Qual è il rito da seguire per le adozioni ordinarie?
26 Luglio 2023
Nel provvedimento, datato 19 luglio 2023, si osserva che la norma ex art. 473-bis, comma 1, c.p.c. (introdotta dal d.lgs. n. 149/2022) prescrive l'applicabilità delle disposizioni del titolo IV-bis del libro secondo del c.p.c. «(…) ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età (…)», non contemplando l'ipotesi di adozione di maggiorenne (oggetto del procedimento).
La norma de qua, laddove esclude espressamente dall'applicazione della normativa speciale menzionata soltanto i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità e quelli volti all'adozione dei minori di età senza contemplare quelli di adozione di maggiorenni si pone, ad avviso del rimettente, in modo non conforme alla natura del procedimento di adozione di maggiorenni, per il quale l'applicazione del procedimento di cui agli artt. 473-bis.12 e ss. c.p.c. appare inopportuna, sia in rapporto alla sua complessità rispetto alla normativa di cui agli artt. e ss. 737 c.p.c., sia in rapporto al permanere, perché non espressamente abrogate dalla nuova normativa processuale, delle disposizioni di procedura indicate negli artt. 311 e ss. c.c.
Tanto premesso, il Presidente, rileva la sussistenza dei presupposti per il rinvio ex art. 363-bis c.p.c., poiché la questione sopra indicata, circa il rito applicabile a quei procedimenti in seguito alla riforma c.d. “Cartabia, si presenta necessaria alla definizione del giudizio, avendo il ricorrente utilizzato per promuovere l'adozione ordinaria il rito previsto dagli artt. 291 ss. c.p.c., anziché quello di cui agli artt. 473-bis.14 ss. c.p.c.
Le prospettate difficoltà interpretative appaiono gravi, considerato che il procedimento regolato dalle norme generali introdotte dalla riforma per le persone, i minorenni e le famiglie contiene una normativa assai più complessa e articolata sulla base di preclusioni e di termini, che presuppone – contrariamente a quanto accade negli artt. 291 ss. c.p.c. e negli artt. 737 ss. c.p.c., questi ultimi soltanto qualora ritenuti applicabili, in tema di rito camerale, precedentemente previsto nella materia delle adozioni ordinarie – l'individuazione di una parte convenuta, soggetta obbligatoriamente alla difesa tecnica in caso di costituzione in giudizio e termini non minori di sessanta giorni liberi, intercorrenti tra la notifica del ricorso e la data di fissazione dell'udienza, nonché termini per memorie.
Infine, la questione ivi indicata è suscettibile di porsi in numerosi giudizi e si è già posta presso il Tribunale rimettente, in controversie che peraltro richiedevano pronta soluzione, perché riguardanti quali adottandi cittadini dell'Ucraina o della Bielorussia, non stabilmente residenti in Italia, per le quali si prospettava – così come si prospetta per il caso oggi rappresentato – l'esigenza di definire la controversia senza soverchie formalità, tramite l'espressione contestuale degli assensi e dei consensi e la verifica della convenienza e dei presupposti di età, richiesti dalla legge e tramite l'adozione del rito camerale, anziché di quello contenzioso.
Merita di essere segnalato che con provvedimento del 27 luglio 2023, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Macerata, considerato che dal testo dell'art. 473-bis, comma 1, c.p.c., la definizione delle materie assoggettate al rito unico disciplinato dalle disposizioni successive appare chiara anche in relazione alle esclusioni espressamente previste e che il giudice rimettente indica ragioni di opportunità e non di effettivo dubbio interpretativo in ordine all'estensione del nuovo rito unificato all'adozione di maggiorenni, sottraendosi, sostanzialmente, al vaglio complessivo dei criteri indicati dall'art. 363-bis c.p.c. |