Validità ed efficacia degli accordi “a latere” della separazione consensuale
11 Aprile 2023
Massima
Gli accordi integrativi a latere della separazione possono conservare efficacia solo se richiamati anche in sede di divorzio. Il caso
In seguito al divorzio l'ex moglie chiedeva all'ex marito il pagamento di una somma di denaro, a suo dire, da lui dovuta in relazione all'assegno divorzile per la donna stessa e per i figli conviventi. In mancanza di un adempimento spontaneo la donna procedeva con un atto di precetto avverso il quale l'uomo proponeva opposizione. L'ex marito in particolare sosteneva la non debenza della somma precettata. Affermava infatti di aver pagato integralmente quanto dovuto in forza dell'ordinanza presidenziale, e di non aver invece pagato quanto stabilito da accordi stragiudiziali, in quanto non più efficaci. Tali accordi prevedevano che, ad integrazione delle condizioni di separazione in forza delle quali l'uomo doveva alla donna l'importo di 2.000,00 euro, l'ex marito versasse ulteriormente 3.000,00 euro a titolo di mantenimento per i figli, nonché 1.000,00 euro per spese extra della stessa donna. L'opposizione del marito veniva accolta in primo grado e in seguito in appello. La Corte territoriale in particolare sosteneva che l'accordo tra gli ex coniugi fosse stato superato dal giudizio di divorzio. avendo tale provvedimento rideterminato le condizioni economiche previste in sede di separazione. Contro la decisione della corte d'Appello la donna propone ricorso in Cassazione. La questione
Com'è noto frequente nella prassi è l'uso tra i coniugi di stipulare nel corso della separazione o antecedentemente alla stessa, accordi che integrano quanto contenuto nel provvedimento giudiziale che dichiara i coniugi separati. Nella specie la questione si incentra sulla validità degli accordi stipulati a latere del procedimento di separazione consensuale pur nel corso ed in seguito al giudizio di divorzio. In altre parole, ci si chiede se quegli accordi che spesso i coniugi stipulano per regolare i loro rapporti patrimoniali e personali nel corso di un giudizio di separazione, che si aggiungono a quanto stabilito dal provvedimento giudiziale, conservino la loro validità ed efficacia pur in sede di scioglimento del matrimonio o se vengano superati dal provvedimento che dichiara i coniugi divorziati e che ridetermina le condizioni economiche previste in precedenza. Le soluzioni giuridiche
L'ex moglie in particolare denunciava la violazione dei contenuti dell'accordo sottoscritto dalle parti in occasione della separazione. La donna sosteneva che la scrittura privata posta in essere contestualmente alla separazione dovesse avere una sua autonomia rispetto al provvedimento di divorzio in virtù del principio dell'autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c. La Corte di cassazione respinge il ricorso, correggendo peraltro le motivazioni della Corte d'appello. Secondo i giudici di legittimità, la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare il contenuto della scrittura privata. Aveva invece semplicemente respinto il gravame sostenendo l'inesistenza di precedenti giurisprudenziali che riconoscano agli accordi intervenuti dopo la separazione un'efficacia perdurante anche in seguito alla sentenza di divorzio. Tale affermazione, si sottolinea nel provvedimento in esame, si pone in contrasto con il principio secondo cui tanto in caso di separazione consensuale che di divorzio congiunto, “i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare” (Cass. 18066/2014). Si sostiene infatti in proposito che in tema di accordi conclusi in vista del divorzio, è valido il patto stipulato tra i coniugi per la disciplina della modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, che preveda il versamento da parte del genitore obbligato direttamente al figlio di una quota del contributo complessivo di cui risulta beneficiario l'altro genitore (Cass. 5065/2021). La Corte dunque riconosce, accogliendo l'orientamento costante in giurisprudenza, in virtù del generale principio di autonomia contrattuale, la validità dei c.d. patti a latere o come afferma il provvedimento in esame le c.d. “side letters” conclusi tra i coniugi, non solo in relazione agli aspetti patrimoniali, ma anche a quelli personali della vita familiare, purché nel rispetto dei diritti indisponibili. In proposito l'orientamento giurisprudenziale sostiene che le pattuizioni intervenute tra coniugi anteriormente o contemporaneamente al decreto di omologazione della separazione consensuale, e non trasfuse nell'accordo omologato, sono operanti soltanto se si collocano, rispetto a quest'ultimo, in posizione di non interferenza, perché riguardano un aspetto che non è disciplinato nell'accordo formale e che è sicuramente compatibile con esso, in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, ovvero perché hanno un carattere meramente specificativo, oppure in posizione di conclamata e incontestabile maggiore o uguale rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo di cui all'art. 158 c.c (per tutte Cass. 20290/2005). Peraltro, prosegue nella specie la Cassazione i c.d. accordi a latere non possono integrare un titolo esecutivo giudiziale, come è invece l'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio divorzile, in quanto non rivestono né la forma dell'atto pubblico, né quello di scrittura privata autenticata. Inoltre, precisano i giudici, non risulta dal titolo giudiziale che all'accordo fosse stata attribuita efficacia integrativa. In proposito la giurisprudenza della Cassazione aveva in precedenza, già avuto modo di sostenere che, il titolo esecutivo giudiziale, non si esaurisce nel documento in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, tutte le volte che delle relative questioni si sia trattato nel corso del processo e che esse possano intendersi come ivi univocamente definite (Cass. sez.un. 11066/2012) sempre che peraltro “l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione”. In particolare la possibile persistenza dell'accordo, concluso “a latere” del ricorso per separazione, pur dopo l'adozione dei provvedimenti presidenziali adottati nel giudizio di separazione, necessita che le relative questioni “siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite” (Cass. 23159/2014). Per tali motivi in conclusione la Cassazione rigetta il ricorso. Si può dunque affermare, come già sostenuto in dottrina che se l'accordo a latere della separazione contiene delle specificazioni (anche esecutive) su questioni oggetto del contenuto tipico del verbale di separazione, queste, per continuare a essere operative, devono essere trasfuse nell'ordinanza presidenziale del divorzio, giacché quel provvedimento è l'unico che può e deve regolare l'aspetto dell'assegno. Il successivo provvedimento assorbe le pattuizioni precedenti (Separazione e divorzio: accordi integrativi, di Simeone A, in IUS Famiglie). Osservazioni
È sempre maggiore l'importanza data alla definizione dei rapporti tra coniugi al di fuori delle aule giudiziarie. Risalgono ormai molto indietro nel tempo le prime discussioni dottrinali in merito alla legittimità degli accordi tra moglie e marito volti a definire questioni che per qualche motivo vengono tenute fuori dal procedimento di separazione e divorzio. La crescita esponenziale dell'importanza dell'autonomia privata è testimoniata oltre che dall'evoluzione giurisprudenziale in materia, anche dal d.l. 132/2014 che ha introdotto la possibilità di giungere alla separazione o allo scioglimento del matrimonio senza rivolgersi al tribunale. Orientamenti più restrittivi da una parte e spinte, soprattutto dottrinali a una maggiore apertura all'autonomia privata dall'altra, si sono susseguite nel tempo (Tra gli altri si segnala G. Oberto, Gli accordi a latere nella separazione e nel divorzio, nota a Cass. civ., 20 ottobre 2005, n. 20290, in www.giurcivile.it). L'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale ha comunque evidenziato come la valorizzazione dell'autodeterminazione e della negozialità può favorire l'individuazione di soluzioni, tali da consentire alle parti la gestione della crisi familiare in modo soddisfacente (Pattuizioni convenute dai coniugi: patti integrativi dell'accordo di separazione omologato, marzo 2023, di Di Giacinto Annamaria, Giulia Sapi). Resta peraltro sempre in materia il difficile bilanciamento tra il giusto spazio che va lasciato alle coppie di regolare tramite strumenti concessi dal diritto privato i loro rapporti e l'aspetto pubblicistico del vincolo matrimoniale, nonché la tutela dei diritti indisponibili.
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