Riforma post-Cartabia: le novità in tema di procedibilità d'ufficio e arresto in flagranza
05 Giugno 2023
Infatti, dopo l'opera di deprocedibilizzazione di alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio “ad alto tasso di denuncia” - una decina di delitti e due contravvenzioni (autentica novità di sistema per l'ordinamento) - la cronaca giudiziaria derivante dalla prassi applicativa aveva posto alcuni problemi sia in relazione alla cornice criminologica che consente la “privatizzazione” del conflitto penalistico, sia in relazione all'applicazione delle misure precautelari. Conseguentemente, dopo un travagliato iter normativo, il ddl n. 831, presentato dal ministro della Giustizia il 27 gennaio 2023, è stato definitivamente approvato il 17 gennaio 2023, per essere pubblicato sulla G.U. n. 127 del 1° giugno 2023, con entrata in vigore il 16 giugno 2023. Le novità in materia di procedibilità. L'art. 1, nell'introdurre un nuovo comma 6 all'art. 270-bis.1 e un nuovo comma 5 all'art. 416-bis.1 c.p., rende procedibili d'ufficio tutti i reati procedibili a querela ove ricorrano le aggravanti comuni:
Ne deriva che, per sterilizzare il pericolo della mancata presentazione della querela in caso di pressioni e intimidazioni terroristico-mafiose, i nuovi reati deprocedibilizzati di lesioni personali lievi, sequestro di persona, violenza privata e minaccia, quando ricorrano le citate aggravanti, diventano procedibili d'ufficio. L'art. 2 inserisce il delitto di lesione personale, di cui all'art. 582 c.p., fra i delitti per i quali l'art. 71 comma 1 d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) prevede l'aggravante, oltre che la procedibilità d'ufficio (già prevista dal comma 2 per gli altri delitti deprocedibilizzati di sequestro di persona, violenza privata, minaccia, turbativa violenta del possesso di cose immobili e danneggiamento), qualora siano stati commessi da persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a 3 anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Nessuna correzione, invece, è stata apporta a quell'irragionevole difetto di coordinamento normativo - idoneo a essere oggetto di questione di legittimità costituzionale - che, da un lato, ha reso procedibile a querela il furto di cosa esposta alla pubblica fede, ex art. 624, comma 3, c.p. e, dall'altro, ha lasciato procedibile d'ufficio il meno grave delitto di danneggiamento di cose mobili esposte alla pubblica fede, ex art. 635 comma 2, n. 1, c.p.; come dire, parafrasando il paradosso di Bertrand Russel, che per il furto di un veicolo è necessaria la querela, mentre si procede d'ufficio per il mero danneggiamento della carrozzeria. Le novità in materia di arresto in flagranza. L'art. 3 reca modifiche al codice di rito. Il comma 1 riscrive completamente il comma 3 dell'art. 380 c.p. prevedendo che, in relazione ai delitti perseguibili a querela (tra cui il delitto di furto di cui alle lett. e) ed e-bis) del comma 2 dell'art. 380 c.p.), debba procedersi all'arresto obbligatorio anche nel caso in cui la querela non sia contestualmente presentata, in quanto la persona offesa risulti non prontamente rintracciabile. Conseguentemente, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto sono tenuti a effettuare ogni utile ricerca della persona offesa. Tuttavia, se la querela non intervenga nel termine di 48 ore dall'arresto o se l'interessato dichiari di rinunciarvi, o rimetta la querela eventualmente proposta, l'arrestato deve essere immediatamente liberato. Come in passato, la querela può essere proposta anche in forma semplificata, con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, il quale deve rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'art. 90-bis c.p.p. Il comma 2 interviene sul comma 3 dell'art. 381 prevedendo, fermo restando, in questo caso, il limite, per i delitti perseguibili a querela (tra cui il delitto di furto di cui alla lett. g) del comma 2 dell'art. 381), della possibilità di procedere ad applicare la misura precautelare facoltativa solo in caso di integrazione della condizione di procedibilità anche con dichiarazione resa oralmente, l'obbligo da parte dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'art. 90-bis. I commi 3 e 4, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, al fine di coordinamento con le nuove disposizioni in materia di arresto in flagranza obbligatorio per i delitti procedibili a querela, incidono sulla disciplina del giudizio direttissimo anche del rito monocratico. Vengono, così, aggiunti, rispettivamente, due periodi al comma 3 dell'art. 449 c.p. e al comma 6 dell'art. 558 c.p., a tenore dei quali, nel caso di arresto obbligatorio in flagranza per reati procedibili a querela, il giudice deve procedere a sospendere il processo nel caso in cui manchi la querela e la convalida dell'arresto intervenga prima del termine per la sua proposizione. La sospensione è revocata se sopravvengano la querela o la rinuncia a proporla, o se sia decorso il termine delle 48 ore per la sua proposizione. Resta che, come noto, la giustificazione costituzionale dell'eccezionale restrizione della libertà disposta dall'autorità di polizia viene meno ove non si rinvenga alcun rapporto di strumentalità tra il provvedimento provvisorio di privazione della libertà personale e il procedimento penale avente ad oggetto il reato per cui è stato disposto l'arresto obbligatorio in flagranza. In conclusione, nessuna correzione è stata apporta nemmeno a quella previsione, introdotta dall'art. 1, comma 5, l. n. 41/2016, che, nell'inserire nell'art. 380, comma 2, c.p. la lett. m-quater), che prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per l'omicidio stradale aggravato dall'(ab)uso di sostanze di cui al secondo e terzo comma dell'art. 589-bis c.p., stride col disposto generale che esclude l'arresto obbligatorio per i delitti colposi. Infatti, l'elenco recato dal comma 2 dell'art. 380 c.p., laddove prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per alcuni specifici reati in deroga al limite minimo di pena previsto dal comma 1, all'interno del quale si vorrebbe introdurre l'omicidio “colposo” stradale, richiede in realtà che si tratti di delitti “non colposi”!
*Fonte: DirittoeGiustizia |