In tema di affidamento del minore il giudice deve ascoltare la volontà del bambino infradodicenne

Redazione Scientifica
24 Marzo 2023

All'epoca del giudizio di appello il bambino aveva 9 anni e la madre, di fronte all'affidamento in via esclusiva al padre, lamenta la mancata audizione del minore da parte dei giudici di seconde cure, che si sono limitati a ritenere sufficiente il materiale probatorio acquisito in primo grado.

La Corte d'Appello di Firenze disponeva l'affido esclusivo di un minore presso il padre, con diritto di visita della madre in forma protetta, per una prima fase, poi ove ritenuto possibile dai servizi territoriali, in forma libera. La decisione era fondata sulla ritenuta incapacità genitoriale della madre che aveva ostacolato in tutti i modi la frequentazione del minore con il padre ostacolando le visite, barricando addirittura il bambino in casa con le tapparelle chiuse, impedendogli di andare a scuola, negando l'accesso agli assistenti sociali e denigrando il padre con false denunce di abusi, tutte archiviate. La donna ha proposto ricorso in Cassazione.

Il primo motivo di ricorso risulta decisivo: la madre lamenta infatti il mancato ascolto della volontà del minore da parte della Corte territoriale essendo egli capace di discernimento (il bambino aveva 9 anni nel momento del giudizio di seconde cure), con lesione del suo diritto ad essere ascoltato a tutela del suo interesse primario, precisando a fortiori che il figlio era già stato ascoltato due anni prima dinanzi al Tribunale essendo ritenuto capace di discernimento. La madre aveva infatti richiesto nuovamente la sua audizione in appello, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica, perché si potesse tenere conto della volontà del minore in relazione al collocamento presso la madre od il padre. La Corte territoriale però ha rigettato la richiesta, limitandosi a ritenere sufficiente il materiale istruttorio acquisito. Risulta dunque violato il principio giurisprudenziale secondo cui «in tema di affidamento dei figli minori, l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare i suoi bisogni, dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia stato sentito in altri precedenti procedimenti pur riguardanti l'affidamento» (Cass. civ. 9691/2022).

Il Collegio precisa inoltre che «l'omissione dell'audizione nel giudizio di secondo grado non è sanata dal precedente ascolto nel giudizio davanti al Tribunale, atteso il rilievo del fattore tempo in una fase di crescita quale quella dai sette ai nove anni. Il minore, nel giudizio di secondo grado si è trovato in una fase più prossima alla soglia legale della presunzione di discernimento. Ne consegue che a fronte della prospettiva, poi realizzatasi di un cambiamento di vita così radicale, il minore doveva essere ascoltato anche per comprendere le ragioni del suo comportamento verso il padre, per poter meglio valutare l'esistenza e l'entità di condizionamenti e pressioni esterne sui suoi intendimenti».

In conclusione, il ricorso trova accoglimento con la conseguente cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio alla Corte d'Appello toscana.

Fonte: dirittoegiustizia