Le Sezioni Unite sul rapporto pregiudiziale tra azione di disconoscimento di paternità e dichiarazione di genitorialità

Francesca Ferrandi
29 Marzo 2023

Con la presente sentenza, le Sezioni Unite enunciano un importante principio di diritto in ordine ai profili processuali relativi alla qualificazione del rapporto tra l'azione di disconoscimento di una e di accertamento di altra paternità.

Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità, così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.

È quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 8268 del 22 marzo 2023.

La questione. La Procura generale della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363, comma 1, c.p.c., aveva formulato richiesta alle Sezioni Unite di enunciazione di un principio di diritto nell'interesse della legge riguardante l'accertamento dei rapporti tra l'azione di disconoscimento della paternità (azione con cui si contesta lo status di figlio) e quella di dichiarazione giudiziale di genitorialità (azione che tende a conseguire lo status di figlio), con specifico riferimento ai profili processuali.

La richiesta in questione veniva formulata in relazione a un ben preciso e pertinente caso della vita, risolto, con decisione resa dal Tribunale di Roma nel 2018, passata in giudicato, con declaratoria di inammissibilità della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, non essendo stata ancora definita la causa, pendente, di demolizione del pregresso status. In particolare, a detta della Procura, occorreva ristabilire l'ordine di sistema, in quanto, tanto nella giurisprudenza di merito che in quella stessa di legittimità, si erano registrati orientamenti opposti a quello affermato dalla stessa Corte con la decisione n. 17392 del 2018 e secondo cui tra l'azione di disconoscimento della paternità e quella di dichiarazione giudiziale di altra paternità sussiste un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, con conseguente possibilità di sospensione, ex art. 295 c.p.c.

Il rapporto tra le due azioni. Nel tempo, in merito alla qualificazione del rapporto tra l'azione di disconoscimento della paternità e quella di dichiarazione giudiziale di genitorialità, si sono registrati due diversi orientamenti giurisprudenziali. In forza del primo, sono da considerarsi inammissibili le domande volte ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità, ove proposte nel medesimo giudizio avente ad oggetto il disconoscimento della paternità.

Il secondo orientamento, invece, è favorevole alla contestuale proposizione della domanda di disconoscimento della paternità e di dichiarazione giudiziale di altra paternità, tanto da giungere a ritenere ammissibile un provvedimento di separazione delle cause e conseguente sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. Quando si versa in ipotesi di rapporti giuridici distinti ed autonomi, la pregiudizialità tecnico-giuridica consiste in una relazione tra rapporti giuridici sostanziali, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell'altro (dipendente) in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo, mentre la sospensione, prevista dall'art. 295 c.p.c., presuppone quali condizioni che: sussista un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra due situazioni sostanziali; queste ultime siano entrambe dedotte in giudizio; non si realizzi, o in virtù dell'art. 34 c.p.c. o per effetto degli artt. 40 e 274 c.p.c., la simultaneità del processo.

Le ragioni a sostengo del principio di diritto. Nel caso della sentenza in esame, trattandosi di accertamenti relativi allo stato delle persone, non è possibile una pronuncia incidentale (ex art. 34 c.p.c.) ed è la legge a richiedere espressamente di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante (come risulta dal combinato disposto degli artt. 253 e 269 c.c.).

Di conseguenza, secondo le Sezioni Unite, l'onere particolarmente gravoso a carico del figlio (come qualificato dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 177/2022 e a sua volta ripreso dalla Corte Edu con sentenza del 6 dicembre 2022), che prescrive la necessità di un giudizio articolato in più gradi, il quale si concluda con una sentenza passata in giudicato demolitiva del precedente stato, ed il rischio che lo stesso rimanga “privo di status”, in assenza di un intervento del legislatore, possono essere parzialmente temperati attraverso il riconoscimento della possibilità di sospendere il giudizio relativo all'attribuzione del nuovo status, non essendo ancora definito con sentenza passata in giudicato quello sulla rimozione dello status preesistente.

Una diversa soluzione, infatti, finirebbe per violare il principio della ragionevole durata del processo, nonché di realizzare un ostacolo all'esercizio del diritto di agire a tutela del diritto fondamentale allo status e all'identità biologica, protetto oltre che a livello costituzionale anche ai sensi dell'art. 8 CEDU.

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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