Revisione dell'assegno divorzile: il mantenimento della nuova famiglia comprende anche i figli dell'altro coniuge
03 Maggio 2023
La Corte d'appello dell'Aquila respingeva il reclamo di un ex marito che chiedeva la revisione delle condizioni economiche di divorzio, statuite con sentenza nel 2003, in relazione alla revoca o riduzione dell'assegno divorzile. I giudici hanno rilevato la mancata dimostrazione da parte del richiedente di fatti sopravvenuti, considerando verosimile che l'ex moglie dopo il divorzio, in considerazione dell'età, non era riuscita a trovare un lavoro dovendosi dunque indebitare con il fratello e alienare tutti gli immobili di proprietà per ripianare il debito. Il richiedente era invece titolare di un reddito da pensione di 1800 euro mensili, oltre al reddito della seconda moglie e al canone ricavato dalla locazione di un immobile. L'ex marito ha proposto ricorso in Cassazione dolendosi per aver i giudici di merito trascurato le circostanze sopravvenute in ordine al nuovo nucleo famigliare costituito con la seconda moglie e con i due figli di questa, nati da una precedente relazione sentimentale della donna. Posta la necessità di contribuire al sostentamento degli stessi, il reddito disponibile del ricorrente aveva subito una contrazione ma tale circostanza non era stata valorizzata. Il ricorso è fondato. Il provvedimento impugnato risulta carente in relazione alla motivazione poiché non evidenzia il fondamento della decisione, non indicando la fonte del raggiunto convincimento circa l'assenza di motivi sopravvenuti per la revisione dell'assegno di divorzio. Infatti, solo sulla base delle dichiarazioni dell'ex moglie circa il suo stato di disoccupazione e senza indicare alcuna fonte di prova, la Corte territoriale ha ritenuto «verosimile» che la donna non sia più riuscita a trovare lavoro e che abbia contratto debiti con il fratello, senza compiere alcun accertamento in merito. Altro profilo di criticità nella motivazione della sentenza impugnata riguarda la richiesta del ricorrente di riduzione dell'assegno divorzile in relazione alla necessità di mantenimento del nuovo nucleo familiare, circostanza che, secondo la giurisprudenza, deve essere valutata ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno dovuto all'ex coniuge (v. Cass. civ. n. 16789/2009). La Corte ha infatti sottolineato che il ricorrente non sarebbe tenuto, in difetto di «vincoli giuridici», a mantenere i figli della nuova moglie «senza valutare le eventuali esigenze di mantenimento di quest'ultima e senza considerare le regole di solidarietà vigenti, ai sensi degli artt.143 e ss. c.c., in ambito familiare, anche nei confronti dei soggetti non legati da vincoli di sangue con l'obbligato». Difatti, gli obblighi gravanti su entrambi i coniugi verso la famiglia, ai sensi dell'art. 143 c.c., comprendono anche i figli nati dal precedente matrimonio di uno dei coniugi stessi, ove ne sia affidatario, come deducibile dalla pronuncia della Corte cost. n. 181/1988 secondo cui «gli obblighi che incombono su entrambi i coniugi verso la famiglia ai sensi dell'art. 143 del vigente c.c. non possono non comprendere anche i figli nati dal precedente matrimonio di un coniuge (sciolto per divorzio), ove questi ne sia affidatario e sempreché l'altro genitore non provveda; condizioni, queste, la cui sussistenza dovrà essere accertata dall'amministrazione o dal giudice di merito, costituendo esse il presupposto di legge perché sorga il diritto a percepire l'aggiunta di famiglia». In conclusione, il Collegio afferma il principio secondo cui «in sede di revisione ex art. 9 l. 898/1970 dell'assegno divorzile e di verifica delle circostanze sopravvenute che ne giustificano la revoca o la riduzione, deve essere vagliata anche la costituzione della nuova famiglia da parte dell'obbligato in rapporto alle eventuali esigenze di mantenimento del nuovo coniuge, considerando che gli obblighi gravanti su entrambi i coniugi verso la famiglia, ai sensi dell'art. 143 c.c., comprendono anche i figli nati dal precedente matrimonio di uno dei coniugi stessi, ove ne sia affidatario, il tutto sempre nell'ottica del necessario bilanciamento, rispetto al soggetto obbligato al versamento dell'assegno divorzile, tra i nuovi doveri di solidarietà coniugale nascenti dalla costituzione del nuovo nucleo famigliare ed i pregressi doveri di solidarietà post-coniugale verso l'ex coniuge». Il provvedimento impugnato viene dunque cassato con rinvio alla Corte d'appello.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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