La Corte costituzionale sulla riforma Cartabia: il differimento della sua entrata in vigore non è illegittimo

Paolo Grillo
20 Luglio 2023

Lo slittamento dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, originariamente previsto per il 1° novembre 2022, poi rimandato al successivo 30 dicembre, ha generato notevoli problematiche applicative con riguardo particolare ai reati il cui originario regime di procedibilità d'ufficio è mutato, divenendo a querela di parte.

L'origine del problema: il differimento dell'entrata in vigore della riforma Cartabia

Secondo le originarie previsioni normative, l'intero corpus della riforma Cartabia sarebbe dovuto entrare in vigore il primo novembre 2022. In seguito all'allarme generale degli operatori del “servizio giustizia”, che coralmente chiedevano un maggiore lasso temporale per predisporre tutto il necessario al fine di consentire alle nuove norme di operare correttamente, l'Esecutivo, appena un giorno prima rispetto alla data prevista per l'entrata in vigore, correva ai ripari e confezionava il decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, il quale avrebbe avuto efficacia immediata. Il contenuto normativo della Cartabia, secondo le disposizioni d'urgenza contenute nel d.l. appena citato, sarebbe così entrato in vigore il 30 dicembre 2022. Questo più ampio periodo di vacatio legis avrebbe consentito alla macchina giudiziaria (e anche ai professionisti del settore) di organizzarsi al meglio. Tuttavia, esso ha comunque determinato l'insorgenza di problematiche di non poco momento. Vediamone subito un esempio.

La problematica della modifica del regime di procedibilità: il giudizio a quo e le censure sollevate nei confronti del d.l. 162/2022

Il giudizio a quo, nel cui seno è maturata la questione di costituzionalità rimessa alla Consulta, riguardava due ipotesi di reato che, per effetto delle norme contenute nella riforma Cartabia, non sono più procedibili ex officio. La tempistica processuale determinava l'impossibilità di far valere la modifica prevista nella riforma poiché la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale le parti processuali avevano maturato un accordo in forza del quale l'offeso aveva rimesso la querela e l'imputato ne aveva accettato la remissione, avveniva in data antecedente rispetto al 30 dicembre 2022, ma successiva all'originario istante in cui la riforma sarebbe dovuta entrare in vigore. In altri termini, se non fosse frattanto intervenuto il d.l. 162/2022, il giudice ben avrebbe potuto dichiarare il non doversi procedere per la sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale. Il giudice a quo, a questo punto, individuava alcuni profili di frizione tra la disciplina contenuta nel decreto legge e svariate norme di rango fondamentale. In particolare, si denunciava la violazione dell'art. 73, comma 3, Cost. nella parte in cui dispone che le leggi stesse possono stabilire un periodo stesso di vacatio, da intendersi nel senso che il diverso termine di vacatio legis sarebbe dovuto essere previsto nel testo della Riforma, non in altro, separato provvedimento normativo. Ancora, il giudice remittente individuava un secondo profilo di incostituzionalità nella violazione dell'art. 77, comma 2, Cost. In particolare sotto il profilo che assegna al decreto legge la funzione di strumento normativo per affrontare situazioni di particolare urgenza. Infine, ci si doleva del fatto che il d.l. 162/22 non fosse conforme all'art. 7, par. 1, CEDU e dell'art. 15, par. 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici in quanto il rinvio dell'entrata in vigore della riforma non sarebbe assistito da alcuna “sufficiente ragione giustificativa della necessità” di disporlo.

La decisione della Consulta

La prima questione di costituzionalità è stata ritenuta non fondata in ragione del fatto che l'individuazione di un diverso termine di vacatio appartiene a pieno titolo alle facoltà discrezionali del legislatore, censurabili soltanto laddove siano manifestamente illogiche. Nel caso che ci occupa, peraltro, il precipitato della variazione del termine di entrata in vigore della riforma è stato il suo differimento, non la sua anticipazione. In quest'ultimo caso, evidentemente, le problematiche applicative che ne sarebbero derivate sarebbero state sicuramente di maggiore impatto. La seconda questione di legittimità costituzionale, invece, era ritenuta infondata poiché non sarebbero stati superati né i limiti della decretazione d'urgenza, né quelli della omogeneità dei suoi contenuti. Il rilievo, in particolare, si appuntava anche sul fatto che il d.l. 162/22 affrontava ambiti tematici diversi, dei quali il rinvio della Cartabia era soltanto uno di essi. Ebbene, al riguardo la Consulta ha risposto osservando che l'omogeneità – anche se assente nei contenuti – può essere apprezzata con riferimento allo scopo, che nel caso di specie era quello di rinviare l'entrata in vigore di norme particolarmente complesse da far funzionare in breve torno di tempo. Infine, anche la terza questione di legittimità veniva respinta osservando che non può ravvisarsi, nel d.l. 162/22 alcuna violazione dell'art. 7, par. 1, CEDU e dell'art. 15, par. 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, giacchè nel caso che ci occupa il rinvio dell'entrata in vigore delle nuove norme avveniva nel suo complesso (e non già in maniera frazionata: il che avrebbe effettivamente comportato problematiche di ben diverso calibro).

In conclusione

Sebbene la pronuncia in esame possa apparire di non immediata attualità – visto e considerato che ormai la gran parte delle norme che compongono la Cartabia è effettivamente entrata a regime nella sua compiutezza – essa costituisce senza dubbio un importante spunto di riflessione. In particolare, ciò che induce a soffermare l'attenzione, al di là della singola problematica applicativa, è la constatazione che la frettolosa formulazione di alcune norme, oltre ad avere generato problemi poi corretti con successivi interventi normativi (si pensi alla legge n. 60/23, con la quale si è dovuto correre ai ripari sul fronte della procedibilità e delle misure precautelari, forse generando un numero maggiore di problemi rispetto a quelli che si intendeva risolvere), non ha con tutta evidenza tenuto conto delle innumerevoli difficoltà di ordine pratico che sarebbero derivate dallo sconvolgimento del sistema processuale (e del diritto sostanziale).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario