Opposizione a decreto ingiuntivo e applicazione del nuovo rito ordinario
31 Maggio 2023
Nulla sembra essere cambiato con la recente riforma in merito al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Esso si proporrà sempre con citazione secondo il rito di cognizione ordinario ovviamente applicando le nuove regole di svolgimento del procedimento introdotte dalla riforma Cartabia.
È evidente che nel caso in cui il decreto ingiuntivo non sia immediatamente esecutivo l'esecutività dovrà essere richiesta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. alla prima udienza la quale, secondo le modifiche introdotte, soprattutto nel caso di chiamata in causa di un terzo, potrà tenersi a distanza di molti mesi dalla notificazione dell'opposizione.
La disfunzione, in questo caso, è evidente ove si consideri la natura urgente del procedimento monitorio anche nella sua fase di opposizione per il creditore procedente che, con il dilatarsi dei tempi processuali, potrebbe veder sfumare le proprie ragioni di credito.
Quanto alla domanda sulla applicabilità del rito semplificato, questo si ritiene inutilizzabile in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non solo da un punto di vista sostanziale ove in caso di opposizione difficilmente la controversia sarà facilmente risolvibile o il fatto non sarà controverso, ma soprattutto per il dettato dell'art. 645 c.p.c., non toccato dalla riforma, che prevede che l'opposizione si proponga con citazione, ove il rito semplificato si introduce con ricorso (art. 281-undecies c.p.c.).
Non solo, ma sempre l'art. 645 c.p.c. stabilisce che a seguito dell'opposizione il giudizio si svolge secondo il rito di cognizione “ordinario”.
Tanto sembra essere sufficiente per escludere la sua applicazione in tale ambito. |