L'erogatore dei servizi di pagamento è responsabile per il prelievo abusivo subito dal correntista?
31 Maggio 2023
Poste Italiane S.p.a. veniva citata in giudizio presso il Tribunale di Firenze per il risarcimento del danno subito dall'intestatario di un conto corrente vittima di un ingente prelievo abusivo, tramite modalità telematiche, di somme per ricariche di carte prepagate e di un'utenza telefonica.
In primo grado era stato ritenuto assolto l'onere probatorio a carico di Poste Italiane che aveva prodotto la certificazione dei propri sistemi di sicurezza mentre era stato, al contrario, ritenuto inadempiente il correntista che aveva resettato il computer prima dell'espletamento della CTU, facendo venir meno la possibilità di dimostrare di non aver incautamente ceduto a terzi le proprie credenziali.
Al contrario, la Corte di Cassazione ha evidenziato come, in tema di responsabilità della Banca, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, sia del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento la possibilità di un'utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo.
L'erogatore di servizi è, dunque, tenuto a fornire prova della riconducibilità dell'operazione al cliente (Cass. n. 26916/2020, n. 295/2017, n. 18045/2019, n. 10638/2016). |