La ricerca telematica dei beni da pignorare

09 Giugno 2023

Il contributo si sofferma sulle recenti novità apportate dalla Riforma Cartabia all'art. 492-bis c.p.c. concernente la ricerca con la modalità telematica che, per effetto della spinta alla telematizzazione operata prima dal legislatore emergenziale e poi dal d.lgs. n. 149/2022, è prossimo a trovare finalmente la sua pratica applicazione.
La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Caratteri generali e ambito di applicazione

Come è noto, stando alla disciplina vigente sino al 28 febbraio 2023, spettava al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore aveva la residenza, il domicilio, la dimora o la sede autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare, previa istanza del creditore e verificato il diritto di quest'ultimo a procedere ad esecuzione forzata.

Allo scopo di alleggerire le incombenze dei capi degli uffici giudiziari è stato modificato il primo comma dell'art. 492-bis c.p.c. che oggi attribuisce direttamente all'ufficiale giudiziario il potere di ricercare con modalità telematiche i beni del debitore, una volta verificata la regolarità dell'istanza del creditore, salvo i casi in cui in cui il creditore intenda procedere alla ricerca telematica dei beni da pignorare in un momento anteriore alla notifica del precetto o quando non è ancora decorso il termine dilatorio di cui all'art. 482 c.p.c.: in tali ipotesi, infatti, resta ferma la competenza del presidente del tribunale ad emettere il provvedimento autorizzatorio.

Non avendo il legislatore della riforma inciso sulle modalità della ricerca telematica dei beni, resta fermo che l'istituto è utilizzabile nell'ambito dell'espropriazione forzata mobiliare e presso terzi, con esclusione di quella immobiliare di cui agli artt. 555 ss. c.p.c., come conferma la circostanza che sia l'art. 492-bis c.p.c. sia gli art. 155-quater e quinquies disp. att. c.p.c. non menzionano tra le banche dati consultabili né la conservatoria dei registri immobiliari, né il pubblico registro automobilistico.

L'istanza all'ufficiale giudiziario

Stando alla nuova formulazione del comma 1 dell'art. 492-bis c.p.c., «su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare».

L'aver attribuito all'ufficiale giudiziario il compito di procedere in via immediata e diretta alla ricerca telematica deve indurre a ribadire la tesi, già sostenuta in passato (De Vita, La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare: un nuovo strumento per l'effettività della tutela giurisdizionale, in Nuove leggi civ. comm., 2017, p. 85 ss.), secondo cui l'istanza del creditore dà vita ad un procedimento unitario il quale conduce, in quanto contenente in sé anche la domanda esecutiva, al compimento da parte dell'ufficiale giudiziario non solo della ricerca sul patrimonio del debitore, ma anche al successivo pignoramento sui beni rinvenuti a seguito di tale attività.

L'aver attribuito all'ufficiale giudiziario il compito di procedere alla ricerca telematica dei beni del debitore non è tale da pregiudicare in modo irreversibile la privacy del soggetto esecutato, in quanto la consultazione delle banche dati, astrattamente lesiva della privacy del debitore, diviene lecita ogni qual volta sia effettuata per permettere l'attuazione del diritto alla tutela esecutiva del creditore, espressione del diritto di azione di cui all'art. 24 Cost. Si consideri inoltre che l'ufficiale giudiziario accoglierà la richiesta del creditore solo se riterrà sussistenti i presupposti formali dell'azione esecutiva, come comprova la circostanza che il creditore è tenuto ad esibire all'atto dell'istanza il titolo esecutivo ed il precetto debitamente notificati.

Il riferimento compiuto nel primo comma della norma al difensore deve indurre (oggi come ieri) a ritenere necessario il patrocinio dell'avvocato (così Soldi, Manuale dell'esecuzione forzata, Padova, 2022, 560 e, con riguardo alla precedente disciplina Metafora, Commento all'art. 492-bis, in AA.VV., Codice di procedura civile commentato, a cura di Consolo, Milano, 2018, 710); a conferma di ciò si consideri che in caso di rinvenimento di beni utilmente espropriabili si perfezionerà il pignoramento tramite l'attività ufficiosa dell'ufficiale giudiziario.

Oltre a dover essere sottoscritta dal difensore del creditore, l'istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare deve contenere «l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell'art. 547 c.p.c., dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato» (art. 492-bis, comma 1), anche se deve escludersi che la mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica sia causa di nullità dell'istanza, mancando nel corpo della norma ogni riferimento in proposito. La domanda va depositata presso l'Ufficio UNEP e solo dopo che la ricerca compiuta dall'ufficiale giudiziario avrà avuto esito positivo verrà formato il fascicolo di ufficio, a seguito dell'iscrizione a ruolo del pignoramento.

I (residui) casi in cui è prevista l'istanza al presidente del tribunale

Stando al nuovo secondo comma dell'art. 492-bis c.p.c., «Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare».

Attualmente dunque l'istanza al presidente del tribunale è obbligatoria solo nelle seguenti ipotesi:

1)- quando, successivamente alla notifica del precetto, il creditore intenda procedere alla ricerca dei beni da pignorare prima della scadenza del termine di cui all'art. 482 c.p.c.;

2)- quando, predisposto il precetto e compiute le formalità necessarie alla sua notificazione, il creditore intenda procedere alla ricerca sul patrimonio del debitore prima ancora che la notificazione di tale atto prodromico si sia perfezionata ed abbia cominciato a decorrere il termine dilatorio per l'adempimento spontaneo del debitore. Perché si possa dire integrata questa seconda ipotesi occorre che il creditore abbia redatto e consegnato il precetto per la sua notificazione all'ufficiale giudiziario, giacché solo in tal caso è possibile autorizzare l'esecuzione immediata, residuando in capo al debitore il potere di reagire all'intimazione del creditore tramite le opposizioni pre-esecutive di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.

Nei casi appena riferiti, il creditore dovrà presentare apposita istanza per il rilascio dell'autorizzazione avente la forma del ricorso da depositarsi presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, prescindendosi dai criteri di competenza previsti dal codice di rito per il processo esecutivo e rinviandosi al foro generale, con l'unica differenza rispetto a quest'ultimo che detti criteri sono proposti in via alternativa e non in via gradata, così permettendo al creditore un'ampia discrezionalità nella scelta del giudice presso cui depositare l'istanza.

Inoltre, «sebbene l'art. 492-bis c.p.c. non lo precisi, deve ritenersi che, con il medesimo ricorso, il creditore debba chiedere al presidente del tribunale se ricorrono le condizioni per dispensarlo dall'osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 482 c.p.c.» (Soldi, op. cit., 552); nel ricorso, sottoscritto dal difensore munito di apposita procura, vanno indicati anche l'indirizzo di posta di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell'art. 547 c.p.c., dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, trattandosi, al pari del caso in cui l'istanza viene rivolta all'ufficiale giudiziario, della formalizzazione della domanda esecutiva volta al perfezionamento delle operazioni di pignoramento.

La sospensione del termine di efficacia del precetto

Stabilisce il terzo comma dell'art. 492-bis c.p.c. che il termine di cui all'art. 481, comma 1, c.p.c. (in forza del quale il precetto diviene inefficace se entro 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione) rimane sospeso dalla proposizione dell'istanza, sia se rivolta all'ufficiale giudiziario, sia se formulata al presidente del tribunale.

Nel nuovo assetto normativo la sospensione copre pertanto tutto il subprocedimento di cui all'art. 492-bis c.p.c. e dunque fino alla comunicazione con cui l'ufficiale giudiziario attesta di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti dell'istanza o al rigetto dell'istanza inoltrata al presidente del tribunale, ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al comma 4 dell'art. 492 c.p.c.: in tal modo, il legislatore determina in maniera chiara il dies a quo per la decorrenza del termine di efficacia del precetto, così superando i problemi che il testo previgente della norma aveva determinato.

Inoltre, per evitare la proposizione di opposizioni fondate sul mancato rispetto del termine di efficacia del precetto di cui all'art. 481 c.p.c., è stato sostituito l'ultimo comma dell'art. 492 c.p.c. il quale oggi prevede che «nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo 492-bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza»; tutto ciò allo scopo di onerare il creditore della prova che, decorso il termine di sospensione, il precetto non è perento.

Correlativamente, è stato introdotto un nuovo ultimo comma nell'art. 492-bis c.p.c. in virtù del quale nel caso di sospensione del termine di efficacia del precetto di cui comma 3, il creditore, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'art. 481, comma 1, c.p.c., deve depositare, a pena di inefficacia del pignoramento, l'istanza o l'autorizzazione del presidente del tribunale (quando prevista), nonché la comunicazione del verbale dell'ufficiale giudiziario nel quale egli indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.

Il decreto di autorizzazione

Il nuovo comma 2 dell'art. 492-bis c.p.c., non prevedendo più il riferimento al potere del presidente del tribunale di verificare il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata, sembra portare con sé una novità di assoluto rilievo. Invero, a ben vedere, l'innovazione è assai meno dirompente di quanto può a prima vista sembrare, giacché tale potere, prima della riforma del 2022, veniva tradizionalmente riferito al controllo del possesso del titolo esecutivo, nonché del fatto che quest'ultimo portasse con sé un diritto certo; laddove poi l'istanza fosse stata proposta dopo la notificazione del precetto si riteneva che la verifica dovesse riguardare anche la circostanza dell'eventuale spontaneo pagamento o della proposizione dell'opposizione preventiva all'esecuzione con accoglimento dell'istanza di sospensione.

Dunque, il controllo svolto dal presidente del tribunale era solo di carattere formale; esso peraltro non è venuto meno con la riforma, essendo un simile compito di verifica oggi svolto dall'ufficiale giudiziario a seguito dell'istanza del creditore, per cui non può giustificarsi una conclusione diversa laddove l'istanza venga indirizzata al capo dell'ufficio giudiziario.

Ad oggi, pertanto, nel caso di istanza al capo dell'ufficio giudiziario residua in capo a quest'ultimo un controllo seppur formale dell'esistenza e dell'idoneità del titolo esecutivo a permettere l'avvio dell'esecuzione. In particolare, il presidente del tribunale dovrà verificare che: 1)- il creditore istante sia munito della legittimazione attiva (anche ai sensi dell'art. 475 c.p.c.), 2)- il debitore intimato abbia la legittimazione passiva e risulti, quindi, obbligato a rendere la prestazione (anche ai sensi dell'art. 477 c.p.c.), 3)- il credito sia certo, liquido ed esigibile. Inoltre, quando, successivamente alla notifica del precetto il creditore intenda procedere alla ricerca dei beni da pignorare prima della scadenza del termine dilatorio di dieci giorni, il presidente del tribunale dovrà controllare se sussiste il presupposto del pericolo nel ritardo di cui all'art. 482 c.p.c., fermo restando che nessun controllo potrà essere svolto sulla validità ed efficacia del precetto sia in questa ipotesi, sia a fortiori in quella in cui il creditore intenda procedere alla ricerca sul patrimonio del debitore prima ancora di aver notificato tale atto prodromico, fermo restando il diritto del debitore di sindacarne la legittimità formale tramite l'opposizione preventiva ex art. 617 c.p.c.

Se tale è l'oggetto della verifica svolta dal presidente del tribunale, se ne ricava che la relativa decisione non è idonea al giudicato e ciò anche in considerazione che essa è adottata inaudita altera parte e, in ogni caso, al di fuori di un processo di cognizione; alla luce di siffatte considerazioni si conferma che il provvedimento debba rivestire la forma del decreto, essendo questa la forma più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 121 c.p.c.

Il carattere meramente formale della verifica dei presupposti per l'inizio dell'azione esecutiva permette altresì di affermare che il diniego di autorizzazione alla ricerca presso le banche dati non preclude allo stesso creditore di riproporre l'istanza; inoltre, escluso che il decreto del presidente sia in alcun modo impugnabile, resta fermo che l'accoglimento dell'istanza non impedisce al debitore di reagire all'esecuzione tramite la proposizione delle opposizioni esecutive di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.

La ricerca mediante collegamento telematico diretto e quella effettuata dal creditore

Ai sensi del nuovo quarto comma dell'art. 492-bis c.p.c., «l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione». Tale norma, tuttavia, disciplina una modalità di ricerca che allo stato non è ancora operativa, giacché, come è noto, alcuni uffici UNEP non dispongono ancora delle strutture tecnologiche necessarie a rendere possibile il collegamento telematico con le banche dati da consultare.

Invero, in alcuni uffici giudiziari è prossima all'avvio la sperimentazione del servizio di ricerca telematica dei beni da pignorare. Tra questi, può segnalarsi l'UNEP presso la corte d'appello di Napoli, il quale, a partire dal prossimo 5 giugno, attiverà la nuova piattaforma accessibile online per deposito telematico delle istanze ex art. 492-bis attraverso upload della documentazione occorrente per il rilascio dell'attestazione digitale UNEP.

Sino a quando tale modalità operativa non sarà attiva presso tutti gli uffici giudiziari, troveranno ancora applicazione gli artt. 155-ter ss. delle disposizioni di attuazione del codice di rito, i quali prevedono la possibilità per il creditore di chiedere all'ufficiale giudiziario o – nei casi eccezionali previsti dal nuovo art. 492-bis c.p.c. – al presidente del tribunale l'autorizzazione per ottenere dall'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, ed ai gestori della banca dati degli enti previdenziali le informazioni nelle stesse contenute.

Sino allo scorso 28 febbraio, il creditore otteneva il diritto ad accedere via diretta alle banche dati di cui all'art. 492-bis c.p.c. e a quelle individuate con il decreto di cui all'art. 155-quater, comma 1, c.p.c., previa autorizzazione da parte del presidente del tribunale.

Oggi, invece, il creditore è legittimato a formulare istanza per l'accesso diretto ai gestori delle banche dati solo qualora l'ufficiale giudiziario attesti che l'ufficio UNEP competente non dispone delle strutture tecnologiche necessarie a permettere la ricerca telematica sul patrimonio del debitore. Tale attestazione non ricorre nei casi in cui l'istanza sia inoltrata, ai sensi dell'art. 492-bis, comma 3, c.p.c. al presidente del tribunale.

Nel silenzio dell'art. 155-quinquies, comma 2, c.p.c. deve ritenersi che nelle ipotesi in cui il creditore si rivolga al capo dell'ufficio giudiziario per ottenere l'autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da pignorare sia quest'ultimo a dover attestare la mancanza in capo all'UNEP delle strutture tecnologiche necessarie a permettere la ricerca telematica sul patrimonio del debitore senza che il creditore debba prima appurare presso l'ufficiale giudiziario competente la sussistenza o meno del collegamento telematico alle banche dati.

Resta fermo che «dal rilascio dell'attestazione di cui al primo comma, o dal provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, se il precetto è notificato anteriormente, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice rimane sospeso per ulteriori novanta giorni. Se il precetto è notificato dopo il provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, tale termine rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da tale provvedimento» (art. 155-quinquies, comma 3, disp. att. c.p.c.).

Qualora la ricerca svolta abbia esito positivo, il creditore deposita le dichiarazioni rese dai gestori delle banche presso l'ufficio UNEP, in modo che quest'ultimo possa poi procedere ai sensi dell'art. 492-bis, commi 4 ss., c.p.c.

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