Procedura giudiziale per la revoca dell'amministratore di condominio
30 Giugno 2023
L'istanza per la revoca dell'amministratore di condominio dà luogo ad un procedimento di volontaria giurisdizione, attesa la natura essenzialmente “amministrativa” del procedimento, che deve essere avviato da uno o più condomini con ricorso. Come precisato anche dalla Corte di legittimità, il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio si svolge in camera di consiglio, si conclude con decreto reclamabile alla corte e si struttura, pertanto, come giudizio camerale plurilaterale tipico, che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria, siccome non incidente su situazioni sostanziali di diritti o "status" (Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2023, n. 3198). Invero, come sottolineato dai giudici di legittimità, il decreto del Tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio, ai sensi dell'art. 1129 c.c. e dell'art. 64 disp. att. c.c., costituisce un provvedimento di volontaria giurisdizione, in quanto sostitutivo della volontà assembleare ed ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell'interesse alla corretta gestione dell'amministrazione condominiale in ipotesi tipiche di compromissione della stessa. L'art. 1129 c.c. affida la titolarità del potere di revoca solamente all'assemblea, mentre la revoca disposta dall'autorità giudiziaria ha un esplicito carattere sanzionatorio, sicche', rispetto ad essa, il ruolo del singolo condomino è esclusivamente di impulso procedimentale. Pur incidendo sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore, il decreto di revoca non ha, pertanto, carattere decisorio, non precludendo la richiesta di tutela giurisdizionale piena, in un ordinario giudizio contenzioso, relativa al diritto su cui il provvedimento incide (Cass. civ., sez. VI, 27 febbraio 2012, n. 2986; Cass. civ., sez. VI, 1° luglio 2011, n. 14524). Nonostante l'orientamento in esame, tuttavia, in merito al quesito in oggetto, è emersa nella giurisprudenza di merito la possibilità di ottenere la revoca giudiziale dell'amministratore anche tramite la procedura ordinaria: in tal vicenda, parte attrice aveva chiesto al giudice “nel caso in cui non venisse annullata la delibera di nomina dell'amministratore pro-tempore assunta nel corso dell'assemblea…, disporre la revoca giudiziale dell'amministratore per gravi irregolarità gestionali e così nominare un amministratore giudiziario”. Ebbene, a seguito dell'eccezione di incompetenza, il Giudice di Sciacca ha ritenuto infondata l'eccezione, spiegando che pur dove previsto che un certo procedimento si debba svolgere nelle forme camerali, “l'adozione del rito ordinario non costituisce motivo di nullità, sia perché questa non è sancita da alcuna norma, sia - in osservanza del principio di conservazione degli atti - perché il rito ordinario consente di raggiungere il medesimo risultato con maggiori garanzie per la difesa e per il contraddittorio (in tal senso Cass., civ., sez. I, 30 marzo 2004, n. 6272, provvedimento reso in materia di diritto di famiglia)”. Quindi a parere del giudice di merito, nel giudizio ordinario è possibile decidere sulla revoca giudiziale (Trib. Sciacca 22 marzo 2023, n. 86. Nel merito della questione, a parere del Tribunale, non residuavano comunque spazi per potere accogliere la richiesta di revoca giudiziale dell'amministratore, perché non si poteva, quantomeno allo stato, parlare di “gravi irregolarità” nella gestione dell'amministratore da consentirne, ex art. 1129 c.c., la sostituzione coattiva). Nonostante, questo provvedimento, l'orientamento maggioritario ritiene applicabile il rito camerale sulla base del dato normativo. Difatti, il Legislatore con l'art. 64, comma 1, disp. att. c.c. ha evidenziato che sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'art. 1129 e dal quarto comma dell'art. 1131 del Codice civile, il Tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore medesimo. |