Joint venture societaria internazionale e legge applicabile

23 Agosto 2023

Nella joint venture internazionale la normativa applicabile è quella del luogo in cui la società è stata costituita. Si applica comunque la legge italiana nei casi in cui la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività sociale si trovino in Italia. Tale principio non è assoluto perché non è adottato da tutti gli ordinamenti giuridici, sicché la normativa in concreto applicabile andrà di volta in volta verificata.

In una joint venture internazionale in cui una delle società madri sia italiana, la legge del nostro Paese è sempre applicabile?

La jont venture è un istituto di origine anglosassone, ormai abbastanza diffuso nel nostro Paese, sebbene non espressamente tipizzato. Esistono sostanzialmente due tipi di joint venture: quella societaria e quella contrattuale. Tale classificazione è, ovviamente, sommaria, perché nella pratica possono esistere società con specifiche caratteristiche difficilmente inquadrabili in tale classificazione. La joint venture societaria, detta anche joint venture corporation, è una vera e propria società, costituita da più società madri (c.d. co-ventures) ed ha per oggetto la loro cooperazione finalizzata al perseguimento di una specifica attività. Secondo la giurisprudenza di legittimità, con tale termine si indicano forme di associazione temporanea di impresa finalizzate all'esercizio di un'attività economica in un settore di comune interesse, nelle quali le parti prevedono la costituzione di una società di capitali, con autonoma personalità giuridica rispetto ai conventerers, alla quale affidare la conduzione dell'iniziativa congiunta (Cass., 17 maggio 2001, n. 6757). Una vera e propria società di capitali, dunque, ben distinta, per esempio, dall'associazione in partecipazione ex art. 2549 e ss. c.c., che si qualifica invece per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota degli utili, anche forfettari, derivanti dalla gestione di una sua impresa o di un suo affare all'altro (associato) e l'apporto, da quest'ultimo conferito, che può essere di qualsiasi natura, purché strumentale per l'esercizio di quell'impresa o per lo svolgimento di quell'affare, e non determina la formazione di un soggetto nuovo o la costituzione di un patrimonio autonomo, né la comunione dell'affare o dell'impresa, che restano di esclusiva pertinenza dell'associante (Cass., 17 maggio 2001, n. 6757, cit.).

La legge applicabile alla joint venture è quella prevista per il tipo di società prescelto: la legge italiana nulla dice in proposito, sicché è opinione consolidata (e pacifica) che sia la disciplina del tipo sociale di volta in volta individuato ad operare. Quanto, invece, alla joint venture internazionale, quella cioè in cui le società madri appartengano a Stati diversi, la legge italiana prevede che si applichino le norme del luogo in cui la società è stata costituita, ma che si applichi in ogni caso la legge del nostro Paese se la sede dell'amministrazione è ubicata in Italia, oppure nel caso in cui in Italia si trovi l'oggetto principale dell'attività sociale. Va comunque precisato che come ogni istituto giuridico in cui siano coinvolte più parti, siano esse anche Stati, è necessario tenere conto della volontà (in questo caso della normativa) degli altri partecipanti. Sicché, posto che esistono ordinamenti giuridici di altri Paesi per i quali valgono norme diverse rispetto a quella appena citata relativa al luogo di costituzione della società, non è possibile dare una risposta generale, valida per tutti i casi possibili, circa la legge in concreto applicabile: è infatti necessario verificare le norme concretamente applicabili ai singoli e specifici casi.

In conclusione, nella joint venture internazionale la normativa applicabile è quella del luogo in cui la società è stata costituita. Si applica comunque la legge italiana nei casi in cui la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività sociale si trovino in Italia. Tale principio non è assoluto perché non è adottato da tutti gli ordinamenti giuridici, sicché la normativa in concreto applicabile andrà di volta in volta verificata.

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