Opposizione a decreto di perenzione e scusabilità dell’errore nel deposito telematico
19 Maggio 2023
La vicenda processuale traeva origine dal decreto con cui il TAR Lazio aveva dichiarato perento il ricorso, sul presupposto che il «ricorso introduttivo del giudizio risultava depositato il giorno 23 luglio 2021 e che nel termine annuale previsto dal combinato disposto degli artt. 71 e 81 c.p.a. non era stata presentata istanza di fissazione di udienza».
Il ricorrente si era opposto al decreto di perenzione, deducendo che nell'ambito del deposito telematico del ricorso, il sistema non avrebbe per cause ignote acquisito l'“istanza di prelievo”, che risultava comunque citata nel corpo del ricorso, invocando l'errore scusabile di cui all'art. 37 c.p.a.
Il Tribunale ha tuttavia rigettato l'opposizione, risultando dagli atti che l'istanza di fissazione dell'udienza non era stata depositata. In particolare, secondo il tribunale «non è possibile invocare l'errore scusabile, in quanto nel processo amministrativo la rimessione in termini per errore scusabile, disciplinata dall'art. 37 c.p.a., costituisce un istituto di carattere eccezionale, in quanto in deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione; è dunque istituto di stretta interpretazione, operante in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l'effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del pari ordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale; la rimessione in termini per errore scusabile mira dunque a evitare che le intervenute decadenze per decorso dei termini perentori possano danneggiare la parte che vi sia incorsa senza colpa: la sua concedibilità presuppone, pertanto, una situazione normativa confusa oppure uno stato di incertezza per l'oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma o, ancora, per contrasti giurisprudenziali esistenti o per il comportamento equivoco, contraddittorio o comunque non lineare dell'amministrazione, idoneo ad ingenerare convincimenti non esatti o, comunque, un errore non imputabile al ricorrente» (Cons. St., sez. V, 20 luglio 2022, n.6384). Nel caso esaminato, tutti questi rigorosi presupposti non ricorrevano, per stessa ammissione dell'opponente e pertanto l'istituto dell'errore scusabile non poteva operare. |