Valerio Colandrea
30 Marzo 2016

Atto con cui il creditore manifesta la volontà di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore.
Inquadramento

Il precetto è l'atto con cui il creditore manifesta la volontà di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore e si atteggia quindi come atto prodromico rispetto al procedimento espropriativo.

L'art. 480 c.p.c. definisce il precetto come l'intimazione rivolta al debitore di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.) e nell'avvertimento che, ove questi non adempia, si procederà ad esecuzione forzata.

Il precetto, dunque, svolge una duplice funzione:

  • da una parte consente al debitore nei cui confronti è proposto di adempiere, evitando così l'esecuzione forzata;
  • dall'altra preannuncia la procedura espropriativa stessa, laddove il debitore non dovesse adempiere entro il termine massimo fissato nel precetto stesso.

Il precetto è un tipico atto recettizio, per cui non produce effetti se non è portato a conoscenza del destinatario mediante notificazione (art. 479 c.p.c.) e reca la determinazione attuale dell'obbligo debitorio, dal momento che questo potrebbe mutare nelle more dell'inizio dell'esecuzione forzata.

L'esatta determinazione del momento iniziale dell'espropriazione forzata assume notevole rilievo di carattere pratico, determinando il limite di validità del precetto e la competenza in caso di opposizione anteriore all'esecuzione oppure al pignoramento.

Natura giuridica

Particolarmente controversa è da sempre l'individuazione della natura giuridica dell'atto di precetto.

  • Teoria processuale: Una prima tesi dottrinalelo inquadra come atto processuale in senso stretto, ovverosia come atto contenente la domanda esecutiva ;
  • Teoria stragiudiziale: L'orientamento assolutamente prevalente in dottrinaconsidera invece il precetto come un atto preliminare rispetto all'esecuzione, estraneo ad essa.

Questa soluzione ermeneutica si fonda sull'art. 491 c.p.c., che fissa l'inizio dell'espropriazione forzata nel pignoramento, oltre a stabilire che col precetto si preannuncia solo la successiva ed eventuale esecuzione.

Nella scia della tesi stragiudiziale si inserisce la giurisprudenza pacifica, secondo cui il precetto non è un atto processuale, ma solo preliminare, prodromico, avente natura sostanziale, seppur necessario per l'esecuzione forzata (Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2008, n. 25002; Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2006, n. 3998; Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2003, n. 5368).

La natura sostanziale del precetto implica che trovano applicazione le norme sul rapporto sostanziale, per cui non è necessario che il precetto sia sottoscritto da un legale (Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2006, n. 10497; Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2006, n. 3998), e la procura al difensore può essere conferita dal creditore anche dopo la notifica del precetto, equivalendo a ratifica dell'attività posta in essere dal falsus procurator.

Ad ogni modo il conferimento postumo della procura deve avvenire al massimo al momento della costituzione nel giudizio di opposizione eventualmente promosso dalla controparte (Cass. civ., sez.III, 18 settembre 2007, n. 19362; Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2000, n. 9365).

Forma del precetto

L'art. 480, comma 1, c.p.c. sancisce che il precetto deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro un termine non inferiore a 10 giorni, l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, con l'avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

In evidenza

Non determinano la nullità del precetto:

  • La mancanza dell'elemento dell'avvertimento, posto che non si tratta di elemento essenziale la cui carenza è sanzionata espressamente con la nullità, a differenza di quelli richiesti dal comma 2 dell'art. 480 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 1986, n. 6230);
  • l'omessa indicazione del titolo esecutivo azionato, quando l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 2014, n. 25433).

Ad ogni modo il precetto deve contenere l'indicazione dell'ammontare del debito, per cui l'omessa indicazione di questa somma, anche solo in forma generica, dà vita a nullità del precetto che può essere fatta valere mediante l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2009, n. 10296; Cass. civ., sez. III, 19 giugno 1993, n. 6845).

L'opposizione proposta per far valere un vizio del precetto riconducibile alle categorie dell'inesistenza o della nullità insanabile (quale quello della mancata sottoscrizione della parte o di difensore) è proponibile anche dopo il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto. (Cass. civ., sez. III, 16 giugno 1992, n. 7394).

Non comporta nullità del precetto, invece, la mancata indicazione del procedimento logico-giuridico o del calcolo matematico per determinarla (Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4008).

Se la somma indicata nel precetto risulta maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta, non si ha nullità totale del precetto, ma solo nullità o inefficacia parziale dello stesso per la porzione della somma eccedente, atteso il principio di conservazione degli atti giuridici (Cass. civ., sez. lav., 30 gennaio 2013, n. 2160; Cass. civ., sez. III, 29 febbraio 2008, n. 5515; Cass. civ., sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938).

Tale nullità o inefficacia parziale può essere fatta valere dal debitore mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta (Cass. civ., sez.lav., 30 gennaio 2013, n. 2160; Cass. civ., sez. III, 29 febbraio 2008, n. 5515).

L'art. 480, comma 2, c.p.c. enuclea una serie di elementi del precetto che devono essere contenuti a pena di nullità: l'indicazione delle parti, la data di notificazione del titolo esecutivo (se fatta separatamente) o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge.

L'indicazione delle parti pone pochi problemi; essa serve essenzialmente ad individuare i soggetti della procedura espropriativa e ai sensi dell'art. 603 c.p.c. in caso di espropriazione contro il terzo proprietario, occorrerà l'indicazione del soggetto e del bene da sottoporre ad esecuzione.

Maggiori difficoltà solleva invece il secondo requisito richiesto a pena di nullità, vale a dire quello dell'indicazione della data di notificazione o della trascrizione integrale del titolo.

Ovviamente l'indicazione della data di notifica cessa di essere elemento essenziale del precetto ove la notifica avvenga contemporaneamente col precetto. L'omessa menzione della data di notificazione non cagiona comunque nullità del precetto – in ossequio al principio del raggiungimento dello scopo - se il titolo può essere comunque individuato “aliunde”, ad esempio attraverso le altre indicazioni contenute nel precetto (Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12230).

Si è tuttavia affermato che non è possibile desumere la data di notificazione (o altri elementi essenziali) da altri atti di precetto (Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2001, n. 4787).

Nel caso in cui il titolo esecutivo su cui si fonda il precetto sia rappresentato da un decreto ingiuntivo l'art. 654 c.p.c. richiede, oltre alla menzione della data di notificazione del titolo ai sensi dell'art. 480 c.p.c. , l'indicazione altresì del provvedimento che ordina l'esecutorietà del decreto e dell'apposizione della formula esecutiva.

Tale previsione è volta a semplificare l'inizio del procedimento esecutivo, evitando una inutile duplicazione della notifica del titolo, già avvenuta ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione, ed integrandola se il titolo in quel momento non era ancora munito di esecutività (Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2007, n. 12731). Perciò, essa trova applicazione in ogni ipotesi di esecutorietà del provvedimento monitorio e non solo quando essa venga concessa per essere stata respinta l'opposizione o per essersi estinto il relativo giudizio (Cass. civ., sez. III, 21 novembre 2001, n. 14729).

In buona sostanza, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo e la menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva perseguono una funzione di esatta identificazione del titolo sostituendo la notificazione dell'atto spedito in forma esecutiva.

La mancata od inesatta indicazione, salvo che l'esigenza d'individuazione del titolo esecutivo risulti comunque soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso (quali, ad esempio, l'indicazione dell'autorità promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo: Cass. civ., sez. III, 28 luglio 1987, n. 6536), determina la nullità del precetto da farsi valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 2 marzo 2006, n. 4649).

Ad ogni modo, si è affermato che, in assenza di tali indicazioni, si verifica una nullità equivalente a quello che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, con la conseguenza che il vizio non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ., sez. III, 23 ottobre 2014, n. 22510).

La trascrizione integrale del titolo è invece richiesta nei soli casi previsti dalla legge (art. 480, comma 2, c.p.c.), cioè quelli delle scritture private autenticate ex art. 474, comma 3, c.p.c.e dei titoli di credito.

In caso di omessa trascrizione integrale del titolo, essa non può essere surrogata dalla conoscenza del titolo ottenuta “aliunde” o in altro modo, comportando così la nullità del precetto (Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2005, n. 5168).

Questa patologia del precetto può essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2005, n. 5168; Cass. civ., sez. III, 10 aprile 1995, n. 4475).

Nel caso in cui il titolo esecutivo consista in titoli di credito, si è comunque ritenuto necessario e sufficiente che il precetto rechi gli estremi indispensabili all'identificazione del titolo pur in difetto della trascrizione integrale (Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1990, n. 3593)

Il d.l. n. 83/2015, convertito in l. n. 132/2015 ha aggiunto un nuovo periodo nel corpo del comma 2 dell'art. 480 c.p.c.

Il legislatore ha ampliato dunque il contenuto del precetto, stabilendo che in questo sia dato avviso al debitore della possibilità di ricorrere ad un organismo di composizione della crisi o ad un professionista nominato dal giudice, al fine di proporre un piano di composizione o un piano del consumatore ai sensi della l. n. 3 del 2012.

  • In questo modo il debitore cui sia notificato il precetto ha ora una triplice possibilità: adempiere spontaneamente;
  • sottoporsi alla procedura di esecuzione forzata;
  • cercare una composizione stragiudiziale della sua situazione di eccessivo indebitamento.

L'art. 23, comma 7, del d.l. n. 83/2015 ha stabilito che l'obbligo di inserire l'avvertimento de quo si applica ai precetti notificati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione.

L'art. 480, comma 3, c.p.c. prevede che il precetto debba contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio dell'istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione.

In mancanza di elezione,le opposizioni a precetto si propongono davanti al giudice del luogo dove il precetto è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria.

Laddove il creditore elegge domicilio in un luogo in cui il debitore non ha beni da sottoporre ad esecuzione, il debitore può proporre opposizione al precetto innanzi al giudice del luogo in cui sia stato notificato il precetto (C. Cost., 19 giugno 1973, n. 84; Cass. civ., sez. III, 11 aprile 2008, n. 9670).

Il debitore può limitarsi ad affermare che nel comune della residenza dichiarata o del domicilio eletto non vi sono beni pignorabili, restando invece in capo al creditore l'onere di provare che nel luogo scelto vi siano beni pignorabili (Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2011, n. 15901; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2005, n. 5621).

Qualora l'elezione di domicilio vi sia stata (anche in modo errato), la notifica dell'opposizione deve avere luogo alla parte nel domicilio eletto e non in cancelleria, atteso che l'art. 480, comma 3, c.p.c. si applica solo nel caso in cui l'elezione manchi del tutto (C. Cost., 29 dicembre 2005, n. 480).

La dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio contenuta nel precetto comporta che, una volta iniziata l'espropriazione forzata, tutte le notificazioni e le comunicazioni al creditore pignorante si eseguano presso tale luogo in forza dell'art. 489 c.p.c.

Tuttavia, l'art. 489 c.p.c. opera solo in caso di comunicazioni e notificazioni endoprocedimentali, da compiersi cioè nel contesto dell'espropriazione forzata, per cui non si applica per la notifica delle opposizioni esecutive, che va eseguita alla parte personalmente e non al procuratore presso il domicilio eletto(Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2003, n. 7638).

Sulla stessa linea Cass. civ., sez. lav, 2 dicembre 2011, n. 15861, secondo cui la disciplina contenuta nell'art. 480, comma 3, c.p.c. si riferisce solo alle notifiche dell'eventuale opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., e dei conseguenti atti endoprocessuali, mentre la notificazione della sentenza, che abbia definito il giudizio introdotto da tale opposizione (ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare) segue la regola alternativa di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c. – per la parte costituita (personalmente o tramite procuratore) - o all'art. 292 c.p.c., per il contumace.

Sottoscrizione

L'art. 480, comma 4, c.p.c. stabilisce che il precetto dev'essere sottoscritto dalla parte personalmente o dal suo procuratore.

La mancata sottoscrizione comporta la nullità insanabile del precetto, che non è rilevabile d'ufficio dal giudice, ma va dedotta dall'interessato con l'opposizione agli atti esecutivi, anche una volta decorso il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2001, n. 9292).

Se è stato notificato un atto successivo (ad esempio il pignoramento), la nullità va fatta valere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. nel rispetto del termine di 20 giorni dalla notificazione di questo (Cass. civ., sez. III, 2 novembre 2010, n. 22279).

Se il precetto è stato sottoscritto dal rappresentante, la mancanza di procura in capo a questi dà luogo a nullità sanabile da eccepirsi dalla parte che vi ha interesse mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine di venti giorni (Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2001, n. 9292); ove tale opposizione non abbia luogo, la nullità non si riverbera sugli atti successivi che dipendono dal precetto, come ad esempio il pignoramento, risultando in questo caso il vizio sanato per effetto del mancato esperimento dell'opposizione (Cass. civ., sez. III, 1 febbraio 2002, n. 1308).

Ad ogni modo, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di un soggetto che agisce come rappresentante in luogo del titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo, tale rappresentanza assume sempre carattere sostanziale, anche se conferita ad un avvocato, restando di conseguenza irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto (Cass. civ., sez. VI, 24 maggio 2012, n. 8213).

Il fatto che la sottoscrizione del precetto sia presente sull'originale, ma non anche sulla copia notificata, non è causa di nullità se l'ufficiale giudiziario abbia attestato di aver ricevuto la copia dal difensore e di aver verificato la sua conformità all'originale (Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2001, n. 8593).

Secondo un primo orientamento, la mancata trascrizione della procura sulla copia notificata non è causa di nullità del precetto (Cass. civ., sez. III, 31 marzo 2006, n. 7611).

Secondo altro orientamento, invece, in tale caso vi è una nullità sanabile, il cui il vizio è denunciabile con opposizione agli atti esecutivi nel relativo termine (Cass. civ., sez. lav., 4 settembre 2002, n. 12888)

Ad ogni modo, la procura rilasciata per il processo di cognizione attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al precetto ed al processo di esecuzione (Cass. civ., 5 aprile 2003, n. 5368; Cass. civ., sez. III, 15 novembre 1984, n. 5790).

Termine

Il termine che il precetto deve indicare per l'adempimento del debitore non può essere inferiore a dieci giorni ex art. 480, comma 1, c.p.c.

La fissazione di un termine inferiore oppure l'omessa indicazione dello stesso non costituiscono mai cause di nullità, dal momento che in questi casi opera il termine minimo legale (Cass. civ., sez. III, 8 agosto 1991, n. 8624).

Qualora prima del decorso del termine abbia avuto inizio l'esecuzione forzata, si ha nullità del pignoramento compiuto in anticipo, da farsi valere mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 4 gennaio 2002, n. 55).

Il termine di cui all'art. 480, comma 1, c.p.c. non è soggetto alla sospensione feriale, poiché ha natura sostanziale.

In caso di pericolo nel ritardo (come ad es. in caso di molteplici protesti o pignoramenti) il termine di 10 giorni può essere abbreviato con decreto del presidente del Tribunale competente per l'esecuzione o da un giudice da lui delegato, eventualmente previa prestazione di una cauzione.

Nel caso in cui il titolo esecutivo sia un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l'autorizzazione in esame può essere concessa dal giudice cha ha emanato lo stesso decreto ingiuntivo (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1986, n. 7118).

Efficacia del precetto

L'art. 481, comma 1, c.p.c. stabilisce che il precetto cessa di produrre i suoi effetti se l'esecuzione non sia iniziata entro il termine di novanta giorni dalla sua notifica.

Il termine in esame non ha natura prescrizionale, bensì decadenziale, con il risultato che, una volta iniziata tempestivamente l'esecuzione, sarà possibile instaurare in base a quell'unico precetto anche altre procedure espropriative, quand'anche il relativo termine di decadenza sia già spirato (Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11578; Cass. civ., sez. III, 27 novembre 1972, n. 3471).

Qualora l'esecuzione venga intrapresa quando il termine di efficacia del precetto sia già decorso, allora si configura una nullità del pignoramento, di cui ci si può dolere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 13 ottobre 2009, n. 21683; Cass. civ., sez. I, 3 giugno 1994, n. 5377).

L'inefficacia del precetto per lo spirare del relativo termine lascia inalterato l'effetto interruttivo istantaneo della prescrizione (Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2007, n. 7737).

Il termine in questione non è soggetto alla sospensione feriale (Cass. civ., sez. III, 27 maggio 1980, n. 3457).

Il termine di efficacia del precetto è invece sospeso per effetto della sospensione disposta ex art. 373, comma 2, c.p.c., per la proposizione del ricorso per cassazione (Cass. civ., sez. III, 10 aprile 2008, n. 9360); il termine ricomincia a decorrere, nel caso in cui la sospensione sia revocata con ordinanza non pronunciata in udienza, non dalla pubblicazione della stessa, ma dalla sua comunicazione, che segna il momento in cui la parte legale ha conoscenza dell'ordinanza (art. 134, comma 2, c.p.c.) ed è posta nelle condizioni di proseguire la sua attività.

L'art. 481, comma 2, c.p.c. prevede poi che laddove sia stata proposta opposizione (all'esecuzione o agli atti esecutivi) contro il precetto, il termine resta sospeso fino alla definizione dell'opposizione.

È causa di inefficacia del precetto anche la rinuncia allo stesso, che non richiede l'accettazione della controparte,in quantonegozio abdicativo unilaterale (Cass. civ., sez. III, 10 marzo 1990, n. 1985). La rinuncia determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione, fatta salva la regolamentazione delle spese (Cass. civ., sez. lav., 25 maggio 1998, n. 5207).

Notificazione del precetto

L'art. 479 c.p.c. prevede l'obbligo per il creditore di notificare il precetto alla parte personalmente ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c.

L'assenza della notificazione fatta alla parte personalmente comporta la nullità della notifica stessa: tuttavia si tratta di nullità sanabile, in forza del principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156, ult. comma, c.p.c., quando non sia stata tempestivamente dedotta con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. o in caso di costituzione dell'esecutato (Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 2003, n. 193; Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2001, n. 6706) o ancora in caso di opposizione ex art. 617 c.p.c. tempestivamente avanzata (Cass. civ., sez. III, 23 agosto 2013, n. 19498; Cass. civ., sez. III, 11 luglio 2000, n. 9185).

Anche in caso di notificazione del precetto eseguita da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente, la conseguente nullità, non impedendo il perseguimento delle finalità del precetto medesimo, è da considerarsi sanata in forza dell'avvenuta proposizione, da parte dell'intimato, dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (Cass. civ., sez. VI, 7 giugno 2013, n. 14495; Cass. civ., sez. VI, 14 maggio 2013, n. 13038).