L'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati presso terzi e messi in opera, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della c.d. "vendita a catena". A suo favore è dunque possibile configurare due distinte fattispecie di azioni risarcitorie, a titolo contrattuale ed extracontrattuale.
Il Tribunale ingiungeva ad una società il pagamento, a favore di un'altra società, della somma di oltre 38mila euro per le opere di ristrutturazione edilizia eseguite su un immobile. Nell'ambito del giudizio di opposizione, la società cliente chiedeva il risarcimento dei danni subiti dall'immobile a causa di vizi della ristrutturazione. Veniva dunque chiamata in causa un'altra società quale fornitore del materiale di costruzione viziato. Quest'ultima chiedeva, a sua volta, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del produttore del materiale, venendosi dunque a configurare una fattispecie di responsabilità c.d. a catena. La vicenda processuale è giunta fino alla Corte di legittimità.
Occorre ricordare che nella vendita a catena ogni successivo acquirente agisce in regresso contro il proprio immediato dante causa in forza del proprio e distinto rapporto contrattuale di compravendita e senza che fra l'azione principale e la successiva domanda di regresso si costituisca alcun vincolo di interdipendenza.
La Corte coglie l'occasione per cristallizzare i principi di diritto secondo cui:
«in tema di appalto, l'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della cd. "vendita a catena", potendosi, conseguentemente, configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale relativa ai danni propriamente connessi all'inadempimento in ragione del vincolo negoziale, deducibili con l'azione contrattuale exart. 1495, comma 2, c.c. relativa alla compravendita (corrispondente, per l'appalto, a quella exart. 1668 c.c.), e quella extracontrattuale per essere tenuto indenne di quanto versato al committente exart. 1669 c.c., in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera.
in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge exart. 1495 c.c.».
(Fonte: Diritto e Giustizia)
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