Sezioni Unite: maggior margine valutativo al Giudice della cognizione sull'esistenza della recidiva reiterata
04 Aprile 2023
Massima
Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione. Il caso
Il GUP presso il Tribunale di Ancona, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato i coimputati responsabili del delitto di furto pluriaggravato (anche) dalla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, avuto riguardo all'incremento della capacità a delinquere del reo dimostrato dal reato per il quale si era proceduto. Uno dei coimputati aveva impugnato la sentenza di primo grado chiedendo, tra gli altri motivi di appello, l'esclusione della riconosciuta recidiva reiterata non essendo egli mai stato condannato per un reato aggravato dalla recidiva, dunque lamentando non possibile ritenerlo maggiormente pericoloso socialmente. La Corte di Appello di Ancona, confermando in toto la sentenza del Tribunale territoriale, rigettava il suddetto motivo di appello richiamando l'esistenza di precedenti a carico dell'appellante, in tal modo aderendo all'orientamento maggioritario in Giurisprudenza per cui la recidiva reiterata può essere riconosciuta dal Giudice anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice, rimarcando che l'appellante aveva riportato una condanna irrevocabile un mese prima del fatto per cui si era proceduto per il delitto di estorsione. Impugnando per cassazione la sentenza di appello, il coimputato denunziava la violazione dell'art. 99 c.p. in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata, poiché la Corte di Appello di Ancona non avrebbe operato nessuna verifica concreta per poter ritenere l'imputato dotato di una maggiore pericolosità sociale, limitandosi a considerare l'esistenza di precedenti penali a carico dell'imputato, il quale non era mai stato condannato per un reato aggravato dalla recidiva, senza dunque un giudizio di merito che ne avesse ravvisato l'esistenza dei presupposti, il che avrebbe dovuto esclude il perfezionamento della recidiva reiterata. Accertata l'esistenza di un contrasto interpretativo, la questione era rimessa alle Sezioni Unite (Cass. Pen., sez. V, ordinanza del 13 settembre 2022) che la decidevano con la pronuncia in esame. Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto, hanno ritenuto – dopo aver esaminato i contrapposti orientamenti – che ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata basti che, al momento della consumazione del reato per cui è processo, l'imputato sia gravato da più condanne definitive per reati commessi precedentemente espressivi di una maggiore proclività a delinquere, indice, quest'ultimo, che deve essere oggetto di specifica valutazione e di adeguata motivazione. La questione
Può il Giudice dichiarare il perfezionamento della recidiva reiterata anche quando non sia stata già in precedenza dichiarata la recidiva, limitandosi a prendere atto dell'esistenza di precedenti penali? Oppure ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata, l'imputato deve essere gravato da una sentenza, divenuta irrevocabile anteriormente al fatto per il quale si procede, che abbia condannato l'imputato per un reato ritenuto specificamente aggravato dalla recidiva? Ulteriori questioni collegate a quella principale: l'utilizzo del termine “recidivo” adoperato dal Legislatore all'art. 99 comma 4 c.p. ha carattere tecnico e va inteso come uno status giudizialmente affermato, oppure deve intendersi adottata per comodità espositiva, per non ripetere la definizione contenuta nel primo comma dello stesso articolo? Per poter dichiarare il perfezionamento della recidiva reiterata, è necessario che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per delitti che, in relazione precipua a quello oggetto di giudizio, siano espressione di una sua maggiore proclività a delinquere? Le soluzioni giuridiche
Secondo un primo, risalente, orientamento interpretativo, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma il Giudice può accertare i presupposti della recidiva reiterata - legati alla maggiore pericolosità sociale dell'imputato - anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice. Un contrapposto, più recente, orientamento affermava invece che è preclusa al Giudice la declaratoria di perfezionamento della recidiva reiterata nel caso in cui l'imputato non sia mai stato condannato con sentenza irrevocabile contenete un formale accertamento dell'esistenza della recidiva, semplice, aggravata o pluriaggravata, poiché l'applicazione della recidiva postula una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente apprezzabile - avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 c.p. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.
Le Sezioni Unite della S.C. di Cassazione hanno ribadito il primo e maggiormente consolidato orientamento esegetico. La risposta allo specifico quesito sottoposto ad esame è stata pertanto la seguente: «ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione». Osservazioni
Sono di particolare rilevanza alcuni aspetti sottesi al ragionamento delle Sezioni Unite nella decisione in esame:
Riferimenti
Raimondi S., La recidiva, Giuffrè, 2014. |