Reati fiscali: per la Riforma Cartabia la confisca resta obbligatoria e non può essere oggetto di patteggiamento
23 Giugno 2023
La doglianza è inammissibile. Rispetto a ciò che sostiene l'accusato, nella richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. «non vi è alcun riferimento ad eventuali limitazioni della confisca, posto che l'istanza argomenta in ordine alla non applicabilità, nel caso di specie, del disposto di cui all'art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000». Inoltre, l'art. 444, comma 1, c.p.p., come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), «limita alla sola confisca facoltativa la richiesta, proveniente dalle parti e indirizzata al giudice, di non ordinarla ovvero di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato; di conseguenza, l'accordo tra le parti non può avere ad oggetto l'esclusione della confisca obbligatoria. In tal caso l'accordo può eventualmente vertere solo sull'individuazione dell'oggetto sul quale far ricadere la confisca, ovvero sull'ammontare della stessa». La Suprema Corte ricorda anche che «la confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, indipendentemente dalla quota del medesimo riferibile ad ognuno di loro, ed anche qualora il singolo correo non sia entrato nella disponibilità di alcuna parte del provento illecito. Tale interpretazione appare coerente con il principio solidaristico che ispira la disciplina del concorso di persone nel reato e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, nonché con la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio» (Cass. n. 19091/2020, Cass. n. 26621/2018). Quindi, sarebbe stato onere del ricorrente sia indicare l'oggetto di ciò che è stato sequestrato al medesimo in sede di indagine, sia elevare specifiche contestazioni, come, ad esempio, che l'importo dei beni sequestrati è superiore al profitto dei reati contestati, il che non è avvenuto. Per questi motivi, ne consegue l'inammissibilità del ricorso in oggetto. |