Il fallimento sopravvenuto del disponente non produce effetti sul trust

La Redazione
10 Agosto 2023

Il Tribunale di Modena si concentra su una fattispecie relativa ad un trust, avente ad oggetto beni personali di un socio accomandatario di una s.a.s., fallito in estensione, e agli effetti del fallimento sulla segregazione dei beni.

La sopravvenienza del fallimento del disponente di un trust (socio accomandatario di una s.a.s.) con la conseguente apertura dell'ombrello legislativo di protezione del ceto creditorio, non determina per ciò solo l'inopponibilità alla massa dell'effetto segregativo determinato dal trust in precedenza validamente istituito dal fallito. Di conseguenza, il curatore fallimentare non è legittimato ad apprendere i beni costituiti nel trust per procedere alla liquidazione endofallimentare.

II relativo sistema di pubblicità legale, in relazione all'immobile costituente parte del patrimonio segregato, assegna priorità all'atto, siccome anteriormente trascritto rispetto al fallimento; inoltre, non si rinviene, nell'ordinamento interno, altra regola, specifica o ricavabile dal sistema, che consenta al ceto creditorio del sopravvenuto fallimento di evitare gli effetti validamente generati dall'atto anteriore.

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