Opposizione agli atti esecutivi

Lorenzo Balestra
19 Marzo 2016

Recita l'art. 617 c.p.c. che l'opposizione agli atti esecutivi, può essere utilizzata per far valere vizi attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti esecutivi.
Inquadramento

Recita l'

art. 617 c.p.c.

che l'opposizione agli atti esecutivi, può essere utilizzata per far valere

vizi

attinenti:

- alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto;

- alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto;

- ai singoli atti esecutivi.

Si tratta di una parentesi di

cognizione

nell'ambito di un processo esecutivo,

avente un oggetto prettamente processuale: l'annullamento di un atto del processo esecutivo sulla base dell'allegazione di un suo vizio (

Cass. civ., sez. III, 22 febbraio 1995, n. 1954

).

È un

rimedio di carattere generale

ed

attiene alla regolarità formale degli atti del processo esecutivo, in senso ampio: così si può riferire all

'invalidità, all'inopportunità o alla incongruenza dei singoli atti esecutivi.

La particolare natura di questa opposizione esclude che i provvedimenti che ne derivano possano ritenersi sottoposti al (diverso) regime delle impugnazioni previsto, per le sentenze, dall'

art. 323

c.p.c.

ed esclude, altresì, che possa legittimamente parlarsi di definitività dell'atto giurisdizionale, condizione necessaria affinché un provvedimento decisorio possa essere impugnato con il ricorso straordinario per cassazione

ex

art. 111 Cost.

(

Cass. civ., sez. I, 2 giugno 1994, n. 5352

;

Cass. civ., sez.

III, o

rd

., 19 febbraio 2003, n. 2487

).

Trattandosi di rimedio di carattere generale, ogni qualvolta è riconosciuto alle parti un altro rimedio l'opposizione agli atti esecutivi non potrà essere utilizzata (Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2007, n. 1887).

Il termine

Il termine per proporre l'opposizione è, attualmente, di venti giorni decorrenti dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto o, ad esecuzione in corso, dal primo atto di esecuzione, se riguardante il titolo esecutivo o il precetto oppure dal giorno in cui i singoli atti esecutivi furono compiuti (come verrà meglio analizzato in seguito).

Il termine è

perentorio

e la tardività dell'opposizione è rilevabile

d'ufficio

(

Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2004, n. 3404

).

Detto termine non è assoggettato, inoltre, alla sospensione feriale dei termini (Cass. civ., Sez. VI – 3, ord., 15 ottobre 2013, n. 23410).

È fondamentale, per la decorrenza del termine, la legale conoscenza dell'atto assunto come viziato: si esprime in tal senso la giurisprudenza consolidata (Cass. civ., Sez. VI – 3, ord., 7 novembre 2012, n. 19277).

In assenza di un termine ultimo fissato dalla norma, la giurisprudenza ha affermato che questo coincide con l'udienza di autorizzazione alla vendita in conseguenza del disposto degli artt. 530 e 569 c.p.c. che hanno la funzione di assicurare stabilità all'ordinanza di aggiudicazione del bene subastato.

La distinzione tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi

La differenza, non sempre facilmente identificabile nell'applicazione pratica, è netta almeno in linea teorica.

Infatti, nell'opposizione

all'esecuzione

l'oggetto dalla domanda è dato dall'accertamento negativo del diritto dell'intimante di promuovere un giudizio di esecuzione: si assume che il creditore che procede all'esecuzione non ne abbia titolo, cioè se ne contesta il diritto sostanziale di procedere ad esecuzione.

Al contrario, nell'opposizione

agli atti esecutivi

l'oggetto del giudizio è invece costituito dalla richiesta di dichiarare la cosiddetta nullità formale dell'atto preliminare all'azione esecutiva o del singolo atto della fase esecutiva: qui non si contesta il titolo sostanziale ma la regolarità degli atti dell'esecuzione (

Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2009, n. 24047

).

La diversa funzione del rimedio di cui all'art. 487 c.p.c.

L'

art. 487 c.p.c.

stabilisce che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, che sono dati con ordinanza, possono da questi essere modificati o revocati fino a che non abbiano avuto esecuzione.

La contiguità con la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi risulta evidente e ha dato luogo a discussioni, specialmente in dottrina.

La posizione che sembra essere più convincente afferma che contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, è possibile proporre

sia

un'istanza di

revoca

del precedente provvedimento

sia

un'opposizione agli

atti esecutivi, ma una volta eseguita

l'ordinanza, la revoca non sarà più possibile e resterà il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi se nel frattempo non sia decorso il termine di venti giorni di cui all'

art. 617

c.p.c.

Anche la giurisprudenza adotta questa posizione osservando che, in mancanza di limiti normativi, il potere del giudice dell'esecuzione di revoca dei propri provvedimenti concorre con la possibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, ad istanza della parte interessata, con la precisazione che, mentre il potere di revoca giudiziale può essere esercitato anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'opposizione di cui all'

art. 617 c.p.c.

, e sempre che il provvedimento non abbia avuto definitiva esecuzione, per potersi avvalere del rimedio della suddetta opposizione la parte deve rispettare il termine perentorio di decadenza previsto dal citato art. 617 c.p.c., che decorre dal momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza del provvedimento impugnato ovvero di un atto successivo che lo presuppone. (

Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2009, n. 11316

).

L'opposizione anteriore all'inizio dell'esecuzione: l'irregolarità formale del titolo esecutivo e del precetto

L'

art. 617 c.p.c.

, al primo comma, prevede che, prima dell'inizio dell'esecuzione (che ricordiamo ha inizio col pignoramento) il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi per far valere l'irregolarità formale del titolo esecutivo e del precetto.

Vi è una copiosa giurisprudenza sui casi di irregolarità del titolo esecutivo, ad es.,

nel caso di rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella in cui favore il titolo sia stato emesso ed in quello di mancata spedizione del titolo in forma esecutiva:

Casistica

Il rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella in cui favore il titolo sia stato emesso non dà luogo a nullità o inefficacia del titolo, ma costituisce una irregolarità che deve essere fatta valere a norma

dell'

art. 617

c.p.c.

.

Alla medesima irregolarità, da denunciare negli stessi modi, dà luogo la circostanza che il rilascio del titolo in forma esecutiva, per quanto avvenuto nei confronti di uno dei soggetti in cui favore sia stato emesso il titolo, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso (

Cass. civ., sez. III, 3 settembre 1999 n.9297

).

Rilascio

della copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella in cui favore il titolo sia stato emesso

In tema di processo di esecuzione, qualora l'espropriazione forzata trovi fondamento in una condanna pronunciata con sentenza di primo grado, ed il precetto sia notificato dopo che l'appello proposto avverso detta sentenza è stato dichiarato inammissibile, il titolo da notificarsi al debitore in forma esecutiva prima che l'esecuzione abbia inizio è rappresentato dalla sentenza di primo grado, e non da quella di appello.

(

Cass. civ.,

sez

. III, 22

gennaio

1999, n. 586

)

Sentenza di primo grado come titolo da notificarsi al debitore in forma esecutiva

L'opposizione, con la quale il debitore contesta la validità del pignoramento eseguito in base ad un titolo esecutivo spedito con firma irregolare del cancelliere in calce alla formula esecutiva apposta dopo il provvedimento giudiziale, ha la natura di una opposizione agli atti esecutivi, e non alla esecuzione, perché investe non il diritto della parte istante di procedere alla esecuzione ma la regolarità formale dei singoli atti di esecuzione, ed, ai sensi

dell'

art. 617 c.p.c.

, non può essere, pertanto, proposta dopo cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo (e del precetto) per far valere gli effetti della dedotta nullità (sanabile) sul successivo pignoramento. (

Cass. civ., Sez. III, 3 giugno 1993, n. 6221

)

Natura di opposizione agli atti esecutivi dell'opposizione

La mancata trascrizione del titolo esecutivo nel precetto intimato in base a cambiale o ad assegno, che è prescritta per la sua individuazione, ne determina la nullità, che è deducibile con l'opposizione ex

art. 617 c.p.c.

, con la conseguenza che la sentenza che decide sull'opposizione non è appellabile, ma ricorribile in cassazione ai sensi dell'

art.

111

Cost

.

(

Cass. civ.,

sez

. III, 9

marzo

2005, n. 5168

)

Mancata trascrizione del titolo esecutivo nel precetto intimato in base a cambiale o ad assegno

In tema di esecuzione per rilascio, allorquando si faccia valere il vizio di mancata notifica del precetto e del titolo esecutivo, l'opposizione agli atti esecutivi può essere proposta dopo il completamento dell'esecuzione.

(

Cass. civ., sez. III, 4 luglio 2006, n. 15268

)

Vizio di mancata notifica del precetto e del titolo esecutivo

In caso di notificazione del precetto eseguita da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente, la conseguente nullità, non impedendo il perseguimento delle finalità del precetto stesso, è da considerarsi sanata in forza dell'avvenuta proposizione, da parte dell'intimato, dell'opposizione ex

art. 617

c.p.c.

(

Cass. civ., sez. VI – 3,

Ord

., 7 giugno 2013

,

n. 14495

)

Notificazione del precetto eseguita da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente

Distinta dalla irregolarità formale è l'inesistenza che, da sola, vale come motivo di opposizione all'esecuzione e non al titolo esecutivo (

Cass. civ., Sez. III, 5 giugno 2007, n. 13069

).

Un problema dibattuto riguarda l'individuazione della differenza fra irregolarità, come richiede la norma dell'

art. 617 c.p.c.

e la nullità, del titolo esecutivo e del precetto.

Il problema sembra potersi risolvere inquadrando l'irregolarità come una figura più ampia della nullità.

Pertanto l'irregolarità del titolo esecutivo e del precetto consisterebbe in ogni discrepanza dell'atto dal suo modello formale, anche quando una tale discrepanza non è sanzionata dalla legge a pena di nullità.

L'opposizione successiva all'inizio dell'esecuzione: i singoli atti esecutivi

Il comma 2 dell'

art. 617 c.p.c.

, si occupa delle opposizioni agli atti esecutivi ad esecuzione iniziata.

Invero la norma riunisce una serie di atti cui si può rivolgere l'opposizione agli atti esecutivi; questi sono quegli atti con cui la parte promuove l'inizio, lo svolgimento e la conclusione della procedura esecutiva e quelli con cui gli organi giurisdizionali attuano l'instaurazione, la prosecuzione e la definizione del relativo rapporto processuale: in una parola, tutti quegli atti in cui si esplica la funzione esecutiva.

Casistica: atti contestabili con opposizione agli atti esecutivi

Il

provvedimento

col quale il giudice dell'esecuzione

dichiari

la

sopravvenuta inefficacia

del titolo esecutivo

Cass. civ., Sez. III, 23 febbraio 2009, n. 4334

L'ordinanza di

conversione del pignoramento

Cass. civ., Sez. III, 28 settembre 2009, n. 20733

Il provvedimento con cui il G.E. nega la propria

competenza

Cass. civ.,

Sez

. III, Ord., 30

agosto

2004, n. 17444

L'ordinanza di

aggiudicazione laddove

l'aggiudicatario, nel formulare la sua offerta, abbia depositato la cauzione in una misura inferiore a quella prescritta

Cass. civ., Sez. III, 8 aprile 2014, n. 8145

;

Cass. civ.,

Sez

. III, 13

marzo

2009, n. 6186

Il

provvedimento emesso ai sensi dell'

art. 612

c.p.c.

, per determinare le modalità dell'esecuzione

Trib. Roma, Sez. IV bis, 24 luglio 2009

La mancata riunione di due diversi successivi pignoramenti sullo stesso credito da parte di due creditori diversi

Cass. civ., Sez. III, 20 luglio 2010, n. 17029

L'ordinanza di assegnazione di un credito, in quanto costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo

Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2011, n. 5529

Il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione qualora vi sia la mancanza dell'avvertimento di cui all'

art. 492, comma 3,

c.p.c.

Cass. civ., Sez. III, 23 marzo 2011, n. 6662

La

nullità

del

pignoramento

, in conseguenza della cessata efficacia del precetto per l'inutile decorso del termine di novanta giorni dalla sua notifica.

Cass. civ., Sez. III, 13 ottobre 2009, n. 21683

Come insegna la giurisprudenza, ripercorrendo una casistica consistente, con l'opposizione agli atti esecutivi, tra gli altri, si possono contestare:

-

Il

provvedimento

col quale il giudice dell'esecuzione

dichiari

la

sopravvenuta inefficacia

del titolo esecutivo (

Cass. civ., Sez. III, 23 febbraio 2009, n. 4334

).

-

L'ordinanza di

conversione del pignoramento

,

(

Cass. civ., Sez. III, 28 settembre 2009, n. 20733

).

-

Il provvedimento con cui il G.E. nega la propria

competenza

:

(

Cass. civ., Sez. III, ord., 30 agosto 2004, n. 17444

).

-

L'ordinanza di

aggiudicazione

(

Cass. civ., Sez. III, 8 aprile 2014, n. 8145

)

,

laddove

l'aggiudicatario, nel formulare la sua offerta, abbia depositato la cauzione in una misura inferiore a quella prescritta (

Cass. civ., Sez. III, 13 marzo 2009, n. 6186

).

-

Il

provvedimento emesso ai sensi dell'

art. 612

c.p.c.

, per determinare le modalità dell'esecuzione (

Trib. Roma, Sez. IV bis, 24 luglio 2009

).

-

La mancata riunione di due diversi successivi pignoramenti sullo stesso credito da parte di due creditori diversi (

Cass. civ., Sez. III, 20 luglio 2010, n. 17029

).

-

L'ordinanza di assegnazione di un credito, in quanto costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo (

Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2011, n. 5529

).

-

Il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione qualora vi sia la mancanza dell'avvertimento di cui all'

art. 492, comma 3, c.p.c.

(

Cass. civ., Sez. III, 23 marzo 2011, n. 6662

).

- La

nullità

del

pignoramento

, in conseguenza della cessata efficacia del precetto per l'inutile decorso del termine di novanta giorni dalla sua notifica (

Cass. civ., Sez. III, 13 ottobre 2009, n. 21683

).

La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi fondata sulla mera violazione del principio del contraddittorio, ove l'opponente non indichi sotto quale concreto profilo quella violazione abbia pregiudicato il suo diritto di difesa (Cass. civ., sez. III, 2 novembre 2010, n. 22279) e ciò per il fatto che nel processo esecutivo non si esercita un vero e proprio contraddittorio ove, tra l'altro, il debitore non è parte processuale necessaria.

La nullità degli atti esecutivi: il rapporto fra l'art. 617 c.p.c. e l'art. 2929 c.c.

Importante è il ruolo che gioca nell'esecuzione l'

art. 2929 c.c.

: infatti, ove il giudice dell'esecuzione non abbia sospeso il processo esecutivo e si sia giunti alla vendita del bene, l'

art. 2929 c.c.

prevede che la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente.

La norma, poi, fa salva anche la distribuzione del ricavato a favore dei creditori diversi da quello procedente, nel momento in cui prevede anche che gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.

Di conseguenza, da un lato, anche la nullità della vendita una volta decorso il termine previsto dall'art. 617 c.p.c. risulta sanata; dall'altro lato, ove si sia verificata una nullità anteriore alla vendita, tale nullità non è opponibile a chi è rimasto estraneo alla fase del procedimento in cui si è verificata.

Controversa è, invece, l'applicabilità dell'

art. 2929 c.c.

anche ai vizi che potevano essere fatti valere come motivo di opposizione all'esecuzione

ex

art. 615 c.p.c.

A tal proposito la giurisprudenza si esprime in senso negativo, affermando che l'eventuale estinzione e la perdita di efficacia del titolo esecutivo sono opponibili all'aggiudicatario, attenendo all'

an

e non al

quomodo

della procedura esecutiva (

Cass. civ., Sez. III, 13 febbraio 2009, n. 3531

;

Cass. civ., Sez. III, 30 aprile 2009, n. 10109

; in senso contrario, però, la giurisprudenza più datata:

Cass. civ., Sez. III, 1 agosto 1991, n. 8471

).

La legittimazione ad agire

I soggetti che possono esperire il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi sono:

- il

debitore

ed il

terzo assoggettato

all'esecuzione;

- i singoli

creditori

(procedente ed intervenuti);

- i

destinatari

degli

atti

esecutivi che siano interessati all'accertamento della loro invalidità.

Nel processo di espropriazione presso terzi parti necessarie del giudizio di opposizione agli atti esecutivi sono solo il creditore e il debitore esecutato, ma non il terzo pignorato (Cass. civ., Sez. III, 12 febbraio 2008, n. 3276; vedi però Cass. civ., Sez. III, 5 marzo 2009, n. 5342 secondo cui il terzo è parte necessaria nei processi di opposizione agli atti esecutivi in cui si contesti la validità del primo atto di esecuzione).

L'interesse ad agire

L'interesse

ad agire

che legittima l'esperimento dell'opposizione agli atti esecutivi consiste nel

danno

che all'opponente deriva dal compimento dell'atto irregolare o inopportuno.

Di conseguenza, potendo l'eventuale accoglimento dell'opposizione agli atti incidere sullo svolgimento del processo esecutivo, saranno da considerare parti necessarie del giudizio di opposizione tutti i partecipanti allo stesso processo esecutivo (così, ad es., i creditori intervenuti,

Cass. civ., Sez. III, 30 gennaio 2009, n. 2461

).

Il procedimento e la competenza

L'opposizione di cui al comma 1 dell'

art. 617 c.p.c.

, cioè quella che si propone prima che sia iniziata l'esecuzione, si propone con atto di

citazione

(più avanti vedremo le opposizioni agli atti proposte in materia di lavoro e previdenza).

L'adozione della forma del

ricorso

, anziché di quella della citazione, come affermato anche in diverse fattispecie, non determina la inammissibilità dell'opposizione, a condizione che il ricorso e il pedissequo decreto di convocazione delle parti siano notificati all'opposto nel termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c. e decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto (

Cass. civ., Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10643

).

L'opposizione di cui al comma 2 dell'art. 617 c.p.c., cioè quella che viene introdotta ad esecuzione iniziata, invece, si propone con ricorso secondo le prescrizioni dell'art. 125 c.p.c. (si noti che l'art. 184 disp. di att. c.p.c. si applica solo ai ricorsi di cui all'art. 615 comma 2 e 619 c.p.c.), da depositare nella cancelleria del G.E. (Cass. civ., Sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24809).

Anche in tal caso, come visto sopra, se l'opponente si avvalga della forma della citazione, è ammessa la sanatoria per raggiungimento dello scopo, giacché la forma non è prevista a pena di nullità (

Cass. civ., sez. III, 6 giugno 1975, n. 2266

, in

Mass. Giur. It., 1975

).

Per l'ammissibilità della proposizione in forma orale vedi

Cass. civ., S.U., 15 ottobre 1998, n. 10187

.

Giudice competente è sempre l'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge l'esecuzione, se già iniziato il procedimento esecutivo o quello indicato nell'atto di precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c., comma 3 (vedi tale ultimo articolo per il caso in cui manchi questa indicazione).

La competenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 16 c.p.c., spetta sempre al tribunale(Cass. civ., Sez. III, 21 novembre 2001, n. 14725), cui è stata attribuita la competenza giurisdizionale esclusiva in materia esecutiva, sia con riguardo ai procedimenti esecutivi che alle relative opposizioni.

A mente del primo comma dell'art. 618 c.p.c., il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione ed il termine, perentorio, per la notifica del ricorso e pedissequo decreto e dà, nei casi urgenti ed inaudita altera parte, gli opportuni provvedimenti, che si riferiscono, sostanzialmente, alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato.

È questa la fase sommaria cui segue quella di merito, regolata dal secondo comma dell'articolo.

L'introduzione del giudizio di merito, nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice (

Cass. civ., Sez. VI–3,

Ord

., 7 novembre 2012

,

n. 19264

).

L'atto che introduce il giudizio di merito sull'opposizione, ai sensi dell'art. 618, comma 2, c.p.c., deve contenere motivi di opposizione coincidenti con quelli proposti col ricorso introduttivo nella fase dinanzi al giudice dell'esecuzione, ma è in facoltà dell'opponente rinunciare ad uno o più degli originari motivi (Cass. civ., Sez. VI–3, Ord., 16 gennaio 2013,n. 1012).

Il giudice dell'esecuzione

non

potrà, nella fase sommaria, con decreto steso in calce al ricorso, dichiarare

improcedibile

l'opposizione agli atti, in quanto il processo di opposizione agli atti esecutivi deve in ogni caso concludersi con un provvedimento avente forma e sostanza di sentenza (

Cass. civ., Sez. III, 13 giugno 2008, n. 15996

).

All'udienza fissata con decreto (quindi a conclusione della fase sommaria) ed alla presenza delle parti in udienza, il giudice è tenuto ad adottare, se richiesti, i provvedimenti indilazionabili (di conferma o revoca dei provvedimenti opportuni in precedenza adottati

inaudita altera parte

) ovvero sospendere l'intera procedura.

Esaurita tale attività, solo eventuale, il giudice, come accennato sopra, dovrà fissare un termine perentorio per l'introduzione della causa di merito.

Dovranno, comunque, essere rispettati i termini a comparire di cui all'

art. 163-bis, c.p.c.

, ridotti alla metà, o altri, se previsti, in ragione del rito (ad es. quello del lavoro).

L'

inosservanza

del termine perentorio concesso dal G.E. per l'instaurazione della fase di merito darà luogo all'estinzione del processo di opposizione.

Il giudice che svolgerà la fase di merito apparterrà allo stesso ufficio del giudice dell'esecuzione ma dovrà essere un giudice diverso, apparendo di certo inopportuno che lo stesso giudice persona fisica sia investito sia del potere di emanare una misura esecutiva, sia di istruire e decidere il processo di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della nullità di tale atto (

art. 186

-

bis

,

disp

. att. c.p.c.

).

La pronuncia

Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, quindi, con il concludersi della fase di merito, può dare luogo a:

- rigetto dell'opposizione per motivi di rito;

- rigetto per motivi di merito;

-

accoglimento nel merito;

-

dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Per quanto riguarda il termine (venti giorni) per l'opposizione, si è formata una consolidata giurisprudenza per la quale tale termine comincia a decorrere dal momento in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone (

Cass. civ., Sez. III, 19 luglio 2005, n. 15222

).

I provvedimenti provvisori

L'

a

rt. 618 c.p.c.

parla dei provvedimenti opportuni, al comma 1 (nella fase sommaria), e dei provvedimenti indilazionabili, al comma 2 (nella fase di merito).

Il giudice, poi può anche sospendere il processo esecutivo (a mente dell'

art. 624, c.p.c.

).

Il giudice dell'esecuzione, pertanto, ha a disposizione due tipologie di provvedimenti: può sospendere il processo esecutivo e può emettere i provvedimenti opportuni e quelli indilazionabili (

Cass. civ., Sez. III, 31 luglio 2006, n. 17452

).

L'impugnazione

Il comma 3 dell'

art. 618, c.p.c.

, prevede che la sentenza che decide sull'opposizione agli atti esecutivi

non

è impugnabile con

l'appello

, ma solo con il ricorso per Cassazione (

Trib. Potenza, sent., 30 aprile 2009

).

In particolare, il problema della qualificazione dell'opposizione in relazione alla sua impugnazione è risolto dalla giurisprudenza facendo ricorso al c.d. principio

dell'apparenza

, cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta, per come è stata svolta dal giudice nel provvedimento stesso ed

indipendentemente

dalla sua esattezza (

Cass. civ., Sez. III, 6 maggio 2010, n. 10959

).

Di conseguenza ove la sentenza sia

qualificata

come emessa in un giudizio di opposizione all'esecuzione è proponibile l'appello, altrimenti il ricorso per Cassazione

(

Cass. civ., Sez. III, 17 luglio 2008, n. 19693

).

La giurisprudenza ha anche affermato che, in tema di opposizioni agli atti esecutivi, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che ai sensi dell'

art. 618, comma

2

,

c.p.c.

, chiude la fase sommaria e fissa il termine per l'introduzione del giudizio di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione

ex

art. 111,

comma 7,

Cost.

, in quanto priva del carattere della definitività (

Cass. civ., sez. VI – 3, ord., 26 novembre 2014

,

n. 25169

).

La materia di lavoro: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi

L'

art. 618-

bis

c.p.c.

, ha esteso a tutte le controversie nascenti a seguito di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, per le materie trattate nel capo I e II del Titolo IV del Libro secondo, la disciplina del processo del lavoro.

Allo stesso tempo l'art. 618-bis, comma 2, c.p.c., riconosce la competenza del giudice dell'esecuzione, ove l'opposizione sia proposta nel corso del processo esecutivo, ad adottare i provvedimenti di cui agli artt. 616 e 624 c.p.c. .

Relativamente all'opposizione sia agli atti esecutivi che all'esecuzione, essa va proposta con ricorso (e non con citazione).

Quanto alla competenza sembra prevalere l'idea (Cass. civ., sez. lav., ord., 29 settembre 2009, n. 20891), secondo cui la competenza territoriale a decidere l'opposizione all'esecuzione, proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, nelle materie indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., è determinata in base alle regole dettate dall'art. 413, comma 2 c.p.c., per effetto del rinvio operato dall'art. 618-bis c.p.c. alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro, che non prevede una riserva di competenza come invece stabilita a favore del giudice dell'esecuzione dal secondo comma del medesimo articolo per l'opposizione all'esecuzione già iniziata o agli atti esecutivi (Cass. civ., sez. lav., 23 marzo 1991, n. 3147; Cass. civ., sez. lav., 11 febbraio 2010, n. 3230).

Il rito

Come si è accennato sopra, in materia di lavoro, anche se l'opposizione è proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, essa si instaura comunque con ricorso ai sensi degli artt. 414415

c.p.c.

.

L'introduzione della fase di merito, poi, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria, dovrà avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena. Ne consegue che, ove la causa appartenga alla competenza per materia del giudice del lavoro e, ai sensi dell'art. 618-bis, comma 1, sia disciplinata dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro, in quanto relativa ad esecuzione forzata promossa in base a provvedimenti emessi dal giudice del lavoro, il giudizio di merito va introdotto con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente entro il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione (Cass. civ. sez. III, 29 maggio 2014, n. 12055).

Riferimenti

Barletta

,

La stabilità della vendita forzata

, Napoli, 2002, 271;

Luiso

,

Diritto processuale civile

, III,

Il processo esecutivo

, 4ª ed., Milano, 2008, 244;

Mandrioli

,

Sulla nozione di irregolarità nel processo civile

, in

RDC

, 1977, 515;

Mandrioli

,

Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi

, in

ED

, XXX, Milano, 1980, 458;

Oriani

,

L'opposizione agli atti esecutivi

, Napoli, 1987, 7 -

Opposizione all'esecuzione

, in

Digesto civ.

, XIII, Torino, 1995, 608 -

L'opposizione agli atti esecutivi: la sua attuale configurazione e le prospettive

de iure condendo, in

Scritti sul processo esecutivo e fallimentare in ricordo di Raimondo Annecchino

, Napoli, 2005, 503;

Proto Pisani

,

Lezioni di diritto processuale civile

, Napoli, 2006, 734;

Tomei

,

Il problema delle opposizioni nel processo esecutivo

, in

Studi in onore di Crisanto Mandrioli

, Milano, 1995, 711;

Saletti

,

Riflessioni

de iure condendo

sul processo esecutivo

, in

GI

, 1996, IV, 41;

Vaccarella

,

Titolo esecutivo, precetto, opposizioni

, 2ª ed., Torino, 1993, 275;

Verde

,

Diritto processuale civile

, III, Bologna, 2010, 128;

Vittoria

,

Il controllo sugli atti del processo di esecuzione: l'opposizione agli atti esecutivi e i reclami

, in

REF

, 2000, 358.

Sommario