Finanziamenti infragruppo: esclusa la responsabilità per bancarotta se provata l'esistenza di vantaggi compensativi per la danneggiata

Vittorio Nizza
26 Giugno 2023

La Corte nel caso di specie viene chiamata a pronunciarsi su una vicenda peculiare che vede il legale rappresentante di una società dichiarata fallita, imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che lamenta l'esclusione della ricorrenza di vantaggi compensativi che avrebbero eliso l'antigiuridicità della condotta contestata.
Massima

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società a un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e quella beneficiaria ad un medesimo gruppo, dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo, ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 c.c. per la società apparentemente danneggiata.

Il caso

La Corte di cassazione, con la sentenza in oggetto, viene chiamata a pronunciarsi in merito ad una contestazione per bancarotta fraudolenta patrimoniale mossa nei confronti del legale rappresentante di una società dichiarata fallita, attinto da sequestro conservativo di somme di danaro costituenti profitto di tale delitto.

Viene pertanto proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia che a sua volta aveva respinto l'istanza di riesame proposta avverso il decreto del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Spoleto.

La questione

La questione rimessa alla Corte di cassazione riguarda la valutazione degli spostamenti di risorse finanziarie da una società all'altra del gruppo facente capo al ricorrente.

Le soluzioni giuridiche

Il ricorrentedenuncia, sotto l'egida del vizio di violazione degli artt. 192, 321, 324 e 125 c.p.p., motivazione apparente in punto di fumus commissi delicti sotto diversi profili. In questa sede verrà tuttavia esaminata solamente la doglianza relativa alla mancata giustificazione – e, quindi, dell'illegittimità – degli spostamenti delle risorse finanziarie da una società all'altra del gruppo facente capo al ricorrente, sebbene la corte territoriale ne avesse riconosciuto la caratterizzazione in termini di operazioni infragruppo.

Tali operazioni venivano realizzate alla luce del perseguimento del disegno unitario sotteso alla logica del fenomeno dei gruppi di società, ovverosia un'aggregazione di imprese societarie formalmente autonome e indipendenti l'una dall'altra ma assoggettate tutte alla all'influenza dominante di un'unica società (società capogruppo o madre), che direttamente o indirettamente le controlla e dirige la loro attività.

La presenza di tali aggregazioni societarie rende talvolta necessaria la realizzazione di operazioni valutate vantaggiose per il gruppo, ma che tuttavia possono, nel medesimo tempo, non risultare convenienti per una società facente parte dello stesso.

L'esclusione della rilevanza penale dell'atto depauperatorio in presenza dei c.d. vantaggi compensativi dei quali la società apparentemente danneggiata abbia fruito o sia in grado di fruire in ragione della sua appartenenza a un più ampio gruppo di società, conferisce valenza normativa ai principi – già desumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale offensività – applicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi.

La Suprema Corta tuttavia dichiara che, per quanto riguarda tali operazioni, la giurisprudenza di legittimità è ormai univoca nell'affermare che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società a un'altra, non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo “gruppo”, dovendo invece l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo, ovvero la concreta e fondata possibilità di vantaggi compensativi ex art. 2634 c.c., per la società apparentemente danneggiata (Cass. pen., sez. V, n. 47216/2019, Rv. 277545; Cass. pen., sez. V, n. 8253/2015, dep. Rv. 271149).

Tale onere dimostrativo tuttavia non veniva soddisfatto e, per tale motivazione, il ricorso viene rigettato con contestuale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ribadire quanto appena affermato: la mera circostanza della collocazione della società fallita all'interno di un gruppo, non esclude la penale rilevanza del fatto, essendo necessaria a tale fine la sussistenza dello specifico vantaggio, anche indiretto, che si dimostri idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa società, trasferendo su quest'ultima il risultato positivo riferibile al gruppo (Cass. pen., sez. V, n.44963/2012).

Pertanto, l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società fallita può essere ritenuta legittima in virtù dei vantaggi compensativi solo laddove il saldo finale delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo sia positivo.

È tuttavia necessario che i vantaggi compensativi dell'appropriazione e del conseguente danno provocato alle singole società siano concreti, non essendo sufficiente la mera speranza, e che i vantaggi corrispondenti, compensativi della ricchezza perduta, siano “conseguiti” o “prevedibili” “fondatamente” e, cioè, basati su elementi sicuri, pressoché certi e non meramente aleatori o costituenti una semplice aspettativa: deve trattarsi, quindi, di una previsione di sostanziale certezza (Cass. pen., sez. V, 19 gennaio 2016, n.32131)

L'onere dimostrativo ricade sull'imputato, in quanto, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo, non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene.

In altri termini, occorre provare, da un lato, l'esistenza di un gruppo societario civilisticamente inteso (ovvero una attività di direzione e di coordinamento connotata da un piano imprenditoriale comune, con predisposizione di bilanci consolidati e con rispetto delle prescritte forme di pubblicità) e, dall'altro, il saldo positivo per le società (non tanto nel loro insieme considerate, quanto per quella direttamente interessata dal distacco di attività patrimoniali) (Cass. pen., sez. V, 19 settembre 2022, n.40391).

Nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazioni infragruppo, i vantaggi compensativi possono dunque escludere la rilevanza penale della condotta solo in quanto sia dimostrato uno specifico vantaggio a favore della società “sacrificata”, idoneo a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione, il cui onere dimostrativo grava sull'imputato.

Osservazioni

Secondo il ricorrente, la strumentalità dell'operazione di trasferimento delle somme di danaro è da interpretarsi estensivamente in considerazione della c.d. teoria dei vantaggi compensativi di cui all'art. 2497 c.c.

Secondo tale dottrina, elaborata negli anni '90 dal Professor Paolo Montalenti, deve ritenersi legittimo il danno sofferto dalla società soggetta a direzione e controllo della dominante, prescindendo dalla singola operazione e valutando semplicemente la complessiva situazione economica del gruppo e i vantaggi di medio e lungo periodo che possono conseguire alla singola società apparentemente danneggiata.

Nel diritto societario fallimentare, infatti, le operazioni volte al perseguimento di uno scopo unitario e comune a tutte le società del gruppo (c.d. interesse di gruppo), devono essere correttamente ponderate e giustificate, alla luce delle possibili ripercussioni in tema di responsabilità degli amministratori e/o di responsabilità di direzione e coordinamento della capogruppo ex art. 2497 c.c.

L'azione di responsabilità può infatti essere esperita nei confronti di questi ultimi qualora, esercitando attività di direzione e coordinamento nei confronti di altre società, abbiano agito in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle suddette.

Pertanto, ove si accerti che l'atto compiuto dall'amministratore non risponda all'interesse della società e abbia determinato un danno al patrimonio sociale, è onere dello stesso dimostrare l'esistenza di una realtà di gruppo alla luce della quale quell'atto assume un significato diverso sicché i benefici indiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi a un vantaggio complessivo del gruppo ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell'operazione compiuta, in maniera tale che nella ragionevole previsione dell'agente non sia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (Cass. pen., sez. V., n. 49787/2013).

Sul punto, la deduzione della sussistenza di tale specifico vantaggio, impone la concreta valutazione della complessiva operazione, e non già la segmentazione dei singoli negozi, anche al fine di verificare in concreto – e nella visione retrospettiva tipica dei reati fallimentari – se l'operazione di cui si contesta la natura distrattiva si ponga al di fuori di un credibile programma di riassestamento del gruppo, che sia rivolto a superare prioritariamente le problematiche dell'ente in sofferenza (V. Cass. pen., sez. V, n.22860/2019, Chiaro, Rv. 276634).

Il relativo accertamento postula, all'evidenza, una valutazione ex ante ed in concreto (Cass. pen., sez. V, n. 30333/2016, Falciola, Rv. 267883), in linea con la natura di reato di pericolo concreto del reato di bancarotta (V., amplius, Cass. pen., sez. V, n. 38396/2017, Sgaramella, Rv. 270763), rilevando, a tal fine, l'apprezzamento prognostico di un saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo, ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 c.c., per la società apparentemente danneggiata (Cass. pen., sez. V, n. 47216/2019, Zanoni, Rv. 277545).

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