Riforma Cartabia e mutato regime di procedibilità: se il ricorso è inammissibile non bisogna attendere i tre mesi per la querela

15 Marzo 2023

La questione esaminata dalla sentenza annotata involge, nei giudizi pendenti in sede di legittimità per reati commessi prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia (30 dicembre 2022), i rapporti tra il mutato regime di procedibilità e l'inammissibilità dell'interposto ricorso per cassazione.
Massima

Il mutato regime di procedibilità di reati già procedibili d'ufficio, con annessa restituzione nel termine per consentire alla persona offesa la formalizzazione della querela in precedenza non necessaria, non prevale sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione la quale, anche se dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto processuale, sicché la si deve dichiarare immediatamente senza che vi sia la necessità di verificare se la persona offesa abbia proposto querela o intenda farlo nei tre mesi dalla data di entrata in vigore della riforma Cartabia (30 dicembre 2022) concessi dalla disciplina transitoria dettata dall'art. 85, comma 1, d.lgs. n. 150/2022.

Il caso

Il giudice di seconde cure confermava la sentenza di primo grado emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal giudice di primo grado che condannava l'imputata alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di furto continuato aggravato commesso nel giugno del 2020.

La contestazione riguardava la sottrazione, a fini di profitto, di diversi capi di abbigliamento non economici, di cui l'imputata si era impossessata in svariati negozi mediante violenza sulle cose, previa rimozione delle placche antitaccheggio utilizzando un paio di forbici.

Nelle more dell'interposto ricorso per cassazione, l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 ha modificato, all'art. 2, il regime di procedibilità dell'art. 624, comma 3, c.p., rendendo il furto aggravato dalla violenza sulle cose - oggetto del giudizio - procedibile a querela di parte, mentre all'art. 85, in via transitoria, ha restituito le persone offese nel termine trimestrale per proporre querela a far data dall'entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022).

In atti vi erano solo due querele, sporte dal responsabile di un negozio di abbigliamento e dalla dipendente di un altro; mancavano, invece, le richieste di punizione dei responsabili degli altri esercizi commerciali nei quali furono commessi i furti.

La Suprema orte, a fronte di motivazione completa, priva di profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, nel preventivo vaglio di (in)ammissibilità del ricorso, ha ritenuto di poter definire il giudizio immediatamente, senza differire la decisione a data successiva al 30 marzo 2023.

La questione

L'esistenza di una disciplina transitoria che, avvalendosi della possibilità contemplata dall'art. 124 c.p. («salvo che la legge disponga altrimenti…»), far (ri)decorrere l'ordinario termine trimestrale per querelare, anziché dalla conoscenza del fatto costituente reato, da un giorno differente (nella specie, dal 30 marzo 2022, quindi fino facendolo slittare al 30 marzo 2023), fa affiorare questi dubbi.

In un procedimento pendente avente ad oggetto reati divenuti, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 150/2022, procedibili a querela di parte, in presenza di un ricorso per cassazione inammissibile, bisogna attendere la decorrenza del termine trimestrale per la presentazione della querela dato alla persona offesa dall'art. 85, comma 1, d.lgs. n. 150/2022 (come modificato dalla legge n. 199/2022)?

Oppure la Suprema Corte può dichiarare immediatamente l'inammissibilità del ricorso?

Le soluzioni giuridiche

Secondo la Cassazione l'inammissibilità del ricorso per cassazione prevale sulla mancanza di condizione di procedibilità (che, nella specie, poteva ancora sopravvenire), senza doversi attendere lo spirare dei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della riforma Cartabia (30 dicembre 2022: art. 99-bis d.lgs. n. 150/2022, come introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 162/2022, conv., con modif., dalla legge n. 199/2022) perché la persona offesa si determini sulla propria volontà querelatoria ai sensi dell'art. 85, comma 1, d.lgs. n. 150/2022.

Trova, infatti, applicazione il principio di diritto già affermato un lustro fa dalla giurisprudenza massimamente nomofilattica con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. n. 36/2018: in quel caso, la disciplina transitoria prevedeva, all'art. 12, comma 2, che dovesse essere dato avviso alla persona offesa della possibilità di proporre querela e la Suprema Corte ritenne che l'informativa non dovesse essere data, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, proprio nei casi di inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. pen., sez. un., 21 giugno 2018, n. 40150, Salatino).

Fu rilevato - facendo ampio riferimento ai noti principi affermati in altre decisioni massimamente nomofilattiche in tema di prevalenza dell'inammissibilità sulla prescrizione (in particolare Cass. pen., sez. un., 17 dicembre 2015, n. 12602, Ricci) - che l'art. 129 c.p.p. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. Non riveste, cioè, una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione.

L'argomentazione, mutatis mutandis, è oggi riproposta dalla sentenza in commento con la quale i Supremi giudici hanno escluso - agli specifici effetti dell'operatività della norma transitoria di cui all'art. 85 d.lgs. n. 150/2022 - che il procedimento possa dirsi “pendente” in presenza di un ricorso per l'appunto inammissibile.

La Corte regolatrice - nel solco di un consolidato indirizzo pluriventennale - ribadisce che è onere della parte interessata attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudicesenza che vengano perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo. Pertanto, in presenza di ricorso inammissibile, il procedimento non può essere considerato “pendente” e va dichiarata immediatamente l'inammissibilità del ricorso.

La sopravvenienza della procedibilità a querela (con previsione di un termine per consentire alla persona offesa, in via transitoria, la formalizzazione della querela in precedenza non necessaria: v. art. 85 d.lgs. n. 150/2022, come modificato dall'art. 5-bis del d.l. n. 162/2022, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 199/2022) ha valore ben diverso dalla abolitio criminis che, in quanto deducibile in sede esecutiva, e quindi a fortiori, per ragioni di economia processuale, è rilevabile anche in sede di legittimità potendo prevalere sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Inoltre, la mancanza della condizione di procedibilità viene comunemente trattata nel giudizio di legittimità come una questione di fatto, soggetta alle regole dell'autosufficienza del ricorso (cfr. Cass. pen., sez. VI, 8 ottobre 2015, n. 44774, Raggi) e ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (cfr. Cass. pen., sez. III, 14 ottobre 2010, n. 39188, S.), sicché la declaratoria di inammissibilità non può essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dallo ius novum (in tal senso v. Cass. pen., sez. un., n. 40150/2018, Salatino, cit.).

In conclusione, la disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dall'abolitio criminis non consente di sostenere che, nel rapporto tra ricorso caratterizzato da motivi inammissibili e innovazioni normative che introducono la procedibilità a querela, debbano applicarsi regole diverse da quelle che, in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente, si applicano nei rapporti tra ricorso inammissibile e mutamenti normativi favorevoli in materia di cause di non punibilità e, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale. Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono operare retroattivamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso fondato su motivi inammissibili (in termini, v. già Cass. pen., sez. IV, 11 gennaio 2023, n. 2658, Saitta).

Ad avviso dei giudici di Piazza Cavour, nessuna indicazione in senso contrario può essere ricavata dalla disciplina transitoria dettata dall'art. 85 d.lgs. n. 150/2022 (e modificata dall'art. 5-bis del d.l. n. 162/2022, come convertito dalla legge n. 199/2022, che ha eliminato l'informativa generalizzata nei confronti delle persone offese, limitandola, al riscritto comma 2, ai procedimenti con cautela in atto): con essa – spiega la sentenza annotata – il legislatore si è limitato a prevedere una generale restituzione nel termine per querelare che, per i reati in precedenza procedibili d'ufficio (tra cui il furto aggravato dalla violenza sulle cose, come nel caso di specie), decorre dalla data di entrata in vigore della riforma (30 dicembre 2022), secondo il brocardo lex interpellat pro iudice. Non ha fatto altro, quindi, che avvalersi della possibilità contemplata dall'art. 124, comma 1, c.p. che, con l'espressione «salvo che la legge disponga altrimenti», consente di far decorrere il termine per querelare da un giorno differente rispetto a quello in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto costituente reato. Una disciplina siffatta – conclude la Cassazione – non può incidere sul rapporto tra le innovazioni normative in materia di procedibilità e l'inammissibilità del ricorso e poiché tale inammissibilità, anche se dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, la si deve dichiarare senza che vi sia necessità di verificare se la persona offesa abbia proposto querela o intenda farlo.

Osservazioni

Trattandosi di ricorso per cassazione giudicato inammissibile, la Suprema Corte ha applicato alle odierne modifiche in tema di regime di procedibilità lo stesso modulo sistematico – ormai adottato in via generale da oltre un ventennio nel diritto “vivente” giurisprudenziale – che impedisce al giudice dell'impugnazione inammissibile di dichiarare la prescrizione del reato (indipendentemente dal momento in cui questa sia in concreto maturata).

La conseguenza è che questo orientamento ermeneutico, nato e sviluppatosi in ottica di economia processuale per arginare ricorsi di legittimità pretestuosi che “assediano” quotidianamente la Cassazione penale, sommersa da un numero mostruoso di impugnazioni spesso proposte al solo fine di ritardare il passaggio in giudicato della sentenza, finisce con l'attingere anche situazioni – come quella in disamina – assolutamente scevre di connotati di pretestuosità perché semmai impattate da uno ius superveniens di favore, frutto di una (ri)valutazione di politico-criminale che rimette alla sovranità della persona offesa il potere di decidere sulla punizione rispetto ad un fatto-reato già procedibile d'ufficio.

Così, mentre la querela viene “piegata” dal legislatore della riforma Cartabia a strumento selettivo, in funzione decongestionante del carico giudiziario, la forza fagocitante della declaratoria di inammissibilità prevale su tutto. Eppure, la stessa giurisprudenza di legittimità, in passato, aveva avallato a livello massimamente nomofilattico un regime di prevalenza dell'inammissibilità “a geometria variabile”, non essendo mancate situazioni – proprio in tema di improcedibilità ovvero di remissione della querela – in cui ha reputato recessivo il giudicato sostanziale rispetto alla pronuncia di proscioglimento, in ragione delle peculiari caratteristiche delle fattispecie concrete (Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2004, n. 24246, Chiasserini).

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