Le novità per l'assegnazione agevolata di beni ai soci
11 Luglio 2023
Quali sono le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 in tema di assegnazioni agevolate di beni ai soci?
L'art. 1, commi da 100 a 105, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha riproposto, a distanza di 7 anni dalla precedente previsione normativa, delle particolari agevolazioni in tema di assegnazione dei beni ai soci delle principali tipologie societarie previste dal nostro codice civile, ossia società in nome collettivo ed in accomandita semplice, società per azioni, a responsabilità limita ed in accomandita per azioni. L'Agenza delle Entrate, con la circolare 26/E del 01 giugno 2016, ha chiarito che l'assegnazione è consentita anche alle società di fatto ed alle società in liquidazione. Sono esclusi solo gli enti non commerciali e le società non residenti con stabile organizzazione in Italia. Deve ritenersi, per via del mancato richiamo nella norma, che siano escluse anche le società cooperative ed i consorzi. Le agevolazioni citate sono applicabili se attuate entro il 30 settembre 2023. Esaminando il contenuto della norma emerge che le s.n.c., le s.a.s., le s.r.l., le s.p.a., e le s.a.p.a. che, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le agevolazioni più avanti descritte a condizione -come precisato- che i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni (30.01.2023) dalla data di entrata in vigore della legge citata, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al primo ottobre 2022. L'assegnazione è possibile anche in ipotesi di ingresso di nuovi soci successivamente al 30.09.2022, nella fattispecie però l'agevolazione riguarderà solo coloro che erano soci alla data del 30.09.2022. Relativamente agli immobili oggetto di agevolazione, vi rientrano tutti quelli strumentali per natura (categorie catastali B, C, D, E, e A/10) purché non utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività, gli immobili merce e gli immobili ad uso abitativo posseduti dall'impresa che concorrono a formare il reddito ai sensi dell'art.90 TUIR. Non possono essere oggetto di assegnazione agevolata i singoli diritti reali afferenti i beni, quali il diritto d'usufrutto / nuda proprietà ovvero i diritti edificatori. Non rientrano neppure le quote di partecipazione in società. L'assegnazione deve avvenire nel rispetto del principio della par condicio tra i soci. Ove si sia in presenza di beni difficilmente divisibili, la par condicio può essere rispettata attribuendo un immobile ad un socio e prevedendo un conguaglio in denaro agli altri soci sotto forma di distribuzione di utili o di restituzione di capitale. L'agevolazione consiste nel fatto che nel caso di cessione o estromissione le plusvalenze che emergono non sono tassabili, in quanto la tassazione è operata attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva che sostituisce la tassazione ai fini Ires, Irpef ed Irap. Nel caso di cessione la base imponibile dell'imposta sostitutiva si calcola come differenza tra il corrispettivo e il costo fiscale, mentre nel caso di estromissione la base imponibile dell'imposta sostitutiva si calcola come differenza tra il valore normale del bene ed il suo costo fiscale. Nello specifico le aliquote dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci sono tre: 8% nella generalità dei casi, 10,5 % per le società non operative o in perdita in 2 su 3 degli esercizi precedenti e 13% per le riserve in sospensione d'imposta annullate per l'effetto dell'assegnazione dei beni ai soci. L'assegnazione agevolata richiede l'annullamento di riserve di utili e\o capitale e pertanto la stessa può essere realizzata soltanto in presenza di riserve “capienti”. Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato entro il 30.09.2023 per il 60% dell'imposta dovuta ed entro il 30.11.2023 per il restante 40%. Il codice tributo da utilizzare per versare l'imposta sostitutiva dell'8% o del 10,50% é 1836, mentre per il versamento dell'imposta sostituiva (13%) sulle riserve in sospensione d'imposta va utilizzato il 1837.
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