Scontro con un veicolo immatricolato all'estero: sì al risarcimento
15 Maggio 2023
L'Assicurazione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, obiettando che non poteva darsi luogo ad azione diretta nei suoi confronti in quanto l'artt. 141 cit. non si applica «ove il veicolo antagonista abbia targa estera e sia assicurato con un'impresa straniera che non esercita attività assicurativa in Italia». Il GdP accoglieva l'eccezione.
La proprietaria dell'auto in questione ricorre, quindi, in Cassazione deducendo la violazione degli artt. 141 e 150 del Codice delle assicurazioni e del d.P.R. n. 254/2006. La doglianza è fondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all'estero assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione terzi trasportati (cd. CTT), parte della convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (cd. CARD), atteso che l'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela sociale che fa traslare il "rischio di causa" dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante» (Cass. n. 1161/2020). Indi per cui ne segue l'accoglimento del ricorso in oggetto.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |