Richiesta di cancellazione dell'iscrizione nel r.i. di un atto di scissione e irreversibilità degli effetti dell'organizzazione societaria

Federica Sisca
26 Aprile 2023

Un decreto del Tribunale di Prato registra un difetto di coordinamento normativo in materia di richiesta di cancellazione di un'iscrizione nel registro delle imprese, ex art. 2191 c.c., di un atto di scissione, e offre una possibile strada da seguire.
Massima

In tema di scissione, il combinato disposto degli artt. 2504-quater c.c., richiamato dall'art. 2506-ter c.c., e art. 20, comma 7-bis, d.l. n. 91/2014, dà vita ad un meccanismo secondo cui il conservatore del registro delle imprese non sarebbe autorizzato a rilevare ex ante il profilo, inerente al controllo formale dell'atto, relativo al perfezionamento dell'atto di scissione nel rispetto del termine dilatorio di 60 giorni di cui all'art. 2503 c.c., ma potrebbe attivarsi solo ex post, ai sensi dell'art. 2191 c.c., cosicché non potrebbe rifiutare l'iscrizione di un atto di scissione viziato dal mancato rispetto dei termini per l'opposizione dei creditori. Ma nel fare ciò, procederebbe a un'iscrizione che produce ex lege un effetto sanante dell'atto iscritto, cosicché successivamente, tanto il conservatore che il giudice del registro si trovano di fronte al principio di irreversibilità degli effetti dell'organizzazione societaria.

Il caso

Il Conservatore del registro delle imprese presso la Camera di Commercio ha promosso ricorso al Giudice del Registro per chiedere la rimozione dell'iscrizione della cancellazione della società (omissis) SNC scissa e la contestuale rimozione delle iscrizioni delle due nuove società (conseguenti alla scissione). Alla base del ricorso, vi è la considerazione che la scissione è stata attuata (con rogito notarile) prima del decorso del termine di 60 giorni dall'iscrizione della delibera di scissione, ex art. 2503 c.c., richiamato dall'art. 2506-ter c.c. Nello specifico, l'atto di scissione è stato rogato nel più breve termine di 30 giorni dalla delibera. Il Giudice, pur ritenendo priva di pregio la tesi secondo la quale anche in caso di scissione troverebbe applicazione quanto disposto dall'art. 2505-quater c.c. in tema di fusioni (in base al quale ove l'operazione straordinaria non coinvolga società con capitale rappresentato da azioni il termine è ridotto alla metà), ha tuttavia rigettato il ricorso del Conservatore, confermando l'iscrizione di una scissione di società non azionaria attuata prima del decorso del termine ad opponendum di 60 giorni previsto per i creditori, decorrenti dall'iscrizione della relativa delibera.

La questione

Il decreto in commento ha il pregio di analizzare in senso critico e approfondito il difetto di coordinamento normativo attualmente esistente tra quanto previsto all'art. 20, comma 7-bis, D.L. n. 91/2014 (ad opera del quale, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata il Conservatore deve procedere all'iscrizione immediata dell'atto, potendo attivarsi solo ex post ai sensi dell'art. 2191 c.c. per cancellare l'iscrizione avvenuta senza che sussistano le condizioni richieste dalla legge) e quanto, invece, previsto all'art. 2504-quater c.c., espressamente richiamato nella disciplina della scissione (ad opera del quale, l'avvenuta iscrizione dell'atto di fusione e/o scissione produce ex lege un effetto sanante dell'atto iscritto, c.d. principio di irreversibilità degli effetti dell'organizzazione societaria).

Osservazioni

Seppure vi sia solo un precedente giurisprudenziale sul punto (cfr. Tribunale Novara, 06 aprile 2021 nel quale il Giudice ha disposto la cancellazione dell'iscrizione dell'atto di scissione di una s.r.l., nonché di costituzione di nuova società derivante dall'atto di scissione, per mancato rispetto del termine di 60 giorni, ex art. 2503 c.c.), la dottrina ha da subito mostrato perplessità e critiche in merito all'introduzione della novità normativa di cui all'art. 20, comma 7-bis, D.L. n. 91/2014.

Ed infatti, si è osservato che la citata disposizione non dia alcun utile apporto in materia, dal momento che, ancora prima della novella normativa, nei casi di iscrizione di atti costitutivi o di modifiche statutarie l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge era demandato al notaio o al pubblico ufficiale rogante l'atto, mentre all'ufficio del registro non rimaneva che un mero controllo sulla regolarità formale della documentazione (cfr. Ibba, Pubblicità legale delle imprese e “semplificazioni” poco riuscite, in Orizzonti del diritto commerciale, 2015). Oltretutto, è stato rilevato come l'innovazione normativa non delimiti i soggetti legittimati alla domanda di iscrizione (pubblico ufficiale rogante l'atto o chiunque altro), limitandosi solo a prevedere che l'iscrizione debba essere richiesta “sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata”, con ciò comportando il rischio dell'assenza di un adeguato controllo preventivo sulle condizioni di iscrivibilità, sostanziali e formali (cfr. sul punto, Donativi, Conservatore e notaio: l'iscrizione nel registro delle imprese dopo il d.l. n. 91/2014, in Giur. Comm., fasc. 2, 2015, 279).

La criticità della disposizione di cui all'art. 20, comma 7-bis, D.L. n. 91/2014 si rende poi del tutto evidente quando si scontra con iscrizioni produttive di effetti sananti (es. iscrizione di atto costitutivo di società di capitali, atti di trasformazione, fusione e scissione). In simili casi, come lo stesso Giudice del Registro afferma nel decreto in commento, il controllo ex post previsto all'art. 2191 c.c. resta precluso dall'effetto sanante operante in virtù del principio di irreversibilità degli effetti dell'organizzazione societaria.

Sul piano processuale, tale difetto di coordinamento normativo è stato “superato” per il tramite del rimedio cautelare. Si riscontra, infatti, un precedente giurisprudenziale in base al quale se l'atto di fusione non è ancora stipulato si può agire per chiedere la inibizione dell'iscrizione della delibera ex art. 700 c.p.c. (Trib. Napoli, 11 giugno 1993). Nonostante sia apprezzabile il tentativo di ricorrere alla tutela cautelare per evitare gli effetti preclusivi di cui all'art. 2504-quater c.c., deve considerarsi che lo stesso potrebbe non risultare efficace nei casi in cui l'iscrizione avvenga nelle more della pronuncia giudiziale (caso non improbabile vista l'immediatezza richiesta dall'art. 20, comma 7-bis, D.L. n. 91/2014).

Conclusioni

Una possibile soluzione per evitare che siano iscritte con effetto sanante operazioni straordinarie prive dei requisiti legali sembra essere, piuttosto, quella di una applicazione “elastica” (per non dire “disapplicazione”) della disposizione, ad opera della quale gli uffici del registro possano considerarsi legittimati ad attuare un minimo controllo formale (come, ad esempio, accertarsi dell'avvenuto decorso del termine ad opponendum) prima dell'iscrizione nonostante la domanda si basi su un atto pubblico.

Del resto, lo stesso Tribunale di Prato, con il decreto in commento, sembra lasciare spazio a tale ragionamento, dal momento che il rigetto della domanda proposta dal Conservatore del registro è stata motivata sull'osservanza che il procedimento avviato ex art. 2191 c.c. aveva per oggetto la cancellazione dell'iscrizione della cancellazione della società scissa, nonché delle due società derivanti dalla scissione, e non la cancellazione dell'iscrizione dell'atto di scissione.

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