Regolamento per la definizione dei criteri di redazione e dei limiti degli atti giudiziari

Redazione scientifica
17 Agosto 2023

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 7 agosto 2023, n. 110, recante «Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari», applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023.

Oggetto (art. 1). Il decreto stabilisce i criteri di redazione e regola gli schemi informatici degli atti del processo civile, con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Stabilisce altresì i limiti dimensionali degli atti del processo civile per le cause di valore inferiore a 500.000 euro.

Criteri di redazione degli atti processuali delle parti private e del pubblico ministero (art. 2). Al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali, in conformità a quanto prescritto dall'art. 121 c.p.c., gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento sono redatti con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda e' proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonchè, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 2, comma 2, precisa che «le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, agli altri atti del processo. Gli atti processuali successivi alla costituzione in giudizio indicano il numero di ruolo del processo al quale si riferiscono».

Limiti dimensionali degli atti processuali (art. 3). Salve le esclusioni e le deroghe previste dagli artt. 4 e 5 , l'esposizione è contenuta nel limite massimo di: a) 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all'art. 6, quanto all'atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonchè agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione; b) 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato di cui all'art. 6, quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio; c) 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel formato di cui all'art. 6, quanto alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter del codice di procedura civile, quando non e' necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza. L'art. 3 comma 2 precisa che nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi.

Esclusione dai limiti dimensionali (art. 4). Dai limiti di cui all'art. 3 sono esclusi: a) gli elementi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), b), c), d), h), i), l), m), n); b) l'indice e la sintesi dell'atto; c) le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge; d) la data e il luogo, nonche' le sottoscrizioni delle parti e dei difensori; e) le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni; f) i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.

Deroghe ai limiti dimensionali (art. 5). È consentito il superamento dei limiti di cui all'art. 3 se la controversia presenta questioni di particolare complessita', anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. In tal caso, il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si e' reso necessario il superamento dei limiti. Inoltre, la proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un'impugnazione incidentale giustifica il ragionevole superamento dei limiti previsti dall'art. 3.

Tecniche redazionali (art. 6). 1. Gli atti sono redatti mediante caratteri di tipo corrente, preferibilmente: a) utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti; b) con interlinea di 1,5; c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri. Non sono consentite note, salvo che per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonche' dei riferimenti dottrinari.

Criteri di redazione dei provvedimenti del giudice (art. 7). Il giudice redige i provvedimenti in modo chiaro e sintetico, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 2 e 6, in quanto compatibili. Le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del giudice sono correlate alla complessita' della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. I provvedimenti del giudice soggetti ad impugnazione sono redatti con l'indicazione di capi separati e numerati.

Schemi informatici (art. 8). Gli atti giudiziari sono redatti secondo le regole dettate dall'art. 11 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, e sono corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche di cui all'art. 34 del predetto decreto. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 definiscono le informazioni strutturate nonche' tutti i dati necessari per l'elaborazione degli schemi dell'atto da parte del sistema informatico ricevente, in conformita' ai criteri di cui all'art. 2. Per gli atti del giudizio di cassazione le specifiche tecniche tengono altresi' conto dei criteri stabiliti con decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione, sentiti il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato.

Formazione (art. 9).Delle disposizioni del presente decreto si tiene conto nella definizione delle linee programmatiche proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 26/2006. Il Ministero della giustizia, in collaborazione con la Scuola superiore dell'avvocatura, favorisce le iniziative formative sui criteri e le modalita' di redazione degli atti giudiziari adottate nell'ambito della formazione obbligatoria dell'avvocatura. In particolare, il Ministero sostiene, in materia, le iniziative formative comuni alla magistratura e all'avvocatura, anche con il coinvolgimento di linguisti.

Istituzione di un osservatorio permanente (art. 10). È istituito un osservatorio permanente sulla funzionalita' dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal presente decreto al rispetto del principio di chiarezza e sinteticita' degli atti del processo. L'osservatorio ha anche il compito di raccogliere elementi di valutazione ai fini dell'aggiornamento del presente decreto con cadenza almeno biennale. L'osservatorio opera presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.

Clausola di invarianza finanziaria (art. 11). Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Disposizioni finali (art. 12). Il presente decreto si applica ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023 o dopo la data della sua entrata in vigore, se successiva.

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