Condominio e locazione

L'assemblea condominiale non può decidere la rimozione della canna fumaria di proprietà esclusiva di un condomino

Redazione scientifica
12 Giugno 2023

L'espressione del consenso del proprietario di una canna fumaria alla rimozione dell'impianto collocato sul lastrico solare di altrui proprietà esclusiva posto a copertura dell'edificio condominiale non rientra tra le attribuzioni dell'assemblea di condominio, configurandosi come rinuncia del titolare della servitù di attraversamento e fuoriuscita di canna fumaria, esistente a carico del lastrico medesimo ed in favore dell'immobile sottostante, la quale deve risultare da atto scritto.

Nel corso di un'assemblea condominiale, veniva deliberata la chiusura delle canne fumarie di alcuni condomini, i cui comignoli erano collocati sul lastrico solare di proprietà esclusiva di un altro condomino che stava realizzando un tetto di copertura. A fronte del successivo rifiuto di rimuovere le canne fumarie da parte del proprietario (che in assemblea era stato sostituito da un delegato, risultato poi un falsus procurator), la ditta appaltatrice delle opere ripristinava la struttura e chiedeva il pagamento della somma per la modifica, anticipata dal proprietario del lastrico che chiedeva poi il rimborso al falsus procurator. Dopo la sentenza del Giudice di Pace, la questione è giunta all'attenzione del Tribunale di Pescara che ha sottolineato in primo luogo che nell'ordine del giorno dell'assemblea non era ricompresa la questione della chiusura della canna fumaria, la quale risultava comunque di proprietà esclusiva del condomino e dunque era sottratta alle competenze deliberative dell'assemblea. I soccombenti hanno proposto ricorso in Cassazione.

Sul tema oggetto della controversia, la giurisprudenza afferma pacificamente che «una canna fumaria, sia pure appoggiata alla facciata del fabbricato, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad uno solo dei condomini, ove sia destinata a servire esclusivamente l'unità immobiliare di proprietà esclusiva cui afferisce» (Cass. civ. sez. 6-2, n. 4499/2020). Inoltre, «non spetta all'assemblea accollare ad uno o ad alcuni dei condomini la spesa necessaria per la rimozione di una canna fumaria dalle parti condominiali, sia pure in ottemperanza ad ordine della pubblica autorità, in quanto il collegio dei partecipanti non può ascrivere spese ai singoli, ove non ne sia accertata in sede giudiziale la responsabilità, che comporti l'onere individuale del relativo ripristino» (Cass. civ. sez. II n. 10053/2013). Difatti, l'assemblea, quale organo deliberativo della collettività condominiale, può occuparsi solo della gestione dei beni e dei servizi comuni e non dei beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi.

Nel caso di specie, si configura una rinuncia del titolare della canna fumaria alla servitù di attraversamento e fuoriuscita che necessitava della forma scritta. Il Collegio afferma infatti il principio di diritto secondo cui «l'espressione del consenso del proprietario di una canna fumaria alla rimozione dell'impianto collocato sul lastrico solare di altrui proprietà esclusiva posto a copertura dell'edificio condominiale non rientra tra le attribuzioni dell'assemblea di condominio, configurandosi come rinuncia del titolare della servitù di attraversamento e fuoriuscita di canna fumaria, esistente a carico del lastrico medesimo ed in favore dell'immobile sottostante, la quale deve risultare da atto scritto, ai sensi dell'art. 1350, numeri 4 e 5, c.c. Ne consegue che, ove il proprietario della canna fumaria si faccia rappresentare al fine di esprimere il proprio consenso alla estinzione di detta servitù, è necessario che il conferimento della procura risulti da atto scritto secondo la previsione di cui all'art. 1392 c.c., non potendo perciò il proprietario del fondo gravato dalla servitù invocare il principio dell'apparenza del diritto, agli effetti dell'art. 1398 c.c., ove abbia confidato nella sussistenza del potere rappresentativo del delegato che abbia speso il nome del titolare della servitù, pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta». Il ricorso viene in conclusione rigettato.

Fonte: dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.