Cessione d'azienda: strumenti di segregazione della responsabilità
29 Maggio 2023
Introduzione Nella prassi del diritto degli affari, l'allocazione della responsabilità tra cedente e cessionario in operazioni di cessione di azienda (e di ramo d'azienda) costituisce una delle questioni ricorrenti e con più significative ricadute operative. Convivono, e quasi sempre si scontrano, due opposte esigenze:
L'interesse generale viene salvaguardato prevedendo, in relazione ai debiti esistenti precedentemente al trasferimento, la responsabilità di due soggetti (alienante e acquirente); ma questo quasi sempre si scontra con l'interesse delle due parti, che tendono a separare le rispettive responsabilità e, per così dire, ad evitare “strascichi” di responsabilità: interesse che è tanto dell'alienante (che, comprensibilmente, vuole evitare di essere chiamato a rispondere dei debiti dell'azienda dopo averne ceduto il controllo) quanto dell'acquirente (che, anche in questo caso comprensibilmente, vuole evitare di essere chiamato a rispondere di debiti risalenti nel tempo e assunti in un momento in cui non aveva il controllo dell'azienda). La disciplina codicistica ruota attorno a tre disposizioni:
Rispetto alla disciplina di legge, e considerando che la disciplina codicistica è posta a presidio di interessi di tipo generale, quali sono gli strumenti e gli spazi di autonomia a disposizione dell'alienante e dell'acquirente? I contratti oggetto di automatico trasferimento: la disciplina di legge Un primo elemento da mettere a fuoco è costituito dal perimetro dei contratti oggetto di automatico trasferimento. Da tempo la giurisprudenza ha affermato che l'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti "contratti di azienda", cioè i contratti aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, e ai cosiddetti "contratti di impresa", cioè i contratti che, pur non avendo ad oggetto diretto beni aziendali, attengono alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione e i contratti di appalto (vedasi sul punto Cass. 28 marzo 2010 n. 7517, Cass. 7 dicembre 2005 n. 27011, Cass. 2 marzo 2002 n. 3045). Restano invece al di fuori del perimetro di automatico subentro:
La successione nei crediti e nei debiti: la disciplina di legge Anche in questo caso, è opportuno, anzitutto, individuare il perimetro dei crediti e dei debiti oggetto di trasferimento automatico. Se la successione del cessionario nella titolarità dei crediti relativi all'azienda non pone problemi interpretativi, costituendo un effetto automatico della trascrizione dell'atto di cessione di azienda presso il registro delle imprese (salvo il caso di pagamento in buona fede a favore del cedente da parte del debitore), l'individuazione dei debiti oggetto di responsabilità solidale e ultrattiva presenta qualche complessità. Infatti, va ricordato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale:
Va tuttavia segnalata Cass. 3 gennaio 2020 n. 15, che, esaminando una fattispecie in cui le parti avevano previsto, nella scrittura privata autenticata che regolamentava la cessione di un ramo d'azienda, che la stessa avvenisse “senza alcun passaggio di debiti o crediti”, ha sancito la possibilità di patto contrario alla successione universale nei debiti e crediti dell'azienda cedente da parte del cessionario Gli strumenti della autonomia privata: il certificato fiscale e gli accordi transattivi individuali Il contesto di legge, pur fortemente regolamentato, lascia comunque spazio all'autonomia privata. Si è già detto della possibilità, riconosciuta dall'art. 2558 c.c., di escludere dal passaggio a favore del cessionario anche contratti non aventi carattere personale, facoltà che consente di “ritagliare” negozialmente il perimetro di trasferimento. Il recente orientamento della Cassazione (Cass. 3 gennaio 2020 n. 15) sembrerebbe ammettere la possibilità di escludere pattiziamente la successione universale nei debiti e crediti da parte del cessionario, ma sul punto va ricordato che esiste di un consolidato e più risalente orientamento di segno contrario. Con specifico riferimento a due ambiti di grande rilevanza – quello tributario e quello giuslavoristico – esistono due strumenti che possono aiutare a segregare efficacemente la responsabilità per i debiti pregressi. Precisamente:
L'art. 14 D.Lgs. n. 472/1997 prevede la responsabilità in solido del cessionario (salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda) per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. Tuttavia, l'obbligo del cessionario è limitato al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza, i quali sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Tale certificato, se negativo (ovvero, ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta) ha pieno effetto liberatorio del cessionario. Allo stesso modo, l'ordinamento – attraverso lo strumento degli accordi transattivi individuali stipulati con i lavoratori in sede protetta, cioè con le modalità di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. – consente al datore di lavoro di stipulare con il lavoratore accordi transattivi che pongano fine, in modo “tombale”, a ogni pendenza (anche potenziale) relativa al rapporto di lavoro. Tale tipologia di accordo, ove stipulato tra il lavoratore, il cedente e il cessionario, può consentire alle parti di segregare efficacemente le responsabilità verso il lavoratore relative al periodo precedente al trasferimento, e al cessionario di avviare il rapporto di lavoro con il dipendente contando sul fatto che questi non potrà più sollevare questioni relative al rapporto di lavoro che si riferiscano al periodo precedente al trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda. Pertanto, le parti, nella redazione degli accordi relativi al trasferimento dell'azienda (o del ramo d'azienda), potranno escludere il trasferimento al cessionario:
Spunti operativi: le pattuizioni contrattuali e la c.d. due diligence legale e contabile Pur in un contesto fortemente regolamentato e con significativi limiti all'utilizzo di strumenti dell'autonomia privata, l'ordinamento offre agli operatori un significativo spazio di manovra. Anzitutto, appare fondamentale svolgere correttamente il lavoro propedeutico di analisi della situazione legale, contabile e fiscale noto nella prassi operativa come “due diligence”. L'analisi dei contratti, dei libri contabili e delle procedure interne della azienda potrà fornire un quadro aggiornato della azienda, delle sue componenti materiali e immateriali, della sua operatività, dei suoi debiti e crediti, degli ordini e dell'eventuale contenzioso; ma anche, e soprattutto, gli eventuali aspetti critici. Questo potrà consentire alle parti, nella redazione del contratto di cessione, di “perimetrare” (o “ri-perimetrare”, se così può dirsi) l'azienda, escludendo dal perimetro della stessa alcune componenti ritenute indesiderate dal cessionario (o, a seconda del casi, dal cedente, o da entrambi). L'analisi di “due diligence” potrà anche consentire di valutare l'opportunità di utilizzare uno degli strumenti sopra menzionati (facendo sì che il cedente chieda ai competenti uffici l'emissione c.d. certificato fiscale ex art. 14 d.lgs. n. 472/1997 e al cedente di procedere con la stipula di accordi transattivi individuali in sede protetta) – e di regolamentare, in sede contrattuale, anche l'allocazione della responsabilità per i debiti nonché per le eventuali sopravvenienze passive che dovessero verificarsi successivamente alla cessione. Nella prassi operativa è consueto, ormai da qualche decennio, il rilascio – in sede contrattuale – di c.d. dichiarazioni e garanzie, attraverso le quali il soggetto cedente presta, a favore del cessionario e con riferimento all'azienda e alle sue componenti, una garanzia circa l'esistenza di determinate qualità e l'inesistenza di determinati vizi, impegnandosi – per il caso di violazione della garanzia – ad indennizzare il cessionario. In conclusione La regolamentazione della responsabilità di cedente e cessionario per i debiti aziendali costituisce, se così può dirsi, una sorta di “fattispecie a formazione progressiva”, che inizia con l’analisi della contabilità dell’azienda e procede per passaggi successivi. È imprescindibile, come si diceva, la “mappatura” della situazione legale, contabile e fiscale attraverso le analisi di “due diligence”, che evidenzierà la consistenza dell’azienda, la situazione debitoria evincibile dalla contabilità aziendale, i debiti fiscali, i contratti in corso e i cespiti. A quel punto, le parti potranno (naturalmente, se lo desiderano) “ri-perimetrare” l’azienda, procedendo – nei limiti di quanto consentito dal nostro ordinamento – a escludere del perimetro aziendale cespiti attivi e passivi ritenuti non graditi, e regolamentare contrattualmente la responsabilità per quei debiti il cui trasferimento non possa essere evitato (o non si voglia escludere, per qualsivoglia ragione) |