Danno parentale da lesione alla salute del congiunto: quale tabella?

14 Giugno 2023

Una recente ordinanza della S.C. riconosce la necessità di ricorrere - ai fini della misurazione del danno dei congiunti derivante dalla lesione alla salute del familiare - a una tabella che preveda idonee modalità di quantificazione del danno: metodo, questo, adottato fin dal 2019 dal tribunale di Roma, e non anche – in seno alla più recente versione delle tabelle - da parte del tribunale di Milano.
Introduzione. Il danno parentale da lesione alla salute del congiunto

La questione relativa alla tutela dei familiari in caso di lesione non mortali del congiunto ha sempre rivestito un ruolo ancillare rispetto al più eclatante caso di perdita del rapporto parentale provocata dalla morte del proprio caro.

In passato, tale ruolo secondario si rifletteva in un vero e proprio diniego di protezione. Il risarcimento del pregiudizio patito dai familiari della vittima sopravvissuta veniva respinto dalla giurisprudenza sulla base di una molteplicità di argomentazioni: tra le quali spiccava un supposto differente atteggiarsi del rapporto di causalità, che si affermava rivestire carattere diretto in caso di decesso del congiunto e, invece, carattere indiretto nell'ipotesi di lesioni non mortali. Tale indirizzo restrittivo è stato, da tempo, abbandonato, sicché - da una ventina d'anni a questa parte - risulta ammessa la protezione dei congiunti anche in ipotesi di gravi lesioni alla salute patite dal proprio caro (per il suggello di tale indirizzo v. Cass. Sez. Unite 1° luglio 2002, n. 9556).

Il ruolo riservato a tale figura di torto è rimasto ai margini del dibattito anche nel momento in cui la giurisprudenza ha abbandonato l'idea che – a fronte del decesso del familiare - i congiunti rivestano il ruolo di vittime secondarie, per configurare la ricorrenza di un illecito incardinato sulla perdita del rapporto parentale. Il cono d'ombra in cui è stato confinato il danno subito dai congiunti della vittima sopravvissuta è venuto così a proiettarsi lungo il profilo della quantificazione: le tabelle elaborate in sede giurisprudenziale sono state, in effetti, costruite con riguardo al danno non patrimoniale correlato alla morte del congiunto, prevedendo – nel contempo - una generica possibilità di adeguamento delle stesse ai fini della liquidazione del pregiudizio dei congiunti della vittima sopravvissuta. A tal stregua ha operato, in particolare, il tribunale di Milano: la tabella relativa al danno parentale – cui è stata dalla S.C. attribuita, com'è noto, valenza paranormativa (Cass. civ. 7 giugno 2011, n. 12408) – ha rappresentato il riferimento da utilizzare anche per la liquidazione del danno dei congiunti della vittima sopravvissuta in condizioni di disabilità. A tal fine, si è ritenuto necessario procedere a un adattamento della stessa, finalizzato a riflettere l'effettiva incidenza - determinata dalla compromissione della salute del congiunto, a prescindere dal raggiungimento di una prestabilita soglia di gravità dell'invalidità – sul rapporto familiare. I valori previsti dalla forbice individuata dalla tabella sono stati, pertanto, ritenuti applicabili esclusivamente con riguardo al tetto massimo della liquidazione, non essendo possibile ipotizzare – a fronte delle molteplici variabili dei casi concreti – un danno “base”.

Un'autonoma tabellazione del pregiudizio dei congiunti della vittima di lesioni alla salute è stata, abbastanza di recente, formulata dal tribunale di Roma: il quale – dopo aver ideato, a suo tempo, una misurazione “a punti” per il danno da morte del congiunto – è addivenuto nel 2019 alla parallela elaborazione di una tabella relativa al “danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni”. Il valore del punto (determinato in euro 6000), comprende il profilo morale del pregiudizio (per un importo di euro 3000) e quello dinamico-relazionale (il cui valore varia tra i 2000 e i 3000 euro, in funzione della presenza o meno di altro riscontro monetario riconosciuto per l'assistenza del congiunto). Ai fini dell'attribuzione dei punti si fa riferimento:

a) alla relazione di parentela con il danneggiato;

b) al numero di familiari, all'età della vittima ed all'età del congiunto;

c) alla percentuale di invalidità riconosciuta al danneggiato.

Il tribunale di Milano - al momento in cui si è convertito, onde uniformarsi alle indicazioni della Cassazione (Cass. civ. 21 aprile 2021, n. 10579), all'applicazione di un sistema a punti per il danno da perdita del rapporto parentale - non ha, invece, adottato una specifica misurazione per il pregiudizio dei familiari della vittima sopravvissuta, in quanto - come rilevato dall'Osservatorio - “per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio”. Al fine di liquidare il pregiudizio in questione, ci si limita ad affermare che “il giudice potrà valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentela gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto per quanto dedotto e provato”.

Le recenti indicazioni della Cassazione

L'intensa attività nomofilattica messa in campo, in questi ultimi anni, dalla Cassazione in punto di tabellazione non poteva mancare di coinvolgere anche la liquidazione del danno dei congiunti provocato dalla lesione alla salute del familiare.

Sul punto, la S.C. si è pronunciata con una recente ordinanza riguardante un'ipotesi di sinistro stradale, in seguito al quale un motociclista quarantenne riportava gravissime lesioni, fonte di un'invalidità permanente del 63%. Oltre alle conseguenze pregiudizievoli riportate dalla vittima – che a seguito del sinistro si trova a non poter più deambulare in assenza di appositi ausili - oggetto di risarcimento risulta anche “il danno che subiscono i congiunti in conseguenza delle lesioni – in questo caso gravissime – subite dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti, e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana dell'intera famiglia”.

A tale riguardo, la Cassazione rammenta che il pregiudizio iure proprio patito dai congiunti andrà provato, anche in via presuntiva, e non appare correlato a un livello predeterminato di invalidità riportata dal familiare (v. Cass. civ., 20 gennaio 2023, n. 1752, che ha riconosciuto il danno patito dai genitori in relazione a un'invalidità del 10% del figlio minorenne). Dopo aver vagliato la posizione dei vari familiari che avevano agito in giudizio (alcuni dei quali non avevano ricevuto alcun ristoro, mentre moglie e figlio convivente erano stati risarciti con un importo non adeguatamente motivato), i giudici di legittimità rilevano: ai fini della determinazione “del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”.

La S.C. rammenta, nel contempo, come indicazioni specifiche con riguardo a questa figura di danno manchino nelle tabelle adottate dal tribunale di Milano, “che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione ‘a punti' in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, (ma) non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso”.

L'elemento di novità che emerge in seno a tale ordinanza riguarda, dunque, la presa di posizione della Cassazione quanto alla necessità di applicare - per il danno dei congiunti della vittima di una lesione alla salute – una specifica tabella suscettibile di indicare le modalità attraverso le quali il giudice dovrà pervenire a liquidare tale figura di pregiudizio.

La (criticabile) tabella romana

Il merito che la S.C. attribuisce al tribunale di Roma – per aver predisposto una “Tabella di liquidazione del danno non patrimoniale riflesso” – è quello di aver individuato specifiche modalità di quantificazione per quanto concerne tale categoria di pregiudizio. Manca invece – diversamente da quanto accaduto con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale – un vero e proprio endorsement con riguardo al metodo adottato. In questo caso, infatti, la Cassazione non si riferisce alla necessità di adottare un sistema “a punti”, né identifica i criteri da applicare ai fini della liquidazione del danno con quelli individuati dal tribunale capitolino.

In effetti, è un bene che la tabella romana non sia stata identificata quale metodo da applicare necessariamente in futuro per la misurazione del danno dei congiunti della vittima sopravvissuta, posto che quel sistema solleva numerose perplessità, a partire dalla denominazione della stessa. Identificare i pregiudizi in questione quali danni riflessi significa, infatti, far capo a un'etichetta superata, considerato come la stessa Cassazione abbia rilevato che “si parla spesso impropriamente di danno riflesso, ossia di un danno subito per una lesione inferta non a sé stessi, ma ad altri. In realtà, il danno subito dai congiunti è diretto, non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette. Ed anche impropriamente allora, se non per mera esigenza descrittiva, si parla di vittime secondarie” (così Cass. civ. 8 aprile 2020, n. 7748).

Al di là delle etichette adottate, qualche dubbio emerge altresì con riguardo al metodo utilizzato dal tribunale romano per costruire la tabella, basato su una rigida proporzione del risarcimento con la percentuale di invalidità riconosciuta al familiare. Una simile stretta relazione non veniva certo prevista in passato nell'applicazione della tabella milanese, che ha rappresentato il riferimento paranormativo utilizzato dalla giurisprudenza fino al recente revirement dei giudici di legittimità. Con riguardo all'utilizzo della stessa per il calcolo del danno dei congiunti della vittima sopravvissuta, l'Osservatorio aveva, in effetti, ribadito anche nel 2021, “quanto già esposto nel 2004: la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria è disancorato dal danno biologico subito dalla vittima primaria. Infatti, pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare, pare opportuno tener conto nella liquidazione del danno essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare”.

Nella tabella romana, il richiamo del coefficiente di invalidità si concretizza, peraltro, attraverso un non condivisibile metodo fondato sulla riduzione – in termini percentuali – dell'importo ricavato tramite l'attribuzione dei punti derivanti dall'applicazione degli altri criteri. Posto che il valore del punto appare, già in partenza, ben inferiore a quello che risulta attribuito dal tribunale capitolino al congiunto in caso di morte del familiare, il ricorso a quest'ulteriore taglio schiaccia il pregiudizio in esame in entro limiti quantitativi alquanto penalizzanti (ben diversi da quelli raggiungibili in passato, tenuto conto che l'applicazione della tabella milanese garantiva la possibilità di addivenire - nei casi più gravi di lesione alla salute del familiare - ai valori massimi previsti per l'ipotesi di decesso).

Una tabellazione alternativa del danno dei congiunti della vittima sopravvissuta

Vista la necessità – evidenziata dalla Cassazione - di individuare uno specifico metodo di misurazione per il danno dei congiunti della vittima sopravvissuta, bisogna partire dall'esame delle difficoltà che emergono in questo specifico campo. (Mentre nel caso di danno da perdita del rapporto parentale, l'evento di riferimento, posto all'origine del pregiudizio, consiste sempre e comunque nel decesso del congiunto), qui assai mutevole appare l'evento che genera la compromissione del rapporto familiare: non solo le lesioni alla salute possono essere del tipo più variegato, ma l'entità percentuale dell'invalidità non incide in misura necessariamente proporzionale sul rapporto familiare, e sulle conseguenti ripercussioni morali e dinamico-relazionali patite dal congiunto.

Non ci si potrà, in particolare, limitare – ai fini del ristoro dei familiari - alla considerazione delle invalidità di entità particolarmente rilevante, stante la ricorrenza di casi in cui lesioni di entità più contenuta possono comunque incidere significativamente sul rapporto familiare, provocando un pregiudizio in capo al congiunto (v. Cass. 31 gennaio 2019, n. 2788, per il caso di un'invalidità del 30% della moglie suscettibile di compromettere in capo al marito la relativa vita sessuale). La disomogeneità e varietà della casistica di riferimento rende, in definitiva, impossibile procedere a un monitoraggio utile a costruire una tabella incardinata sull'entità della lesione alla salute patita dal congiunto.

Per procedere alla misurazione di questa figura di danno, bisogna – piuttosto - partire dalla constatazione che tale pregiudizio viene a incarnarsi nel medesimo tipo di ripercussioni in cui il congiunto incorre in caso di morte del familiare: si tratta, infatti, di convertire in moneta le sofferenze morali e le compromissioni dinamico relazionali discendenti da un'alterazione del legame familiare il quale (non viene totalmente distrutto, ma comunque) risulta negativamente inciso dal torto. È proprio sulla base di tale omogeneità del pregiudizio da liquidare che, in passato, la tabella “a forbice” del tribunale di Milano veniva applicata per liquidare entrambe le voci di danno.

Volendo seguire la medesima logica anche a fronte della nuova misurazione “a punti”, si tratterà allora di prendere come base di partenza del calcolo la liquidazione del pregiudizio che il congiunto avrebbe riportato ove il familiare fosse (non già ferito, ma) deceduto (v. Berti, Tabelle milanesi: possono essere applicate anche in caso di lesione del rapporto parentale, IUS RESPONSABILITA' CIVILE (ex Ridare, Ius.giuffrefl.it, 5 aprile 2023). Sulla scorta delle indicazioni della Cassazione, bisognerà quindi procedere all'individuazione di un metodo di conversione, al quale sottoporre la tabella a punti del danno del congiunto in caso di morte, al fine di ricavare la liquidazione del danno patito dal familiare della vittima sopravvissuta.

Il percorso lungo il quale muoversi deve partire dalla constatazione che – in quest'ultimo caso – il rapporto familiare non risulta definitivamente perduto, bensì viene inciso solo in maniera parziale. Per riflettere la diversa graduazione di tale incidenza negativa sul rapporto familiare, potrebbe essere utile – in prima battuta - far ricorso a un scala descrittiva, tale da distinguere – alla luce della situazione concreta e delle allegazioni fornite dai congiunti – la compromissione della lesione del rapporto familiare in lieve - media – grave – gravissima (tenendo presente che tale graduazione non corrisponde all'entità dell'invalidità del familiare – sicché, ad esempio, una grave lesione del figlio potrebbe aver inciso in maniera lieve sullo svolgimento del rapporto familiare dei genitori non conviventi – e che vi saranno, altresì, dei casi in cui l'invalidità non comporta alcuna alterazione del rapporto familiare).

In corrispondenza a tale scala descrittiva, si tratterà poi di individuare degli intervalli di coefficienti percentuali (a titolo puramente esemplificativo: lesione lieve 10-30% – lesione media da 30- 60% – lesione grave 60-90% – lesione gravissima 90-100%), da applicare agli importi ricavati dal calcolo “a punti” del danno da morte (vagliando l'opportunità di far capo esclusivamente all'assegnazione dei punti derivanti dai criteri oggettivi, per traslare a una fase successiva la pesatura della componente soggettiva).

La scelta di un preciso coefficiente percentuale – all'interno del range previso in ordine a ogni livello di lesione – dovrà avvenire, da parte del giudice, alla luce delle circostanze concrete; verificando, in particolare, se le conseguenze dannose in capo al congiunto si siano manifestate nell'ambito di una sola o entrambe le dimensioni (morale e dinamico-relazionale) del pregiudizio. Seguendo il metodo così indicato risulta possibile ricondurre la valutazione del giudice entro un sistema di carattere tabellare tale da rispondere alle specifiche indicazioni della Cassazione e, più in generale, alle esigenze di uniformità e prevedibilità perorate dai giudici di legittimità sul fronte della liquidazione del danno alla persona.

Conclusione

Le brevi considerazioni fin qui esposte mostrano come la costruzione di una specifica tabella relativa al danno dei congiunti della vittima sopravvissuta – alternativa a quella romana - non debba necessariamente passare tramite una (difficoltosa, se non addirittura impraticabile) operazione di monitoraggio, ma possa aver bensì luogo attraverso l'individuazione di un metodo di conversione (del quale si è voluta tracciare in maniera estremamente sommaria una delle possibili declinazioni) da applicare ai valori ricavati dalla tabella del danno da perdita del rapporto parentale.

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