La Cassazione si esprime sui criteri guida nella quantificazione del danno da perdita del congiunto

Redazione Scientifica
31 Marzo 2023

La valutazione del danno da perdita del congiunto alla luce delle “nuove” Tabelle Milanesi consente una liquidazione secondo parametri prevedibili e conformi al principio di trattamento eguale per situazioni eguali, tenendo, tuttavia, in debita considerazione anche le circostanze “eccezionali” legate alla specifica fattispecie.

A seguito di un ricorso per errata quantificazione del danno da perdita del congiunto (artt. 1226 e 2056 c.c. e 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) la Cassazione enuncia i criteri guida nell'applicazione delle c.d. “nuove” Tabelle Milanesi.

Il ricorso era stato proposto dalla parte per la rivalutazione del danno conseguente alla morte del congiunto in un incidente stradale, cui era seguita azione giudiziaria per il risarcimento danni contro la sua compagnia di assicurazione e una quantificazione del danno basata sulle Tabelle milanesi del 2018 e, in particolare, sulla circostanza per cui la vittima e i ricorrenti (suoi fratelli) non si fossero più frequentati per oltre quarant'anni, determinando una riduzione del quantum riconosciuto.

La Cassazione evidenzia come la liquidazione possa ritenersi equa (ai fini di cui artt. 1226 c.c.) quando tiene conto dei seguenti due principi:

a) Parità di trattamento a parità di danni;

b) Adeguata flessibilità secondo le peculiarità del caso concreto.

Tuttavia, il principio di eguaglianza non era più debitamente perseguito nel momento in cui le Tabelle 2018 si basavano su un sistema “a forbice”, per cui veniva garantita “esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa e non una forma di concretizzazione tipizzata”, troppo lontana dalla fattispecie specifica per garantire che situazioni uguali fossero davvero trattate in modo uguale.

Appare evidente per la Corte la necessità di una liquidazione basata su un sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. Tali correttivi, nello specifico, dovrebbero essere:

1) Adozione del criterio “a punto variabile”;

2) Estrazione del valore medio del punto dai precedenti;

3) Modularità;

4) Elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (età della vittima, età del superstite, grado di parentela e convivenza) e dei relativi punteggi.

Trattandosi, tuttavia, di un sistema di liquidazione non imposto dalla legge, resta ferma la possibilità che la valutazione avvenga secondo un diverso sistema, a condizione che vi sia “un complesso di argomenti chiaramente enunciati, che attingano ogni elemento reputato utile”, secondo la logica “del modellamento della regola sul caso specifico, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla Tabella Milanese” (Cass. 21 aprile 2021, n. 10579).

Con riferimento alle conseguenze del sinistro è necessario che, in sede di liquidazione, venga operata una distinzione tra conseguenze “ordinarie” ed “eccezionali”: con le prime si fa riferimento a tutte quelle conseguenze che qualunque persona della stessa età, sesso e condizioni familiari della vittima non avrebbe potuto non subire.

Le conseguenze “eccezionali” sono, invece, tutte quelle conseguenze idonee a giustificare una variazione del risarcimento (in aumento o in diminuzione) perché “legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale” (da ultimo Cass. 8 settembre 2022, n. 26440).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.