Reintegrazione su ordine del giudice e riduzione unilaterale dell'orario di lavoro

28 Giugno 2023

Il lavoratore può legittimamente opporre l'eccezione di inadempimento qualora, in esecuzione dell'ordine giudiziale di reintegrazione, il datore modifichi l'orario di lavoro da full time a part time.

È applicabile l'art. 1460 c.c. alla mancata presentazione del lavoratore, il quale sia stato reintegrato con riduzione unilaterale dell'orario di lavoro (da full time a part-time)? È licenziabile per assenza ingiustificata?

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, quando ricorre l'inadempimento del datore rispetto all'ordine di reintegrazione, la valutazione circa la legittimità dell'eccezione ex art. 1460 c.c. del lavoratore concretatesi nella non presentazione dello stesso a lavoro, l'attenzione deve essere posta sulle conseguenze sostanziali derivanti da suddetto ordine, implicanti il ripristino della posizione lavorativa precedente e, dunque, nel medesimo luogo e nelle mansioni originarie. In tale contesto anche l'orario di lavoro acquista rilevanza, non potendo il datore disporre unilateralmente la riduzione dell'orario di lavoro, essendo ciò vietato in assenza di accordo delle parti risultante da atto scritto (artt. 5, 8 d.lgs. n. 81/2015).

La condotta datoriale, quindi, non solo viola la legge ma non ottempera all'ordine di reintegrazione, sicché il dipendente potrebbe legittimamente opporre l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. e non potrebbe ritenersi giustificato l'eventuale licenziamento intimato in ragione della sola assenza dal luogo di lavoro.

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