Impiego pubblico privatizzato e nullità del rapporto per assenza della forma scritta: l'onere della prova per il risarcimento del danno grava sul lavoratore

30 Marzo 2023

In ipotesi di nullità del contratto di lavoro per difetto della forma scritta, il lavoratore potrà agire contro la P.A.-datrice per ottenere il risarcimento del danno subito, purché ne fornisca la prova.

Se il rapporto di lavoro con il datore-pubblico è stato instaurato senza la stipulazione per iscritto di un contratto, il danno subito dal lavoratore può essere presunto?

In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui all'art. 36, co. 5, d.lgs. n. 165/2001 non deriva dalla mancata conversione del rapporto, bensì dallo svolgimento della prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c. Si precisa che il danno subito, che deve essere allegato e provato dall'interessato, non coincide con le retribuzioni e i correlati oneri contributivi e previdenziali, dal momento che tali voci sono comunque dovute, in virtù del principio di corrispettività di cui all'art. 2126 c.c., per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro.

Pertanto, ai fini del riconoscimento del risarcimento ex art. 36 prefato, è necessario che il lavoratore deduca e dimostri specificamente l'esistenza di un pregiudizio quale quello derivante, come già sopra accennato, dalla perdita, per effetto dell'assunzione da parte della P.A., di ulteriori e vantaggiose occasioni lavorative. Non potrebbe essere estesa anche a tale ipotesi il c.d. danno comunitario, in quanto l'agevolazione probatoria ad esso connessa è operante nei soli casi di illegittima reiterazione di contratti a termine.

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