Provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale: una nuova pronuncia di legittimità limita la vis attractiva del Tribunale Ordinario

29 Marzo 2023

Fin dove si estende la c.d. vis attractiva di competenza del Tribunale Ordinario adito ex art. 38 disp. att. c.c.?
Massima

La vis attractiva del Tribunale Ordinario rispetto alla competenza del Tribunale per i Minorenni opera, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., a condizione che nel momento in cui perviene al medesimo Tribunale Ordinario una richiesta di adozione di provvedimenti ex artt. 330 o 333 c.c., il giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. non sia già definitivamente concluso, nel qual caso resta ferma la competenza del Tribunale per i Minorenni.

Il caso

Due coniugi depositano dinanzi al Tribunale Ordinario ricorso per separazione consensuale. Successivamente al deposito del ricorso ma prima dell'omologa della separazione, la Procura minorile chiede al Tribunale dei Minorenni l'adozione di provvedimenti ex artt. 330 o 333 c.c. nei confronti dei medesimi coniugi; il Tribunale dei Minorenni, con decreto emesso dopo l'omologa della separazione, si dichiara incompetente invocando la previa instaurazione del giudizio di separazione personale. Il Tribunale Ordinario, investito dalla Procura minorile della richiesta di adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale in relazione alle parti del procedimento di separazione concluso, solleva conflitto negativo di competenza dinanzi alla Corte di legittimità.

La questione

La vis attractiva della competenza del Tribunale Ordinario previamente adito ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. opera anche ove, prima dell'instaurazione del procedimento tra le stesse parti dinanzi al Tribunale dei Minorenni, sia concluso il procedimento dinanzi al giudice ordinario?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Cassazione nell'ordinanza in commento, ritenuto ammissibile il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. in tema di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, ha ribadito come ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. il Tribunale Ordinario sia competente a decidere domande formulate ai sensi dell'art. 333 c.c. ove sia in corso tra le stesse parti del procedimento incardinato dinanzi al giudice minorile un procedimento della crisi familiare. Tale conclusione non è scontata ove venga meno la pendenza dei giudizi.

Il P.G. ha ritenuto sussistente la competenza del Tribunale Ordinario in virtù del principio della perpetuatio di cui all'art. 5 c.p.c.: così come il giudice minorile non può spogliarsi della competenza ove il giudice ordinario sia adito successivamente (v. Cass. 20202/2018), così la competenza del giudice ordinario previamente adito non può venir meno per effetto di vicende verificatesi successivamente all'esercizio dell'azione.

La Corte di legittimità ha disatteso tale interpretazione, ritenendo sussistente la competenza del giudice minorile.

Ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., infatti, il giudice minorile è il giudice naturale dei provvedimenti ex artt. 330 o 333 c.c., per cui le norme derogatorie della competenza di tale giudice specializzato hanno natura eccezionale. Ove venga meno il presupposto della deroga alla competenza del Tribunale dei Minorenni rispetto ai provvedimenti limitativi della genitorialità – ossia la pendenza di un procedimento della crisi genitoriale dinanzi al Tribunale Ordinario - si riespande la regola generale. La Corte di legittimità in un obiter dictum ha quindi ribadito di aderire al criterio regolativo dei conflitti di competenza tra Tribunale Ordinario e per i Minorenni fondato sul principio della prevenzione.

Nel ricordarlo la S.C. ha precisato come tale criterio non opererà più rispetto ai procedimenti instaurati successivamente al 22.6.2022, ai quali sarà applicabile l'art. 38 disp. att. c.c. come modificato dal d.lgs. 206/2021 che ha esteso la vis attractiva della competenza del Tribunale Ordinario anche ai procedimenti previamente instaurati dinanzi al giudice minorile. La deroga al principio della perpetuatio, in tal caso,è ammissibile in quanto espressamente prevista per legge e volta a garantire la celerità delle decisioni e la concentrazione delle tutele in una materia connotata da interessi sensibili. La modifica normativa secondo gli Ermellini valorizzerebbe la decisione offerta al caso di specie.

Osservazioni

Il dibattito circa il riparto di competenze tra il Tribunale Ordinario e per i Minorenni si è sviluppato nel 2013 allorquando il legislatore con la L. 219/2012 ha inteso superare il c.d. doppio binario della competenza a seconda che i figli fossero nati dentro o fuori dal matrimonio, e si è accentuato allorquando, dal 2015, la prevalente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il T.O., in virtù del principio di concentrazione delle tutele, sia competente a conoscere non solo dei provvedimenti limitativi della genitorialità ma anche di quelli ablativi, sebbene non menzionati dall'art. 38 disp. att. c.c. (Cass 1349/2015, 432/2016, 17931/2016, 21348/2017, 21213/2019 e 27594/2020). Tale interpretazione estensiva ha finito per determinare una sostanziale sovrapposizione di competenze tra giudice minorile e ordinario rispetto ai procedimenti de potestate e ha posto il problema di individuare un criterio regolatore per l'ipotesi in cui entrambi gli organi giudicanti siano contemporaneamente aditi. Una premessa è d'obbligo: mentre la competenza del T.M. quale giudice specializzato è tassativa, la competenza del T.O. è residuale e si radica ogni qual volta la competenza non sia attribuita a una diversa Autorità Giudiziaria.

I conflitti di competenza sono stati risolti dalla giurisprudenza dominante facendo applicazione del principio della prevenzione per cui la "vis attractiva" del Tribunale Ordinario opera solo nell'ipotesi in cui il procedimento dinanzi a questo sia stato instaurato per primo (ex plurimis Cass 1866/2019), motivo per cui il Tribunale dei Minorenni originariamente competente non può spogliarsi successivamente della competenza a favore del Tribunale Ordinario (Cass. 21633/2014, 2833/2015, 15971/2015). I principali argomenti addotti a sostegno di tale tesi sono tre:

1) la lettera dell'art. 38 disp. att. c.c.;

2) il principio della perpetuatio di cui all'art. 5 c.p.c.;

3) ragioni di tutela dell'interesse superiore del minore nel non disperdere l'efficacia degli accertamenti già svolti.

La giurisprudenza maggioritaria, sulla scorta del principio per cui le deroghe alla competenza di un giudice specializzato sono tassative, ha affermato che la vis attractiva non opera rispetto ai provvedimenti economici, di competenza del T.O. in quanto non espressamente menzionati nell'art. 38 disp. att. c.c. (Cass. 26385/2021ha respinto sul punto il regolamento di competenza sollevato dal Tribunale di Pavia in data 9.7.2020).

Il criterio della prevenzione, rispetto al quale non sono mancate critiche in dottrina, è stato spesso disatteso da parte dei giudici minorili che a più riprese, anche per via della maggiore ampiezza dell'oggetto del giudizio ordinario, hanno declinato la competenza per il solo fatto della pendenza di un procedimento dinanzi al T.O. tra le stesse parti, sebbene instaurato successivamente; ove poi il giudice ordinario fosse stato preventivamente adito, capitava che il giudice minorile si dichiarasse incompetente sebbene nelle more il procedimento ordinario si fosse concluso.

La Corte di legittimità nella pronuncia in commento si è inserita nel solco della giurisprudenza precedente chiarendo in modo condivisibile che:

a) il T.M. è il “giudice naturale” dei procedimentiex artt. 330 o 333 c.c.;

b) il presupposto perché il giudice minorile possa declinare la propria competenza a favore del T.O. previamente adito è che il procedimento dinanzi al giudice ordinario sia ancora pendente allorché viene pronunciata la declinatoria di competenza (in termini cfr. Cass. civ. 3490/2021).

Tale soluzione è confortata dal nuovo riparto di competenze tra T.O. e T.M. definito dalla riforma Cartabia, ispirato al principio di concentrazione delle tutele e all'esigenza di evitare l'assunzione di decisioni contrastanti in materia minorile. Il d.lgs. 206/2021, in particolare, ha riformato l'art. 38 disp. att. c.c. chiarendo in via definitiva che:

1) il T.O. è competente a conoscere di tutti i procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale;

2) per i procedimenti instaurati successivamente al 22 giugno 2022 - in deroga al principio della perpetuatio di cui all'art. 5 c.p.c. - la vis attractiva del giudice ordinario rispetto ai procedimenti de potestate opera anche nell'ipotesi in cui il procedimento dinanzi al giudice minorile sia stato previamente instaurato, nel qual caso il giudice minorile dovrà trasmettere gli atti entro 15 giorni al Tribunale Ordinario ai fini della “riunione” dei procedimenti.

In tal modo il giudice del conflitto familiare viene investito di ogni questione relativa alla prole minore di età, favorendone la tutela. Resta attuale il principio scolpito nella pronuncia in commento: la vis attractiva del Tribunale Ordinario, superata la regola della prevenzione, presuppone l'attuale pendenza del procedimento della crisi familiare. I residui conflitti di competenza tra i due giudici saranno pertanto superati solo nel momento in cui verrà portata a termine la riforma ordinamentale delineata dall'art. 1, c. 24 d.lgs. 206/2021 mediante l'istituzione del Tribunale (unico) per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Guida all'approfondimento

F. Danovi, I confini delle competenze tra T.O. e T.M.: i possibili conflitti e la Cassazione, in Fam. e dir. 2021, 4, 413;

A. Simeone, il riparto di competenza tra T.o e T.m. sulle domande economiche: una questione irrisolta, in Ius Famiglie (Ius.giuffrefl.it) 11 novembre 2020.

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