Sussiste la contraffazione della patente estera anche in caso di mancanza dei requisiti nazionali
27 Marzo 2023
Il caso. La Corte d'appello confermava la condanna dell'imputato per il reato di cui al combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p., per aver formato una falsa patente di guida, apparentemente rilasciata dalla competente autorità del Marocco, sulla quale era stata apposta la sua fotografia. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando l'erronea applicazione della legge penale, per inutilità e innocuità del falso, stante il fatto che il documento, in assenza delle condizioni previste dagli artt. 135 e 136 C.d.S., non sarebbe stato comunque idoneo ad abilitare alla guida nel territorio nazionale, in quanto intestato a cittadino extracomunitario che si trovava in Italia da più di un anno e che non aveva provveduto alla sua validazione internazionale né alla sua conversione La Quinta sezione della Corte di cassazione, ravvisata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in merito, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite. La decisione della Cassazione. Le Sezioni Unite, dopo aver ricostruito, preliminarmente il complesso delle norme del codice della strada che disciplina le condizioni alle quali il titolare di una patente rilasciata da uno Stato estero può condurre un veicolo in Italia (artt. 116, 135, 136 e 136-bis C.d.S.), procede a esaminare gli orientamenti che hanno dato vita al contrasto giurisprudenziale, insorto con riferimento alla falsificazione di una patente rilasciata da uno Stato extra UE/SEE. Secondo un primo e più consolidato indirizzo interpretativo, la falsificazione della patente rilasciata da uno Stato estero può integrare il delitto di cui agli artt. 477 e 482 c.p. solo in presenza delle condizioni fissate per la sua validità (cfr., tra le ultime, Cass. pen., 28 aprile 2021, n. 24227; Cass. pen., 10 aprile 2019, n. 21915, e Cass. pen., 21 gennaio 2019, n. 10314). In caso contrario, difatti, la patente non costituisce quella certificazione o autorizzazione rilevante ai sensi dell'art. 477 c.p. In contrapposizione dialettica con il citato indirizzo, altro orientamento ermeneutico ritiene comunque integrato il delitto di contraffazione anche qualora non ricorrano le condizioni previste dal codice della strada per guidare sul territorio nazionale (cfr., tra le ultime, Cass. pen., 27 ottobre 2021, n. 45255; Cass. pen., 15 febbraio 2021, n. 10304 e Cass. pen., 27 settembre 2018 n. 57004), stante l'idoneità ingannatoria della fede pubblica, in quanto la patente costituisce un certificato dotato di rilievo giuridico-probatorio. Le Sezioni Unite condividono l'impostazione delineata dal secondo indirizzo giurisprudenziale. Riqualificato il quesito: se il falso sia penalmente irrilevante - non già perché inoffensivo, ma - perché atipico in relazione al suo oggetto materiale, la Corte ricorda che anche gli atti pubblici stranieri, purché idonei a produrre effetti nell'ordinamento giuridico italiano, ricevono tutela attraverso l'incriminazione del falso documentale. Ribadito che la patente rientra nel novero delle autorizzazioni amministrative, non si può confondere la funzione legittimante alla guida con l'identità dell'atto, che esprime un autonomo contenuto giuridico che prescinde dalle condizioni estrinseche poste dal codice della strada. D'altronde, il titolare di patente rilasciata da uno Stato extracomunitario che circoli in difetto delle ulteriori condizioni che lo legittimano alla guida nel territorio nazionale viene punito dal codice della strada con sanzioni ben più lievi rispetto al conducente che non abbia mai conseguito il titolo abilitativo. Ne deriva che la patente extracomunitaria risulta senza dubbio in grado di determinare effetti giuridici nell'ordinamento interno. Reso il principio di diritto riportato in epigrafe, la Corte, in relazione al caso di specie, ha rigettato il ricorso.
*Fonte: DirittoeGiustizia |