Riassicurazione
10 Febbraio 2014
Nozione BUSSOLA IN FASE DI AGGIORNAMENTO DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE Per riassicurazione si intende l'assicurazione stipulata da una compagnia di assicurazione, ovvero la pratica per cui un Riassicuratore, a fronte del versamento di un determinato premio, accetta di indennizzare la compagnia di assicurazione (definita Cedente), per una parte o per l'intero ammontare di cui essa fosse responsabile, in virtù di un determinato contratto di assicurazione (polizza), o di un intero portafoglio o gruppo di polizze. Fatte le dovute considerazioni, in base alla propria capacità finanziaria ed alla composizione del proprio portafoglio (ovvero in base ai rami ed ai rischi assicurati), e tenuto conto dei requisiti essenziali allo svolgimento della propria attività determinati dagli organismi di vigilanza del settore (primo fra i quali, il margine di solvibilità), ciascuna compagnia di assicurazione provvede a dotarsi di un'adeguata riassicurazione. Ciò le consente di disporre in ogni momento dei mezzi finanziari necessari ad indennizzare i propri assicurati, anche di fronte ad eventi dannosi di grande dimensioni, come le catastrofi naturali, od al verificarsi di danni a catena. Si tratta dunque uno strumento di primaria importanza per conferire stabilità al sistema finanziario globale, dal momento che viene fortemente ridotto il rischio di insolvenza delle compagnie di assicurazione di fronte alle loro controparti contrattuali (gli assicurati).
Tipi di riassicurazione
Esistono due tipi principali di riassicurazione: a) Obbligatoria, altrimenti definita Trattato di Riassicurazione b) Facoltativa Nel contratto di Riassicurazione Obbligatoria, o Trattato di Riassicurazione, il riassicuratore è obbligato ad accettare – a determinate condizioni - un intero portafoglio di rischi. Il Trattato copre quindi tutte le polizze che ricadono all'interno di tale portafoglio in un determinato periodo (generalmente un anno). Da parte sua, anche la compagnia cedente è obbligata ad applicare al trattato di riassicurazione tutti i rischi sottoscritti che rientrano nei parametri definiti dal trattato stesso. Il contratto di Riassicurazione Facoltativa, invece, prevede la cessione volontaria, da parte della compagnia assicuratrice, di una determinata polizza, o di un solo rischio o porzione di rischio, e non vi è obbligo di accettazione da parte del riassicuratore, il quale può rifiutare in tutto od in parte le condizioni di copertura proposte dalla Cedente. Quando il contratto di riassicurazione facoltativa rispecchia fedelmente le condizioni della polizza ceduta (detta Polizza Originale), la copertura riassicurativa si definisce “concurrent”, qualora se ne discosti parzialmente, essa si definisce invece “non concurrent”. Si ricorre alla riassicurazione facoltativa per sopperire ad eventuali limitazioni od esclusioni di copertura presenti nei Trattati di Riassicurazione, oppure quando l'entità del rischio assicurato supera la capacità prevista dal trattato stesso, ovvero qualora il rischio sia di natura talmente particolare da non essere contemplato in un ramo specifico. Esistono inoltre tipologie intermedie di riassicurazione, definite Facoltative-Obbligatorie, che prevedono che l'obbligo a contrarre sia diversamente assegnato tra le parti, a seconda di come sono strutturate. In poche parole, è possibile combinare diverse forme di riassicurazione per ottenere la protezione più confacente alle necessità dell'assicuratore, operando una serie di scelte per controllare al meglio la frequenza e la severità dei danni che possono colpire un portafoglio di rischi ed assicurando un'ottimale gestione della volatilità che caratterizza l'andamento di ogni ramo di assicurazione.
Forme di cessione
Ciascun tipo di riassicurazione ha due forme principali di cessione: a) Proporzionale (o pro-rata) b) Non proporzionale, ovvero in Eccesso Sinistri (XOL = excess of loss). Col termine generico di riassicurazione proporzionale si definiscono tutti i tipi di riassicurazione in base ai quali il riassicuratore accetta una quota percentuale di ciascun rischio ceduto e risponde nella medesima proporzione di ciascun sinistro che dovesse occorrere su tale rischio. La forma di riassicurazione su base eccesso sinistri o non proporzionale, invece, prevede che il riassicuratore risponda soltanto della parte di sinistro eccedente un determinato importo, predefinito e denominato ritenzione della cedente o priorità, fino alla concorrenza massima di un limite, anch'esso predefinito e denominato portata del layer. Tale meccanismo verrà applicato ad una singola polizza nel caso della riassicurazione facoltativa, od a ciascuna polizza facente parte di un portafoglio di rischi, nel caso in cui si tratti di riassicurazione obbligatoria o trattato. Retrocessione
E anche possibile che le società di riassicurazione retrocedano a loro volta una parte dei rischi accettati a compagnie definite retrocessionarie, creando una catena di trasferimento del rischio in grado di rendere gestibili rischi altrimenti difficili da sostenere. Si tratta in questo caso di un contratto di secondo grado, rispetto a quello intercorrente tra riassicuratore e cedente, nel quale il riassicuratore assume la denominazione di retrocedente. Fronting
In alcuni casi, la cedente trasferisce per intero il rischio sottoscritto al proprio riassicuratore, senza trattenerne alcuna parte (sia che si tratti di una percentuale, che della priorità). Ciò può accadere quando la società riassicuratrice non è presente in un determinato territorio e necessita quindi di una compagnia autorizzata ad operare localmente, la quale emetta la polizza di assicurazione. In altri casi è possibile che la cedente debba per ragioni di opportunità emettere una determinata polizza, ma non possa sostenerne il rischio e sia perciò costretta a trasferirlo interamente ad un riassicuratore. Questo tipo di riassicurazione viene denominata fronting.
Quadro normativo
Se per l'attività dell'assicurazione esiste un buon numero di riferimenti al quadro normativo istituzionale, questi sono invece piuttosto scarsi nella riassicurazione, e vengono spesso interpretati come una semplice estensione delle norme previste per l'assicurazione diretta. Ad esempio, nel Codice Civile, Libro IV, Titolo III, Capo XX che tratta “Dell'Assicurazione”, è prevista una Sezione IV “Della Riassicurazione”, che fornisce indicazioni abbastanza limitate:
Essa prevede che i contratti di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi, ovvero i Trattati, debbano essere provati per iscritto, mentre i contratti di riassicurazione per singoli rischi, cioè le cessioni di tipo facoltativo, dovrebbero seguire le regole generali. Questa seconda parte della norma, però, è stata emendata dal disposto della circolare 574/D dell'Ivass, che prevede che gli accordi riassicurativi di tipo facoltativo debbano essere stilati per iscritto e controfirmati dalle parti contrattuali, per essere ritenuti validi. Questa richiesta dell'organo di vigilanza è mutuata dalla necessità di chiarire le modalità esatte del trasferimento del rischio, dal momento che queste impattano nella determinazione del margine di solvibilità della compagnia assicuratrice. C'è però da rilevare che la mancanza dell'obbligo di emettere un contratto scritto di riassicurazione facoltativa ha comportato per anni uno scarso ricorso a testi contrattuali specifici. Per tale ragione, ancora oggi i modelli di documenti contrattuali relativi alle cessioni facoltative e rilevanti ai fini probatori sono piuttosto limitati, ancorchè dotati di una certa uniformità, principalmente dovuta all'esistenza di usi consolidati in campo internazionale. Tale prassi si sostanzia nel frequente ricorso a cosiddette clausole d'uso, assai comuni a livello internazionale e standardizzate nel loro contenuto spiccatamente tecnico e specifico del meccanismo riassicurativo. Ciò anche per la necessità di adattarsi con rapidità ai mutamenti imposti da specifiche esigenze operative di carattere globale, all'interno di un fenomeno di respiro internazionale come quello riassicurativo. Vale la pena di sottolineare che il contratto riassicurativo si inquadra come un patto tra società, stipulato esclusivamente tra assicuratore e riassicuratore ( ).Come si è visto, infatti, il beneficiario della polizza, (ovvero l'assicurato) non è assolutamente coinvolto nella riassicurazione ed il riassicuratore non ha alcun rapporto né alcuna obbligazione nei confronti dell'assicurato. Il contratto di riassicurazione, dunque, non altera in alcun modo gli obblighi dell'assicuratore verso il beneficiario della polizza, il quale è nella maggior parte dei casi totalmente all'oscuro dell'esistenza del riassicuratore, il che spiega la poca familiarità dei non addetti nei confronti del mondo della riassicurazione. In taluni casi, tuttavia, è possibile alterare questo rapporto esclusivo, attivando una sorta di scorciatoia, grazie alla quale il pagamento del sinistro all'assicurato viene preso in carico direttamente dal riassicuratore. Si tratta di una clausola d'uso, denominata cut-through clause, che rappresenta una sorta di “avallo” fornito dal riassicuratore alla cedente ed è solitamente impiegata quando quest'ultima non goda di un rating finanziario sufficiente ad assicurare il proprio livello di solvibilità sul lungo periodo. L'operatività di questa clausola è quindi generalmente innescata dal “default” finanziario della cedente e rende il sottostante assicurato beneficiario di un contratto (quello di riassicurazione) del quale non è direttamente parte in causa. E' dunque facilmente intuibile come, per le sue caratteristiche, questa clausola venga talvolta interpretata come una violazione dei rapporti giuridici nascenti dai contratti in corso tra assicuratore ed assicurato da un lato, e tra riassicuratore e riassicurato dall'altro. Per tali ragioni i riassicuratori sono spesso restii a concederla e preferiscono invece operare in osservanza del disposto delle clausole di insolvenza che sono previste da tutti i trattati di riassicurazione, proprio allo scopo di dirimere le questioni legate all'eventuale default finanziario delle cedenti.
Il trasferimento del rischio
I principi sui quali si fonda il rapporto contrattuale tra assicuratore e riassicuratore prendono dunque le mosse dalle norme che si trovano alla base dell'assicurazione. Il primo è noto come Uberrima fides e prevede che la condotta di entrambe le parti sia sempre ispirata ad una trasparenza e fiducia reciproca tali, da travalicare il criterio di buona fede imposto dalla legge. Ciò implica l'obbligo di osservare comportamenti specifici, sia nella fase di stipulazione del contratto, che nella fase di attuazione del rapporto contrattuale, salvaguardando il diritto del riassicuratore di essere correttamente informato sui rischi ceduti e sull'operato del riassicurato in merito alla cessione. Il secondo si basa sul diritto della cedente a gestire autonomamente le polizze oggetto del trasferimento di rischio, senza interferenza da parte del riassicuratore, purchè sia posta la necessaria diligenza nella gestione delle polizze stesse. In base al principio noto come follow the actions, infatti, il riassicuratore è obbligato a rispettare le decisioni prese dal riassicurato circa la determinazione dei premi e la liquidazione dei sinistri, fatta salva la possibilità di essere coinvolto, previa regolare pattuizione, in alcune fasi della gestione del rischio e dei sinistri di punta. Le decisioni della cedente possono essere messe in discussione solo se contrarie ai principi di una corretta amministrazione degli affari o nel caso in cui dovessero manifestamente danneggiare l'interesse del riassicuratore. Diverso e più rigido è invece il principio definito come follow the fortunes, in base al quale il riassicuratore accetta di legarsi totalmente alla sorte della cedente e che può essere eluso solo in virtù di deroghe specificamente pattuite tra le parti. Il terzo prevede l'obbligo di conservare a proprio carico una porzione del rischio (ritenzione netta), da parte della cedente. Tale obbligo è mutuato dall'esigenza “ontologica” di non trasformare il contratto di riassicurazione in un contratto di intermediazione tra assicurato e riassicuratore, in evidente contrasto col disposto dell' Per questo motivo alcuni sistemi giuridici vietano la stipulazione di contratti di riassicurazione su base fronting o l'adozione di cut-through clauses. In ogni caso, i diritti e i doveri reciproci sanciti dal contratto di riassicurazione tra riassicuratore e cedente non si estinguono necessariamente al termine del contratto stesso, ma in genere estendono la loro validità per tutta la durata degli obblighi derivanti dalle polizze cedute (a meno che non vengano pattuite specifiche eccezioni). Ad esempio, nella riassicurazione dei cosiddetti rami “long tail”, come la Responsabilità Civile, gli obblighi contratti dal riassicuratore si perpetuano fino alla scadenza dei termini di prescrizione e seguono le sorti della polizza originale ben oltre la scadenza del Trattato di riferimento. Il Nuovo Codice delle Assicurazioni
Con il . lgs . n. 209 / 2005 , ed il successivo. lgs . n . 56 / 2008 che lo integra, il Legislatore ha provveduto a recepire il disposto di una serie di Direttive Europee, culminate con la Direttiva 2005/68/CE, che armonizza la normativa che regola l'attività delle imprese di assicurazione con quella relativa alle imprese che esercitano la riassicurazione.Vengono qui definiti i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività da parte delle imprese di riassicurazione, ovunque si trovi la loro sede e qualunque sia l'ambito territoriale nel quale operano (inclusa cioè l'attività in regime di libertà di stabilimento, o Libertà di Prestazione di Servizi) e viene anche stigmatizzato il ruolo di controllo dell'organo di vigilanza, l'IVASS, con particolare riguardo a:
L'IVASS ha poi recepito tale normativa con le circolari 574/D e 577/D, nelle quali si evidenzia come la riassicurazione impatti sul margine di solvibilità delle compagnie cedenti e come il Consiglio di Amministrazione di ciascuna compagnia di assicurazione sia responsabile della definizione di precise linee guida della politica riassicurativa, nelle quali siano posti in primo piano la quantità e la qualità della riassicurazione acquistata, nonché le disposizioni in materia di controlli interni e gestione dei rischi, con l'obbiettivo di prepararsi all'avvento del nuovo sistema europeo per la valutazione della solvibilità globale, noto come Solvency II. |