Vizi del materiale utilizzato nella costruzione delle opere appaltate: chi risponde dei danni?
16 Maggio 2023
Il Tribunale ingiungeva ad una società il pagamento, a favore di un'altra società, della somma di oltre 38mila euro per le opere di ristrutturazione edilizia eseguite su un immobile. Nell'ambito del giudizio di opposizione, la società cliente chiedeva il risarcimento dei danni subiti dall'immobile a causa di vizi della ristrutturazione. Veniva dunque chiamata in causa un'altra società quale fornitore del materiale di costruzione viziato. Quest'ultima chiedeva, a sua volta, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del produttore del materiale, venendosi dunque a configurare una fattispecie di responsabilità c.d. a catena. La vicenda processuale è giunta fino alla Corte di legittimità.
Occorre ricordare che nella vendita a catena ogni successivo acquirente agisce in regresso contro il proprio immediato dante causa in forza del proprio e distinto rapporto contrattuale di compravendita e senza che fra l'azione principale e la successiva domanda di regresso si costituisca alcun vincolo di interdipendenza.
La Corte coglie l'occasione per cristallizzare i principi di diritto secondo cui:
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