Il Tribunale di Verona sul processo di famiglia post Cartabia

Redazione Scientifica
05 Aprile 2023

Secondo il decreto del Tribunale di Verona sotto allegato deve essere dichiarato inammissibile il ricorso privo dei requisiti di contenuto di cui all'art. 473-bis, comma 1 e 2, c.p.c.

Nel caso di specie, il giudice evidenzia in primo luogo che «e il procedimento è stato introdotto nelle forme del rito camerale, sebbene il ricorso sia stato depositato il 14 marzo 2023, data successiva a quella di entrata in vigore del d.lgs. 149/2022, che ha introdotto il c.d. rito unico di famiglia».

Il ricorso risulta però privo dei requisiti di contenuto di cui all'art. 473-bis, comma 1, lett. f), e 2 c.p.c., inoltre non è corredato dalla documentazione richiesta dal terzo e quarto comma della stessa norma. Sul punto il decreto sottolinea che «le predette omissioni non potranno essere sanate nel prosieguo atteso che l'atto introduttivo del giudizio, nella prospettiva della riforma, deve essere completo sia delle allegazioni che delle richieste di prova e delle produzioni documentali cosicché il ricorso è destinato ad essere dichiarato inammissibile, sia pure solo con sentenza, non essendo previste, dal nuovo rito, modalità diverse di decisione».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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