente postale entro il 31 dicembre 2022, pur se pervenuti in cancelleria (e dunque iscritti a ruolo) in epoca successiva al 1° gennaio 2023, è applicabile al pagamento del contributo unificato la normativa in vigore prima della modifica apportata dall'art. 13, comma 1, lett. e), n. 1) e n.2), d.lgs. n. 149/2022; pertanto, in tali casi, deve ritenersi valido il pagamento del contributo unificato a mezzo contrassegno.

Diversamente, «qualora la spedizione a mezzo posta sia stata operata a partire dal 1° gennaio 2023, e dunque nel vigore della nuova normativa di cui all'art. 192, commi 1 e 1-quinquies, d.P.R. n. 115/2002, il pagamento del contributo unificato deve avvenire tramite la piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005 (PagoPA)».

Per scrupolo di completezza il Ministero segnala che, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 192 d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. e), n. 1) e n.2), d.lgs. n. 149/2022, «Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento».

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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