Opposizione agli atti esecutiviFonte: Cod. Proc. Civ. Articolo 617
19 Marzo 2016
Inquadramento
Recita l' art. 617 c.p.c. che l'opposizione agli atti esecutivi, può essere utilizzata per far valere vizi attinenti:
- alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto;
- alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto;
- ai singoli atti esecutivi.
Si tratta di una parentesi di cognizione nell'ambito di un processo esecutivo, avente un oggetto prettamente processuale: l'annullamento di un atto del processo esecutivo sulla base dell'allegazione di un suo vizio (Cass. civ., sez. III, 22 febbraio 1995, n. 1954 ).
È un rimedio di carattere generale edattiene alla regolarità formale degli atti del processo esecutivo, in senso ampio: così si può riferire all
'invalidità, all'inopportunità o alla incongruenza dei singoli atti esecutivi.
La particolare natura di questa opposizione esclude che i provvedimenti che ne derivano possano ritenersi sottoposti al (diverso) regime delle impugnazioni previsto, per le sentenze, dall' art. 323
c.p.c. ed esclude, altresì, che possa legittimamente parlarsi di definitività dell'atto giurisdizionale, condizione necessaria affinché un provvedimento decisorio possa essere impugnato con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. ( Cass. civ., sez. I, 2 giugno 1994, n. 5352 ; Cass. civ., sez. III, o rd ., 19 febbraio 2003, n. 2487 ). Trattandosi di rimedio di carattere generale, ogni qualvolta è riconosciuto alle parti un altro rimedio l'opposizione agli atti esecutivi non potrà essere utilizzata (Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2007, n. 1887). Il termine
Il termine per proporre l'opposizione è, attualmente, di venti giorni decorrenti dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto o, ad esecuzione in corso, dal primo atto di esecuzione, se riguardante il titolo esecutivo o il precetto oppure dal giorno in cui i singoli atti esecutivi furono compiuti (come verrà meglio analizzato in seguito).
Il termine è perentorio e la tardività dell'opposizione è rilevabiled'ufficio (Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2004, n. 3404 ). Detto termine non è assoggettato, inoltre, alla sospensione feriale dei termini (Cass. civ., Sez. VI – 3, ord., 15 ottobre 2013, n. 23410). È fondamentale, per la decorrenza del termine, la legale conoscenza dell'atto assunto come viziato: si esprime in tal senso la giurisprudenza consolidata (Cass. civ., Sez. VI – 3, ord., 7 novembre 2012, n. 19277). In assenza di un termine ultimo fissato dalla norma, la giurisprudenza ha affermato che questo coincide con l'udienza di autorizzazione alla vendita in conseguenza del disposto degli artt. 530 e 569 c.p.c. che hanno la funzione di assicurare stabilità all'ordinanza di aggiudicazione del bene subastato.
La differenza, non sempre facilmente identificabile nell'applicazione pratica, è netta almeno in linea teorica.
Infatti, nell'opposizione all'esecuzione l'oggetto dalla domanda è dato dall'accertamento negativo del diritto dell'intimante di promuovere un giudizio di esecuzione: si assume che il creditore che procede all'esecuzione non ne abbia titolo, cioè se ne contesta il diritto sostanziale di procedere ad esecuzione.
Al contrario, nell'opposizione agli atti esecutivi l'oggetto del giudizio è invece costituito dalla richiesta di dichiarare la cosiddetta nullità formale dell'atto preliminare all'azione esecutiva o del singolo atto della fase esecutiva: qui non si contesta il titolo sostanziale ma la regolarità degli atti dell'esecuzione (Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2009, n. 24047 ).
L' art. 487 c.p.c. stabilisce che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, che sono dati con ordinanza, possono da questi essere modificati o revocati fino a che non abbiano avuto esecuzione.
La contiguità con la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi risulta evidente e ha dato luogo a discussioni, specialmente in dottrina.
La posizione che sembra essere più convincente afferma che contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, è possibile proporre sia un'istanza direvoca del precedente provvedimentosia un'opposizione agliatti esecutivi, ma una volta eseguita l'ordinanza, la revoca non sarà più possibile e resterà il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi se nel frattempo non sia decorso il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. Anche la giurisprudenza adotta questa posizione osservando che, in mancanza di limiti normativi, il potere del giudice dell'esecuzione di revoca dei propri provvedimenti concorre con la possibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, ad istanza della parte interessata, con la precisazione che, mentre il potere di revoca giudiziale può essere esercitato anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'opposizione di cui all' art. 617 c.p.c. , e sempre che il provvedimento non abbia avuto definitiva esecuzione, per potersi avvalere del rimedio della suddetta opposizione la parte deve rispettare il termine perentorio di decadenza previsto dal citato art. 617 c.p.c., che decorre dal momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza del provvedimento impugnato ovvero di un atto successivo che lo presuppone. (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2009, n. 11316 ).L'opposizione anteriore all'inizio dell'esecuzione: l'irregolarità formale del titolo esecutivo e del precetto
L' art. 617 c.p.c. , al primo comma, prevede che, prima dell'inizio dell'esecuzione (che ricordiamo ha inizio col pignoramento) il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi per far valere l'irregolarità formale del titolo esecutivo e del precetto.
Vi è una copiosa giurisprudenza sui casi di irregolarità del titolo esecutivo, ad es., nel caso di rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella in cui favore il titolo sia stato emesso ed in quello di mancata spedizione del titolo in forma esecutiva:
Distinta dalla irregolarità formale è l'inesistenza che, da sola, vale come motivo di opposizione all'esecuzione e non al titolo esecutivo ( Cass. civ., Sez. III, 5 giugno 2007, n. 13069 ).
Un problema dibattuto riguarda l'individuazione della differenza fra irregolarità, come richiede la norma dell' art. 617 c.p.c. e la nullità, del titolo esecutivo e del precetto.
Il problema sembra potersi risolvere inquadrando l'irregolarità come una figura più ampia della nullità.
Pertanto l'irregolarità del titolo esecutivo e del precetto consisterebbe in ogni discrepanza dell'atto dal suo modello formale, anche quando una tale discrepanza non è sanzionata dalla legge a pena di nullità.
Il comma 2 dell' art. 617 c.p.c. , si occupa delle opposizioni agli atti esecutivi ad esecuzione iniziata.
Invero la norma riunisce una serie di atti cui si può rivolgere l'opposizione agli atti esecutivi; questi sono quegli atti con cui la parte promuove l'inizio, lo svolgimento e la conclusione della procedura esecutiva e quelli con cui gli organi giurisdizionali attuano l'instaurazione, la prosecuzione e la definizione del relativo rapporto processuale: in una parola, tutti quegli atti in cui si esplica la funzione esecutiva.
Come insegna la giurisprudenza, ripercorrendo una casistica consistente, con l'opposizione agli atti esecutivi, tra gli altri, si possono contestare:
-
Il provvedimento col quale il giudice dell'esecuzionedichiari lasopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo (
Cass. civ., Sez. III, 23 febbraio 2009, n. 4334
).
-
L'ordinanza di conversione del pignoramento , (
Cass. civ., Sez. III, 28 settembre 2009, n. 20733
).
-
Il provvedimento con cui il G.E. nega la propria competenza : (
Cass. civ., Sez. III, ord., 30 agosto 2004, n. 17444
).
-
L'ordinanza di aggiudicazione (
Cass. civ., Sez. III, 8 aprile 2014, n. 8145
)
,
laddove
l'aggiudicatario, nel formulare la sua offerta, abbia depositato la cauzione in una misura inferiore a quella prescritta (
Cass. civ., Sez. III, 13 marzo 2009, n. 6186
).
-
Il provvedimento emesso ai sensi dell'
art. 612 c.p.c.
, per determinare le modalità dell'esecuzione (
Trib. Roma, Sez. IV bis, 24 luglio 2009
).
-
La mancata riunione di due diversi successivi pignoramenti sullo stesso credito da parte di due creditori diversi (
Cass. civ., Sez. III, 20 luglio 2010, n. 17029
).
-
L'ordinanza di assegnazione di un credito, in quanto costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo (
Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2011, n. 5529
).
-
Il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione qualora vi sia la mancanza dell'avvertimento di cui all'
art. 492, comma 3, c.p.c.
(
Cass. civ., Sez. III, 23 marzo 2011, n. 6662
).
- La nullità delpignoramento , in conseguenza della cessata efficacia del precetto per l'inutile decorso del termine di novanta giorni dalla sua notifica (
Cass. civ., Sez. III, 13 ottobre 2009, n. 21683
). La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi fondata sulla mera violazione del principio del contraddittorio, ove l'opponente non indichi sotto quale concreto profilo quella violazione abbia pregiudicato il suo diritto di difesa (Cass. civ., sez. III, 2 novembre 2010, n. 22279) e ciò per il fatto che nel processo esecutivo non si esercita un vero e proprio contraddittorio ove, tra l'altro, il debitore non è parte processuale necessaria.
Importante è il ruolo che gioca nell'esecuzione l' art. 2929 c.c. : infatti, ove il giudice dell'esecuzione non abbia sospeso il processo esecutivo e si sia giunti alla vendita del bene, l' art. 2929 c.c. prevede che la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. La norma, poi, fa salva anche la distribuzione del ricavato a favore dei creditori diversi da quello procedente, nel momento in cui prevede anche che gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione. Di conseguenza, da un lato, anche la nullità della vendita una volta decorso il termine previsto dall'art. 617 c.p.c. risulta sanata; dall'altro lato, ove si sia verificata una nullità anteriore alla vendita, tale nullità non è opponibile a chi è rimasto estraneo alla fase del procedimento in cui si è verificata.
Controversa è, invece, l'applicabilità dell' art. 2929 c.c. anche ai vizi che potevano essere fatti valere come motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
A tal proposito la giurisprudenza si esprime in senso negativo, affermando che l'eventuale estinzione e la perdita di efficacia del titolo esecutivo sono opponibili all'aggiudicatario, attenendo all' an e non alquomodo della procedura esecutiva (Cass. civ., Sez. III, 13 febbraio 2009, n. 3531 ; Cass. civ., Sez. III, 30 aprile 2009, n. 10109 ; in senso contrario, però, la giurisprudenza più datata: Cass. civ., Sez. III, 1 agosto 1991, n. 8471 ). La legittimazione ad agire
I soggetti che possono esperire il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi sono:
- il debitore ed ilterzo assoggettato all'esecuzione;
- i singoli creditori (procedente ed intervenuti);
- i destinatari degliatti esecutivi che siano interessati all'accertamento della loro invalidità.Nel processo di espropriazione presso terzi parti necessarie del giudizio di opposizione agli atti esecutivi sono solo il creditore e il debitore esecutato, ma non il terzo pignorato (Cass. civ., Sez. III, 12 febbraio 2008, n. 3276; vedi però Cass. civ., Sez. III, 5 marzo 2009, n. 5342 secondo cui il terzo è parte necessaria nei processi di opposizione agli atti esecutivi in cui si contesti la validità del primo atto di esecuzione).
L'interesse ad agire che legittima l'esperimento dell'opposizione agli atti esecutivi consiste nel danno che all'opponente deriva dal compimento dell'atto irregolare o inopportuno.
Di conseguenza, potendo l'eventuale accoglimento dell'opposizione agli atti incidere sullo svolgimento del processo esecutivo, saranno da considerare parti necessarie del giudizio di opposizione tutti i partecipanti allo stesso processo esecutivo (così, ad es., i creditori intervenuti, Cass. civ., Sez. III, 30 gennaio 2009, n. 2461 ). Il procedimento e la competenza
L'opposizione di cui al comma 1 dell' art. 617 c.p.c. , cioè quella che si propone prima che sia iniziata l'esecuzione, si propone con atto di citazione (più avanti vedremo le opposizioni agli atti proposte in materia di lavoro e previdenza).L'adozione della forma del ricorso , anziché di quella della citazione, come affermato anche in diverse fattispecie, non determina la inammissibilità dell'opposizione, a condizione che il ricorso e il pedissequo decreto di convocazione delle parti siano notificati all'opposto nel termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c. e decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto (Cass. civ., Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10643 ).L'opposizione di cui al comma 2 dell'art. 617 c.p.c., cioè quella che viene introdotta ad esecuzione iniziata, invece, si propone con ricorso secondo le prescrizioni dell'art. 125 c.p.c. (si noti che l'art. 184 disp. di att. c.p.c. si applica solo ai ricorsi di cui all'art. 615 comma 2 e 619 c.p.c.), da depositare nella cancelleria del G.E. (Cass. civ., Sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24809).
Anche in tal caso, come visto sopra, se l'opponente si avvalga della forma della citazione, è ammessa la sanatoria per raggiungimento dello scopo, giacché la forma non è prevista a pena di nullità ( Cass. civ., sez. III, 6 giugno 1975, n. 2266 , in Mass. Giur. It., 1975 ).
Per l'ammissibilità della proposizione in forma orale vedi Cass. civ., S.U., 15 ottobre 1998, n. 10187 . Giudice competente è sempre l'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge l'esecuzione, se già iniziato il procedimento esecutivo o quello indicato nell'atto di precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c., comma 3 (vedi tale ultimo articolo per il caso in cui manchi questa indicazione). La competenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 16 c.p.c., spetta sempre al tribunale(Cass. civ., Sez. III, 21 novembre 2001, n. 14725), cui è stata attribuita la competenza giurisdizionale esclusiva in materia esecutiva, sia con riguardo ai procedimenti esecutivi che alle relative opposizioni. A mente del primo comma dell'art. 618 c.p.c., il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione ed il termine, perentorio, per la notifica del ricorso e pedissequo decreto e dà, nei casi urgenti ed inaudita altera parte, gli opportuni provvedimenti, che si riferiscono, sostanzialmente, alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato.
È questa la fase sommaria cui segue quella di merito, regolata dal secondo comma dell'articolo.
L'introduzione del giudizio di merito, nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice ( Cass. civ., Sez. VI–3, Ord ., 7 novembre 2012 ,n. 19264 ). L'atto che introduce il giudizio di merito sull'opposizione, ai sensi dell'art. 618, comma 2, c.p.c., deve contenere motivi di opposizione coincidenti con quelli proposti col ricorso introduttivo nella fase dinanzi al giudice dell'esecuzione, ma è in facoltà dell'opponente rinunciare ad uno o più degli originari motivi (Cass. civ., Sez. VI–3, Ord., 16 gennaio 2013,n. 1012).
Il giudice dell'esecuzione non potrà, nella fase sommaria, con decreto steso in calce al ricorso, dichiarareimprocedibile l'opposizione agli atti, in quanto il processo di opposizione agli atti esecutivi deve in ogni caso concludersi con un provvedimento avente forma e sostanza di sentenza (Cass. civ., Sez. III, 13 giugno 2008, n. 15996 ).
All'udienza fissata con decreto (quindi a conclusione della fase sommaria) ed alla presenza delle parti in udienza, il giudice è tenuto ad adottare, se richiesti, i provvedimenti indilazionabili (di conferma o revoca dei provvedimenti opportuni in precedenza adottati inaudita altera parte ) ovvero sospendere l'intera procedura.
Esaurita tale attività, solo eventuale, il giudice, come accennato sopra, dovrà fissare un termine perentorio per l'introduzione della causa di merito.
Dovranno, comunque, essere rispettati i termini a comparire di cui all' art. 163-bis, c.p.c. , ridotti alla metà, o altri, se previsti, in ragione del rito (ad es. quello del lavoro).
L' inosservanza del termine perentorio concesso dal G.E. per l'instaurazione della fase di merito darà luogo all'estinzione del processo di opposizione.
Il giudice che svolgerà la fase di merito apparterrà allo stesso ufficio del giudice dell'esecuzione ma dovrà essere un giudice diverso, apparendo di certo inopportuno che lo stesso giudice persona fisica sia investito sia del potere di emanare una misura esecutiva, sia di istruire e decidere il processo di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della nullità di tale atto ( art. 186 - bis , disp . att. c.p.c. ). La pronuncia
Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, quindi, con il concludersi della fase di merito, può dare luogo a:
- rigetto dell'opposizione per motivi di rito;
- rigetto per motivi di merito;
- accoglimento nel merito;
- dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Per quanto riguarda il termine (venti giorni) per l'opposizione, si è formata una consolidata giurisprudenza per la quale tale termine comincia a decorrere dal momento in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone ( Cass. civ., Sez. III, 19 luglio 2005, n. 15222 ).I provvedimenti provvisori
L' a rt. 618 c.p.c. parla dei provvedimenti opportuni, al comma 1 (nella fase sommaria), e dei provvedimenti indilazionabili, al comma 2 (nella fase di merito).
Il giudice, poi può anche sospendere il processo esecutivo (a mente dell' art. 624, c.p.c. ).
Il giudice dell'esecuzione, pertanto, ha a disposizione due tipologie di provvedimenti: può sospendere il processo esecutivo e può emettere i provvedimenti opportuni e quelli indilazionabili ( Cass. civ., Sez. III, 31 luglio 2006, n. 17452 ).
Il comma 3 dell' art. 618, c.p.c. , prevede che la sentenza che decide sull'opposizione agli atti esecutivi non è impugnabile conl'appello , ma solo con il ricorso per Cassazione (Trib. Potenza, sent., 30 aprile 2009 ).
In particolare, il problema della qualificazione dell'opposizione in relazione alla sua impugnazione è risolto dalla giurisprudenza facendo ricorso al c.d. principio dell'apparenza , cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta, per come è stata svolta dal giudice nel provvedimento stesso edindipendentemente dalla sua esattezza (Cass. civ., Sez. III, 6 maggio 2010, n. 10959 ).
Di conseguenza ove la sentenza sia qualificata come emessa in un giudizio di opposizione all'esecuzione è proponibile l'appello, altrimenti il ricorso per Cassazione( Cass. civ., Sez. III, 17 luglio 2008, n. 19693 ).
La giurisprudenza ha anche affermato che, in tema di opposizioni agli atti esecutivi, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che ai sensi dell' art. 618, comma 2 , c.p.c. , chiude la fase sommaria e fissa il termine per l'introduzione del giudizio di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. , in quanto priva del carattere della definitività ( Cass. civ., sez. VI – 3, ord., 26 novembre 2014 ,n. 25169 ).
L' art. 618- bis c.p.c. , ha esteso a tutte le controversie nascenti a seguito di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, per le materie trattate nel capo I e II del Titolo IV del Libro secondo, la disciplina del processo del lavoro. Allo stesso tempo l'art. 618-bis, comma 2, c.p.c., riconosce la competenza del giudice dell'esecuzione, ove l'opposizione sia proposta nel corso del processo esecutivo, ad adottare i provvedimenti di cui agli artt. 616 e 624 c.p.c. . Relativamente all'opposizione sia agli atti esecutivi che all'esecuzione, essa va proposta con ricorso (e non con citazione). Quanto alla competenza sembra prevalere l'idea (Cass. civ., sez. lav., ord., 29 settembre 2009, n. 20891), secondo cui la competenza territoriale a decidere l'opposizione all'esecuzione, proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, nelle materie indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., è determinata in base alle regole dettate dall'art. 413, comma 2 c.p.c., per effetto del rinvio operato dall'art. 618-bis c.p.c. alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro, che non prevede una riserva di competenza come invece stabilita a favore del giudice dell'esecuzione dal secondo comma del medesimo articolo per l'opposizione all'esecuzione già iniziata o agli atti esecutivi (Cass. civ., sez. lav., 23 marzo 1991, n. 3147; Cass. civ., sez. lav., 11 febbraio 2010, n. 3230). Il rito
Come si è accennato sopra, in materia di lavoro, anche se l'opposizione è proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, essa si instaura comunque con ricorso ai sensi degli artt. 414 – 415 c.p.c. . L'introduzione della fase di merito, poi, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria, dovrà avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena. Ne consegue che, ove la causa appartenga alla competenza per materia del giudice del lavoro e, ai sensi dell'art. 618-bis, comma 1, sia disciplinata dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro, in quanto relativa ad esecuzione forzata promossa in base a provvedimenti emessi dal giudice del lavoro, il giudizio di merito va introdotto con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente entro il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione (Cass. civ. sez. III, 29 maggio 2014, n. 12055). Riferimenti
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Mandrioli ,Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi , inED , XXX, Milano, 1980, 458;
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Proto Pisani , Lezioni di diritto processuale civile , Napoli, 2006, 734;
Tomei , Il problema delle opposizioni nel processo esecutivo , inStudi in onore di Crisanto Mandrioli , Milano, 1995, 711;
Saletti , Riflessioni de iure condendosul processo esecutivo , inGI , 1996, IV, 41;
Vaccarella ,Titolo esecutivo, precetto, opposizioni , 2ª ed., Torino, 1993, 275;
Verde , Diritto processuale civile , III, Bologna, 2010, 128;
Vittoria , Il controllo sugli atti del processo di esecuzione: l'opposizione agli atti esecutivi e i reclami , inREF , 2000, 358.Bussole di inquadramento |